SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1291 2025 – N. R.G. 00000500 2025 DEPOSITO MINUTA 28 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente rel.
dr. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 500/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili AVV_NOTAIO‘anno 202 5, promossa
DA
(C.F.: , nato a San Benedetto del Tronto (AP) il DATA_NASCITA e residente ad Ascoli Piceno in INDIRIZZO, elettivamente domiciliato a San Benedetto del Trono (AP) in INDIRIZZO, presso e nello Studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende RAGIONE_SOCIALE
Reclamante
Con l’intervento del sig. Procuratore Generale avente ad oggetto : reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni :
parte reclamante :
revocare il provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno -nella persona del AVV_NOTAIO -in data 24/04/2025, in quanto erroneo, illegittimo ed infondato, e per l’effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell’istanza n.15 del 03/04/2025, ovvero convertire la procedura di concordato minore in liquidazione controllata, secondo quanto previsto dall’art.83 co.I CCII.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, professionista, è stato ammesso alla procedura di concordato minore in continuità a seguito di sentenza di omologa n.16/23 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 27/06/23; emersi, nel corso AVV_NOTAIOa procedura, ulteriori debiti verso la ed il RAGIONE_SOCIALE, per annualità non ricomprese nel piano omologato, i due enti chiedevano la revoca del concordato minore ovvero in via subordinata la conversione in liquidazione controllata.
Il giudice di prime cure revocava l’omologazione del concordato minore perché il piano in continuità era divenuto inattuabile, con sentenza del 4.03.2025; in data 3.04.2025 il depositava nel medesimo fascicolo AVV_NOTAIOa procedura di concordato minore istanza di apertura AVV_NOTAIOa procedura di liquidazione controllata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 83, co. 1 CCII.
Il giudice dichiarava il non luogo a provvedere, ritenendo l’istanza irrituale: in particolare osservava che l’istanza dei creditori era solo subordinata, mentre l’istanza del depositata dopo la sentenza, andava considerata come istanza ex novo.
ha formulato tempestivo reclamo, di seguito scrutinato.
Con note depositate in data 03.09.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso AVV_NOTAIO‘accoglimento del reclamo.
Il gravame censura il provvedimento di rigetto laddove interpreta l’istanza del sovraindebitato come nuova; osserva che a mente AVV_NOTAIO‘art. 83, comma 1 CCII in caso di revoca AVV_NOTAIO‘omologazione del concordato minore non determinata da atti in frode ai creditori o da inadempimento del piano, il debitore può proporre istanza di apertura AVV_NOTAIOa procedura di liquidazione controllata; che la propria istanza rispetta i presupposti
soggettivi e oggettivi essendo esso debitore soggetto non fallibile (professionista), avendo subito una revoca del concordato minore in assenza di atti in frode e di inadempimento, avendo proposto l’istanza immediatamente dopo la revoca, nel rispetto AVV_NOTAIOa sequenza logica e procedurale prevista dalla normativa.
Aggiunge il reclamante che è irrilevante la condotta del creditore, che avrebbe chiesto la liquidazione controllata solo in via subordinata, che non è necessario presentare una istanza ex novo di ammissione alla liquidazione controllata, pena la violazione del principio di consecuzione AVV_NOTAIOe procedure, e che negare l’accesso alla liquidazione controllata per meri motivi formali comporta la lesione del diritto fondamentale del debitore al trattamento AVV_NOTAIOa propria situazione di crisi secondo i canoni di proporzionalità e adeguatezza; allega la completezza AVV_NOTAIOa propria istanza ai fini AVV_NOTAIO‘ammissione alla liquidazione controllata.
Il reclamo è fondato.
Secondo il chiaro dettato AVV_NOTAIOa norma di cui all’art. 83 CCII, l’istanza per accedere alla liquidazione controllata può essere presentata dal debitore solo ed esclusivamente in caso di revoca AVV_NOTAIO‘omologazione, in ottemperanza al fenomeno AVV_NOTAIOa c.d. consecuzione di procedure; e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che il AVV_NOTAIO Delegato, con sentenza del 04/03/2025, ha “revocato l’omologazione del concordato minore, rubricato al n. 1/2023 RG”, per l’impossibilità di adempiere ai crediti AVV_NOTAIO‘attività continuata, ed il professionista sovraindebitato ha presentato la domanda per l’apertura AVV_NOTAIOa liquidazione controllata il 3.04.2025, decorso il termine per l’impugnazione AVV_NOTAIOa revoca.
Nel caso d specie sussistono i presupposti per l’apertura AVV_NOTAIOa procedura di liquidazione controllata, in quanto:
versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, AVV_NOTAIO‘imprenditore minore, AVV_NOTAIO‘imprenditore agricolo, AVV_NOTAIOe start-up
innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”): al 2023 risultavano infatti debiti principalmente verso erario e banche pari ad €. 204.741,25, solo in parte erosi dall’attuazione del piano concordatario, che prevedeva il versamento AVV_NOTAIOa somma di €. 1.119,00 mensili, e tali debiti, stante l’assenza dal patrimonio di cespiti immobiliari o di valori mobiliari, in presenza di spese correnti non riducibili a breve, non possono essere adempiuti in modo regolare, anche qualora proseguissero le azioni esecutive già intentate nei suoi confronti;
il concordato minore è stato revocato;
dalla istruttoria espletata in sede di omologa del concordato minore emerge l’esistenza di un attivo acquisire attivo da distribuire ai creditori, derivante dall’esercizio AVV_NOTAIOa professione di geometra, in quanto i redditi dichiarati risultavano complessivamente pari a circa € 47.400,00 annui, reddito la cui esistenza è stata attestata dall’OCC.
La pronuncia non risulta in alcun modo inficiata dalla modifica AVV_NOTAIO‘art. 268 comma 3 CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024, atteso che la norma richiede, ove la domanda sia proposta dal debitore persona fisica, l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, e nel caso di specie l’attivo sussiste, individuandosi nei proventi derivanti dall’attività professionale, come attestato dall’OCC in sede di proposta concordataria; per contro, la norma non fornisce alcuna indicazione sulla misura del soddisfacimento dei creditori; sicchè per l’accesso allo strumento è sufficiente l’esistenza di un attivo, anche minimo, presente e/o acquisibile nell’arco di durata del procedimento.
Nonostante innegabili profili di alea (il che, tuttavia, costituisce un connotato ineliminabile AVV_NOTAIO‘esistenza umana), e AVV_NOTAIO‘ulteriore coefficiente di difficoltà insisto nell’andamento variabile degli incassi AVV_NOTAIOe remunerazioni professionali (aspetto che,
però, attiene alle modalità esecutive AVV_NOTAIOa fase AVV_NOTAIOa liquidazione e, di per sé, non può esplicare efficacia impediente all’accesso alla procedura), appare verosimile che la performance reddituale realizzata nel periodo esaminato dall’OCC possa essere ripetuta anche nel triennio successivo.
Ciò consentirebbe l’integrale pagamento AVV_NOTAIOe spese AVV_NOTAIOa procedura e, appunto, la destinazione del residuo al pagamento ai creditori, elemento questo che preclude di qualificare debitore incapiente; la procedura di liquidazione controllata può essere aperta anche nell’assenza, allo stato, di beni da liquidare, purchè il debitore disponga di entrate sufficienti a destinare ai creditori un’eccedenza rispetto alla quota necessaria per il proprio sostentamento.
Irrilevante nel presente giudizio ogni valutazione di meritevolezza del debitore in relazione alle cause del suo sovraindebitamento, in quanto essa sarà oggetto di specifico vaglio nell’ambito AVV_NOTAIO‘eventuale esdebitazione ai sensi AVV_NOTAIO‘art.282 CCII.
La fondatezza del reclamo conduce all’integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all’apertura AVV_NOTAIOa liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che sussiste il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I..
In ragione del combinato disposto AVV_NOTAIOe norme di cui al quinto comma AVV_NOTAIO‘art. 270 e di cui al quinto comma AVV_NOTAIO‘art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Ascoli Piceno affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 270 C.C.I.I.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l’instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-in riforma del provvedimento impugnato, dichiara l’apertura AVV_NOTAIOa liquidazione controllata di ;
-dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 270 C.C.I.I.;
manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente est. AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME