Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 27132-2022 r.g. proposto da:
Avv. Prof. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il provvedimento del Tribunale di Matera, depositato in data 15 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il reclamo ex art. 26 l. fall. del 15.6.2022 l’ Avv. Prof. NOME COGNOME proponeva innanzi al Tribunale di Matera impugnazione del provvedimento di liquidazione dei compensi adottato dal g.d. del medesimo Tribunale.
Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il detto reclamo, così argomentava: ‘rilevato che il Giudice gravato non ha disposto alcuna liquidazione dei compensi e quindi non ha adottato alcun rigetto di una tale richiesta, dichiara inammissibile l’opposizione’.
Il provvedimento, pubblicato il 15 settembre 2022, è stato impugnato da ll’ Avv. Prof. NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 l. fall., sul rilievo che il Tribunale, all’esito del reclamo proposto avverso il decreto di liquidazione del g.d., aveva sostenuto che quest’ultimo avrebbe potuto rinviare a sua discrezione la liquidazione dei compensi, non rientrando tra i suoi poteri anche quello di pronunciarsi su detta liquidazione.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1372 e 2233 cod. civ., in quanto il Tribunale aveva giustificato l’inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo sui compensi concluso con lui professionista oggi ricorrente, ancorchè avesse esaurito, peraltro utilmente, la propria attività professionale.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale di Matera mandato esente da censure la tesi del g.d. secondo cui il compenso del professionista, anche a fronte di espressa pattuizione scritta
anteriormente al conferimento di incarico, sarebbe dipeso dalla refusione delle spese di giudizio adottata in sentenza, per giunta in giudizi diversi da quello per il quale era stata prestata attività professionale.
Con il quarto motivo si eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di del ‘minimo costituzionale’ della motivazione, nonché per violazione dell’art. 111 Cost. e 132, comma 4, c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe fornito una motivazione meramente apparente e tautologica.
Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, sul rilievo che il Tribunale avrebbe ritenuto la legittimità del decreto del g.d. -che riservava la liquidazione dei compensi al professionista per il patrocinio prestat o innanzi alla Corte di Giustizia UE ‘all’esito della pronuncia del Consiglio di Stato’ nei giudizi amministrativi a quibus, ancorchè avesse segnalato, nel proprio atto di reclamo ex art. 26 l. fall., che il Consiglio di Stato aveva adottato la detta pronuncia e ciò nonostante nulla era stato liquidato dal g.d.
Il primo e quinto motivo -che vanno esaminati congiuntamente -sono fondati.
2.1 Va subito osservato che, come correttamente osservato da parte del ricorrente, il disposto normativo dettato dall’art. 25 l. fall. impone al g.d. la liquidazione ovvero il rigetto del compenso, con la necessaria conseguenza che il g.d. non può opporre un provvedimento di ‘ non liquet ‘ ovvero disporre un rinvio della richiesta di liquidazione.
Ne consegue che risulta violato anche il dettato normativo dell’art. 26 l. fall., che prevede, in sede di giudizio di reclamo, che la relativa impugnazione investa ogni illegittimità contestata del provvedimento oggetto di reclamo, con l’ulteriore conseguenza che risultava dunque ammissibile la contestazione in ordine alla mancata liquidazione del compenso professionale, profilo sul quale il Tribunale non si è, invece, pronunciato.
A ciò va anche aggiunto che il ricorrente, con deduzione, sul punto, autosufficiente, ha dimostrato di aver allegato già innanzi al g.d. che il Consiglio di Stato dopo l’incidente del giudizio pregiudiziale EU – aveva deciso la controversia, così avendo il ricorrente anche provato in giudizio di
aver maturato, per il principio della postnumerazione, il suo compenso, invece illegittimamente pretermesso nella sua liquidazione.
L’accoglimento del primo e quinto motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una nuova lettura dell’intera vicenda processuale sopra descritta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Matera che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19.12.2024