Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2404 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8754/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocat a NOME, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PATTI n. 678/2018 depositata il 27/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.L’avvocat a NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 27 gennaio 2021.
È stato intimato il RAGIONE_SOCIALE Giustizia, il quale non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il Tribunale di Patti ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, proposto dall’ AVV_NOTAIO avverso due decreti RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale: il primo del 13 marzo 2018, che aveva rigettato l’istanza datata 1° febbraio 2018 di liquidazione del compenso per la difesa di parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione coniugale, mancando il provvedimento ammissivo; il secondo del 6 aprile 2018, che ha dichiarato inammissibile la successiva istanza di liquidazione.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ha affermato che, quanto al primo decreto opposto, l’istanza di liquidazione dei compensi presuppone l’avvenuta ammissione e non può essere proposta in via ‘condizionata’ all’ottenimento ed alla produzione RAGIONE_SOCIALE delibera di ammissione da parte del competente RAGIONE_SOCIALE; quanto al secondo, che la seconda istanza di liquidazione doveva intendersi come ‘inammissibile richiesta di revoca del precedente provvedimento’, avendo l’autorità che abbia emesso un decreto di rigetto ‘consumato il proprio potere decisionale’ sul punto.
Il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME denuncia: violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 82, 83 e 131 del
d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di liquidazione dei compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio gratuito, e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 3 -bis del citato d.P.R., anche in combinato disposto con l’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011; per violazione del principio di legalità in RAGIONE_SOCIALE alla possibilità di subordinare la richiesta di liquidazione compensi del difensore a futura produzione documentale, per illegittima delibazione anticipata RAGIONE_SOCIALE‘istanza liquidazione compensi (stante l’espressa riserva di produzione documentale fatta dal difensore) e per omesso invito da parte del giudice a produrre i documenti a comprova RAGIONE_SOCIALE richiesta di liquidazione (formulata in via condizionata).
Il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO denuncia: violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 82, 83 e 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, per aver il provvedimento impugnato ritenuto consumato il potere decisionale del giudice in RAGIONE_SOCIALE all’istanza di liquidazione (definitiva) presentata dal difensore all’avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva di ammissione al gratuito patrocinio RAGIONE_SOCIALE parte rappresentata; ammissibilità per il difensore di presentare una nuova richiesta di liquidazione compensi all’avveramento dei presupposti di legge per ottenere la liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio. Denegata giustizia.
5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue.
5.1. In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, gli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispongono che: l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento; il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, dall’autorità giudiziaria che ha
proceduto; in ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione (al riguardo, si veda anche la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 10 del 2022); il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (così il comma 3 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, aggiunto dalla legge n. 208 del 2015).
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro già chiarito che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (appena illustrato) non prevede alcuna decadenza a carico del difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Cass. n. 22448 del 2019; n. 19733 del 2020; n. 7557 del 2023; n. 7550 del 2023; n. 34241 del 2022).
5.3. Altrettanto consolidato è l’orientamento secondo cui g li effetti RAGIONE_SOCIALE‘amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘istante per un fatto a lui non addebitabile,
facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 del d.P.R. n.115 del 2002, deve provvedere nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione); si garantisce in tal modo, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea o tardiva deliberazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 3050 del 2021; n. 20710 del 2017).
5.4. Pertanto, se la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario e RAGIONE_SOCIALEe spese spettanti al difensore deve di regola contenere l’istanza di ammissione al patrocinio, il provvedimento di ammissione, l’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del richiedente nell’elenco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE patrocinatori e copia del provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, ove, come nel caso in esame, la richiesta sia presentata prima ancora che il RAGIONE_SOCIALE abbia provveduto sulla istanza di ammissione (nella specie: istanza di ammissione al patrocinio del 1° febbraio 2018; richiesta di liquidazione del 5 febbraio 2018; delibera di ammissione del 13 febbraio 2018), con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice competente ad effettuare la liquidazione prima di pronunciare il proprio decreto deve richiedere al difensore gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
Tale soluzione si impone considerando che, come visto, se è vero che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, in ogni caso è riconosciuto al giudice competente di provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione, non determinandosi
alcuna decadenza a carico del difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per effetto RAGIONE_SOCIALE pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce.
Peraltro, allorché, come nella specie, l’istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE delibera di ammissione al patrocinio, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del “quantum”, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘”an”, e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l’allegazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, in particolare considerando che g li effetti RAGIONE_SOCIALE‘amissione al gratuito patrocinio decorrono comunque dalla data in cui l’istanza è stata presentata e non dalla data di adozione RAGIONE_SOCIALE relativa delibera di ammissione.
Il ricorso deve dunque essere accolto e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Patti in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principii e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Patti in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione