Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16541/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocatura generale dello Stato
-resistente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE FOGGIA n. 8770/2023 depositata il 30/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha respinto l’opposizione proposta ex art. 170 del d.P.R. n. 15 del 2003 e art. 702 bis c.p.c., dall’AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pronunciato nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, osservando la correttezza della
decisione di revoca del beneficio, ed in conseguenza del rigetto dell’istanza della liquidazione dei compensi, essendo stata quest’ultima depositata successivamente al deposito del provvedimento di omologa del procedimento di separazione.
Il giudice di merito muove dall’assunto secondo cui la l’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha natura acceleratoria ma, in quanto inserito in una legge di politica economica il suo scopo è quello di ‘fare in modo che lo Stato possa compiere una più oculata programmazione delle spese di giustizia’. In quest’ottica il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore deve avvenire necessariamente contestualmente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore in quanto con tale provvedimento il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere. Ciò comporta, ha proseguito il giudice di merito, che l’eventuale provvedimento di liquidazione giudiziale finirebbe per essere illegale o, comunque, abnorme.
Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato ad un motivo.
Il ministero della giustizia si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale della causa.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.NOME COGNOME censura l’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 -introdotto dall’art. 1, comma 783, della l. n. 208 del 2015 – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice dell’opposizione respinto l’istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato poiché presentata dopo la chiusura del giudizio presupposto .
Avrebbe, quindi, errato il giudice di merito nel ritenere, nella sostanza, esistente un termine decadenziale per presentare la domanda di liquidazione dei compensi essendosi in presenza di una norma avente, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Foggia, natura acceleratoria dell’articolo 83, comma 3bis, del d.P.R. n. 112 del 2002.
2.Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità, in assenza di diverse indicazioni provenienti dal contenuto dell’ordinanza impugnata (avendo la stessa ripreso argomenti e profili di criticità già disattesi dai precedenti di questa Corte), al pacifico orientamento di questa Corte che ha affermato che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Cass. n. 22448/2019, nonché Cass. n. 7557/2023, Cass. n. 7550/2023; da ultimo Cass. 19478/2025).
In definitiva, l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che statuirà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME