Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8982/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME
-intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NOLA n. 32/2013 depositato il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME, curatore dimissionario del Fallimento n. 32/2013, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’incarico svolto dal 17 aprile 2013 al 2 settembre 2014, per il quale era stato realizzato complessivamente un attivo per € 3.788.096,33 e accertato un passivo pari a € 19.342.590,45 . Al curatore istante è subentrato un professionista (COGNOME) che è andato ad affiancare altra professionista (COGNOME NOMECOGNOME, g ià nominata contestualmente all’istante ; ai curatori erano stati affiancati anche due coadiutori (NOME e NOME).
Il Tribunale di Nola ha liquidato per l’incarico svolto dalla curatela un compenso complessivo di € 12 8.000,00, al lordo degli acconti percepiti, compenso diversamente ripartito tra i tre curatori in funzione dell’opera prestata, liquidandosi al ricorrente COGNOME l’importo di € 8.000,00 , da cui detrarre il compenso di € 6.000,00 liquidato al coadiutore COGNOME, compenso contestualmente liquidato e posto integralmente a carico dell’istante .
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, affidato a due motivi, il secondo articolato sotto diversi profili. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, l. fall., nonché degli artt. 99 e 101 cod. proc. civ. e dell’art. 24, secondo comma, Cost., per essere stata la liquidazione del compenso operata su istanza degli altri curatori in assenza di contraddittorio con il ricorrente. Il ricorrente contesta la statuizione del decreto impugnato, ove ha ritenuto che il ricorrente avrebbe fatto istanza di liquidazione del compenso, laddove l’istanza in questione sarebbe stata presentata in autonomia dagli altri professionisti in data 17 gennaio 2022.
Con il secondo motivo si formula una triplice censura. In relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art. 111 sesto comma, Cost., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, primo comma, l. fall. e degli artt. 1 e 2 d.m. n. 30/2012. Sotto un secondo profilo viene invocata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, terzo comma, l. fall. e degli artt. 2 e 4, secondo comma, d.m. n. 30/2012 e sotto un terzo profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, secondo comma e 39, terzo comma, l. fall. , dell’art. 1 e 2, comma 1, d.m. n. 30/2012, dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 25 e 26 l. fall.
Il primo dei tre profili del secondo motivo attiene al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato esplicitato l’iter logico della decisione che ha portato il tribunale a ritenere che il ricorrente avrebbe ricoperto l’incarico per una « durata minima », dovendosi fare applicazione del principio di proporzionalità, con indicazione delle ragioni per una liquidazione differenziata dei diversi professionisti, assente nel caso di specie.
Il secondo profilo riguarda l’omessa indicazione nell’importo liquidato del 5% delle spese forfetarie.
Il terzo profilo attiene alla liquidazione del coadiutore COGNOME NOME, il cui compenso sarebbe stato posto a carico del ricorrente e non della massa. Deduce il ricorrente di avere conferito al coadiutore l’incarico di accedere al software e ai server aziendali al fine di utilizzare la documentazione informatica della società fallita. Il ricorrente evidenzia che al coadiutore sarebbe stato conferito anche l’incarico di ricostruire i crediti, attività conferita dagli altri professionisti dopo la cessazione dell’incarico del ricorrente.
6. Il primo motivo è fondato. Come evidenzia il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell’incarico necessitino della partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità. Il contraddittorio è necessario al fine di individuare la frazione spettante a ciascun curatore, nel rispetto del contraddittorio con gli altri e implica una « liquidazione individualizzata» (Cass., n. 30069/2022), avuto riguardo ai criteri di riparto di cui all’art. 39 l. fall. e alla relativa disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass., n. 25532/2016; Cass., n. 8404/2016).
7. La necessità di un contraddittorio tra tutti i soggetti che si sono avvicendati nell’incarico di curatore emerge , in particolare, laddove dall’esame della memoria depositata dall’ultimo curatore risultino elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente, dovendosi ritenere consentito a quest’ultimo il deposito di una memoria di replica (Cass., n. 14631/2018; Cass., n. 27123/2018).
8. Nella specie, risulta che il ricorrente ha formulato in data 21 dicembre 2021 istanza di accesso agli atti, al fine di formulare istanza di liquidazione del compenso per il periodo per il quale egli è stato curatore, in esito alla quale il giudice delegato ha inviato l’istanza ai curatori « per il parere » (doc. 10 ric.). I curatori in carica hanno, poi, depositato in data 12 -17 gennaio 2022 istanza di liquidazione del compenso con la quale, nel dare atto dell’ istanza del ricorrente e della « sostanziale approvazione della gestione del medesimo » (doc. 6 ric.), hanno chiesto il loro compenso « in piena autonomia e unilateralmente» (pag. 6 ricorso e pag. 4 mem. ricorrente), formulando anche soluzioni di ripartizione del compenso tra i vari professionisti, compreso il ricorrente.
8982/2022 R.G.
È evidente, pertanto, la violazione del contraddittorio, posto che in sede di deposito del l’istanza di liquidazione del 17 gennaio 2022 da parte degli altri professionisti il ricorrente non è stato in grado di interloquire con il Tribunale in ordine alla liquidazione della frazione di compenso spettantegli. In accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio per nuovo esame nel contraddittorio con il ricorrente. È assorbito il secondo motivo. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.