Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
ll’avvocato COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 19801/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME e COGNOME
– intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI TERAMO n. 10724/2023, depositato il 19/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con un unico motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. NOME COGNOME, ex art. 360 comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione del decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. in epigrafe, emesso dal Tribunale di Teramo, in quanto il decreto de quo risulta emesso in carenza di potere, atteso che è stato pubblicato il 19.07.2023, ossia in data successiva alla sentenza (n. 526) pronunciata dal medesimo Tribunale e pubblicata in data 26.05.2023 a definizione del giudizio presupposto (opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali), giudizio nel quale era stata esple tata l’attività del consulente senza che si fosse provveduto alla liquidazione del compenso del C.T.U.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.
Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3) c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1899 del 23/01/2023, Rv. 666799 -01; Cass. Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 37480 del 2021; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017, Rv. 645345 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009, Rv. 611142 -01).
Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo il giudice adìto pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l’emissione della sentenza conclusiva del giudizio nel quale era stata svolta la consulenza tecnica.
Le spese sono poste a carico di NOME COGNOME secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto n. 10724/2023 del Tribunale di Teramo;
le spese del presente giudizio sono liquidate a favore del ricorrente e a carico di NOME COGNOME in €. 940,00 per compensi, oltre a €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME