Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22395 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22395 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23826 – 2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI LECCE, n. cronol. 837/2023 del 19/05/2023, non notificato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza n. 18572 del 2022, questa Corte accolse il ricorso di NOME COGNOME avverso il decreto n. 350/2019 della Corte d’appello di Lecce che, liquidato l’equo indennizzo di Euro 8.550,00, gli aveva riconosciuto, a titolo di spese, la somma di Euro 550,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese, oltre accessori, applicando il d.m. n. 55/14: premesso che gli onorari spettanti per il giudizio di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 devono essere liquidati in base all’art. 12 della tariffa allegata al d.m. n. 55/14, relativa ai procedimenti contenziosi e che nella liquidazione delle spese la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente, oltre i limiti e i massimi fissati dalla tabella, gli importi da riconoscere, questa Corte rilevò che, secondo l’art. 4 dm 55/2015, per la fase istruttoria, l’aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70% e riscontrò che nel decreto impugnato erano stati liquidati compensi inferiori ai minimi tariffari senza alcune motivazione; calcolò, infatti, che, anche applicando la riduzione massima, le spese, in relazione al valore della causa, avrebbero dovuto essere liquidate in Euro 2.415,00 (540,00 per la fase di studio, 438,50 per quella introduttiva, 526,50 per la fase istruttoria/trattazione e 910,00 per quella decisionale), laddove erano state liquidate in Euro 550,00 per compensi, oltre Euro 100 per spese.
In sede di rinvio, con decreto n. cronol. 837/2023 qui nuovamente impugnato, la Corte d’appello di Lecce ha riconosciuto a titolo di spese, per quel che qui ancora rileva, Euro 1.468,00 per la fase
di opposizione, escludendo la fase istruttoria e, con la medesima esclusione, Euro 1.984,00 per il giudizio di rinvio.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da memoria; il Ministero ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, NOME COGNOME ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere nuovamente la Corte d’appello escluso, per il giudizio di opposizione, il compenso relativo alla fase istruttoria, nonostante i rilievi contenuti nell’ordinanza di cassazione e rinvio.
1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione degli art. 91 cod. proc. civ., 4 del d.m. 55/2014, come modificato dall’art. 2 del d.m. 147 del 2022, per avere nuovamente la Corte d’appello negato il compenso per la fase istruttoria, sia per il giudizio di opposizione che per il giudizio di rinvio.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati nei limiti che seguono.
Certamente è fondata la censura relativa al mancato riconoscimento della fase istruttoria nel giudizio di opposizione.
Come chiarito da questa Corte, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non soltanto l’espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande già proposte (Sez. 6 – 2, n. 4698 del 18/02/2019).
Il d.m. n. 55 del 2014 ha previsto, alla tabella 12, un compenso unitario per la «fase istruttoria e/o di trattazione», specificando, all’art. 4 che, con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende «esemplificativamente», per fase istruttoria, differenti attività non necessariamente coincidenti con «le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, », ma anche soltanto con «le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private»; in altri termini, ogni attività difensiva propria, in generale, della trattazione (Sez. 2, n. 8561 del 27/03/2023).
Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.
2.1. Al contrario, non risulta fondata la censura quanto alla liquidazione delle spese del decreto reso in sede di rinvio.
Questa Corte, infatti, ha pure precisato che non può ritenersi che si sia fatto luogo a effettiva nuova trattazione in sede di rinvio quando il Giudice di questa fase sia stato unicamente chiamato, ferma la decisione di merito, esclusivamente al ricomputo delle spese giudiziali, soprattutto se, come accaduto nella specie, non risultasse contestata né l’individuazione dello scaglione di valore né i parametri applicabili (cfr. Sez. 6 – 2, n. 34575 del 16/11/2021).
Sul punto, pertanto, la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio nel decreto impugnato deve trovare conferma.
Nei limiti suesposti il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.
Per la restante parte, il ricorso è respinto.
Non risultando necessario altro accertamento in merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ.: le spese del giudizio di opposizione devono, quindi, essere liquidate in Euro 2.415,00 di cui Euro 526,50 per la fase istruttoria/trattazione.
Le spese del giudizio di rinvio sono ugualmente liquidate in Euro 1.984,00.
Le spese di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta, sono poste a carico del Ministero in favore del ricorrente NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione in Euro 2.415,00 di cui Euro 526,50 per fase istruttoria;
rigetta il ricorso nella restante parte; conferma in Euro 1.984,00 le spese del giudizio di rinvio; condanna il Ministero al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda