Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10848/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 2/11/2022, r.g.n. 2815/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L’avvocato NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 2 novembre 2022, che ha parzialmente accolto l’opposizione di NOME COGNOME e ha annullato il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’ha ammessa al patrocinio statale a decorrere dal 1° gennaio 2020 e ha poi liquidato in favore del ricorrente, per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, la somma di euro 700,00, oltre accessori.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è basato su due motivi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 99 e 170 del d.P.R. 115/2002, nella parte in cui il Tribunale di Firenze con l’ordinanza impugnata ha riconosciuto i presupposti per l’ammissione al patrocinio statale e ha altresì proceduto alla liquidazione del compenso spettante al difensore, contravvenendo il disposto di cui agli articoli richiamati, che impongono al giudice in sede di procedimento ai sensi dell’art. 170 di limitarsi a pronunciare sulla revoca del patrocinio senza provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore.
Il motivo è fondato. Il giudice che accolga l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l’ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui all’art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 (così Cass. n. 286/2022).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo che denuncia, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 130 del d.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale liquidato il compenso spettante al difensore in maniera forfettaria e indeterminata, derogando con motivazione meramente apparente ai vigenti minimi tabellari e arrecando lesione al decoro professionale.
II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito elidendo la liquidazione dei compensi operata dal Tribunale in favore del difensore.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; decidendo nel merito, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dei compensi operata in favore del difensore che va elisa; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 440, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione