Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 592 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
Gratuito patrocinio -Opposizione decreto liquidazione compenso
ORDINANZA
sul ricorso n. 19608/2023 proposto da:
AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa da sé medesima;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
-avverso l ‘ordina nza emessa dal Tribunale di Salerno in data 30/08/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 22.12.2022 con il quale il giudice unico del Tribunale di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso da lei proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 170 d.P.R. n. 115/2002, volto ad ottenere la liquidazione del compenso spettantele per aver difeso COGNOME NOME
(ammesso al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’AVV_NOTAIO per pretesi compensi professionali, conclusosi con ordinanza n. 20108/2022 RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte che, ridotta la pretesa di quest’ultima da euro 2.326,2 a euro 208,26 e preso atto RAGIONE_SOCIALE circostanza che il cliente aveva, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, già corrisposto la somma di euro 734,17, aveva determinato la somma che l’AVV_NOTAIO era tenuta a restituire al COGNOME nella misura di euro 525,91.
Il giudice adìto, premesso che il compenso doveva essere calcolato sulla base del decisum, liquidava in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’importo di euro 339,00.
Il Presidente del Tribunale di Salerno, in persona del giudice all’uopo delegato , in parziale accoglimento dell’opposizione, liquid ò, in favore dell’AVV_NOTAIO, per il giudizio di cassazione, l’importo (già dimidiato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002), di euro 892,50, oltre accessori, condannando il RAGIONE_SOCIALE resistente al rimborso delle spese di lite nella misura di euro 425,00 per compensi (oltre spese ed accessori), da compensarsi in ragione RAGIONE_SOCIALE metà.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
A seguito RAGIONE_SOCIALE formulazione, a cura del consigliere all’uopo delegato, di una proposta di definizione accelerata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente ha chiesto la decisione RAGIONE_SOCIALE causa.
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal RAGIONE_SOCIALE.
E’ vero, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE vicenda sub iudice posti
a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023); tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. Nel caso di specie, sebbene il ricorso si riveli a volte ridondante e farraginoso, l’esposizione complessiva non può qualificarsi oscura.
Parimenti, per quanto le affermazioni contenute nel ricorso a volte risultino caotiche, appesantendo la sua lettura, è possibile estrapolare agevolmente le doglianze di volta in volta sollevate avverso la sentenza impugnata.
Da ultimo, non viene sollecitata una rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE controversia, appuntandosi tutte le censure su profili di diritto.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e succ. mod., per mancato rispetto del minimo legale in relazione ai compensi del vittorioso giudizio in cassazione, e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 1, n. 4), c.p.c., per l’omessa liquidazione dell’aumento del c ompenso per redazione di ‘atti navigabili’ ex art. 4, comma 1 -bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché la nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione.
2.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente sostiene che, avendo compiuto, dopo l’ordinanza n. 20108
RAGIONE_SOCIALE Cassazione del 22.6.2022 (con la quale era stata riconosciuta la fondatezza dell’opposizione da lei proposta, per conto di COGNOME NOME, avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato liquidato il compenso professionale preteso dall’AVV_NOTAIO), altre attività professionali (ovvero il rilascio RAGIONE_SOCIALE copia conforme RAGIONE_SOCIALE detta ordinanza, il ritiro RAGIONE_SOCIALE produzione del fascicolo di parte in cassazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del 21.11.2022) al fine di conseguire la liqu idazione del compenso spettantele per l’attività difensiva espletata in favore del COGNOME (ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nel giudizio innanzi alla Suprema Corte), doveva trovare applicazione l’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 (entrato in vigore in data 23.10.2022), sicché l’aumento fino al 30% del compenso, per aver depositato nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 380-bis c.p.c. redatta con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, era obbligatorio.
Non è revocabile in dubbio che la Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al ‘ gratuito patrocinio ‘ , atteso il tenore dell’art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 – introdotto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 208 del 2015 – che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020).
In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i compensi di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18773 del 09/07/2025).
Ebbene, nel caso di specie, l’attività professionale per la quale si è invocata
la liquidazione del compenso si è esaurita nel momento in cui questa Corte ha depositato l’ordinanza n. 20108 e, quindi, in data 22.6.2022, con la conseguenza che, ai fini liquidatori, trovava applicazione, ratione temporis , l’art. 4, comma 1 -bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nella formulazione antecedente alle ulteriori modifiche apportate dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore in data 23.10.2022.
2.1. Ciò debitamente premesso, va richiamato il principio secondo cui l’aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito («Il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento ») , esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all’interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l’esercizio (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022).
In particolare, ai fini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023).
Ovviamente, la maggiorazione in esame può essere liberamente riconosciuta, o negata, dal giudice RAGIONE_SOCIALE liquidazione, sulla base di un’adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, è rinvenibile nella considerazione espressa dal Tribunale di Salerno a pagina 6 dell’ordinanza qui impugnata, a mente RAGIONE_SOCIALE quale, concernendo i plurimi riferimenti
ipertestuali contenuti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. unicamente precedenti giurisprudenziali e riferimenti normativi (rinvenendosi un unico link ad un allegato menzionato nel corpo dell’atto), l’agevole navigabilità dell’atto poteva ritenersi solo apparente, essendo, per l’effetto, del tutto mancata la facilitazione nella consultazione degli allegati.
Senza tralasciare la condivisibile valutazione contenuta nella proposta di definizione anticipata, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale «La memoria ex art. 180 ( recte , 380) bis c.p.c., che non si colloca comunque nella fase di studio, rappresenta solo uno, e neanche il principale, atto difensivo del giudizio in Cassazione, posto che essa ha la funzione di illustrare i motivi già esposti nel ricorso, o controricorso, e non può essere utilizzata per ampliare il contenuto di questi ultimi. La natura ‘navigabile’ RAGIONE_SOCIALE sola memoria, in assenza di analoga caratteristica RAGIONE_SOCIALE scritto difensivo (ricorso o controricorso), non è quindi sufficiente ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiorazione invocata dalla COGNOME ». Invero, in tema di spese processuali, l’aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023). Del resto, da un lato, la liquidazione operata dal giudice dell’opposizione non è inferiore ai minimi tariffari previsti (ma, anzi, in linea con i valori medi) e, dall’altro lato, la motivazione resa, sebbene sintetica sul punto, si pone senz’altro al di s opra del cd. minimo costituzionale (cfr., fra le tante,
S.U. n. 8053/2024).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e RAGIONE_SOCIALE Tabella n. 13 del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147/2022, per non aver il tribunale rispettato il parametro discrezionale e legale in relazione ai compensi del precedente e vittorioso giudizio in cassazione, e, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
4), c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione.
3.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente, oltre a reiterare doglianze già analizzate con il precedente motivo, assume che, applicandosi il d.m. n. 147/2022, tenendo fermi i valori medi stabiliti dal giudice a quo , e riconoscendosi l’aumento del compenso per il deposito RAGIONE_SOCIALE memoria (ai sensi dell’art. 4, comma 10 -quater, del d.m. n. 55/2014, come modificato) e per l’utilizzo di modalità telematiche nella elaborazione di quest’ultima (ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato), l’importo dimidiato ex art . 130 T.U.S.G. avrebbe dovuto essere pari ad euro 1.163,90, oltre accessori. Nel ribadire quanto già affermato nell’analisi del primo motivo, va qui aggiunto che, anche agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ma purché si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13628 del 02/07/2015 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018).
Nel caso di specie, la liquidazione è stata effettuata dopo l’esaurimento dell’attività difensiva, la quale è terminata con il deposito dell’ordinanza finale decisoria da parte RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte. Il rilascio RAGIONE_SOCIALE copia
conforme RAGIONE_SOCIALE ordinanza adottata da questa Corte nell’aprile del 2022, il ritiro RAGIONE_SOCIALE produzione del fascicolo di parte in cassazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del 21.11.2022 rappresentano attività non difensive sganciate dal giudizio di legittimità con riferimento al quale l’odierna ricorrente ha invocato la liquidazione del compenso professionale spettantele e prodromiche in via esclusiva al conseguimento di tale liquidazione.
4. Con il terzo motivo la ricorrente rileva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e RAGIONE_SOCIALE Tabella n. 7 del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147/2022, per aver il tribunale liquidato le spese concernenti il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione tenendo conto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per la materia RAGIONE_SOCIALE volontaria giurisdizione (anziché per gli ordinari giudizi di cognizione, quale doveva considerarsi il procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c.), e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione.
4.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Come riconosciuto nella proposta di definizione anticipata, il tribunale è incorso in un errore nel momento in cui ha inquadrato il procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c. nell’ambito di quelli di volontaria giurisdizione, liquidando il compenso spettante al difensore in applicazione dei relativi parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014.
Invero, il detto procedimento va inquadrato, sotto il profilo sia procedimentale che sistematico, tra i giudizi ordinari di cognizione.
Tuttavia, è noto che, in tema di liquidazione degli onorari dell’avvocato a carico del cliente, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversia, il giudice è tenuto ad accertare quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda, deve adeguarne l’ammontare al concreto importo oggetto RAGIONE_SOCIALE
decisione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023); nel caso di specie da identificarsi nell’importo di euro 892,50, con la conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE tabella n. 2 dell’allegato al d.m. n. 55/2014 e RAGIONE_SOCIALE scaglione che va da 0,01 a 1.100,00 euro.
Ne deriva che, avendo il tribunale inteso applicare i valori medi e non essendo la decisione sul punto stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE, il compenso spettante all’odierna ricorrente ammonterebbe complessivamente ad euro 662,00 (di cui euro 131 per le fasi di studio RAGIONE_SOCIALE controversia ed introduttiva del giudizio ed euro 200,00 per le fasi istruttoria e/o di trattazione -da riconoscersi, in ragione RAGIONE_SOCIALE produzione di documenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio e dell a redazione, a cura RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di note scritte in vista dell’udienza del 9.5.2023 e decisionale). In quest’ottica, la liquidazione operata dal tribunale, applicando i detti parametri, nella misura omnicomprensiva di euro 425,00, si rivela erronea.
4.2. Si giustifica, invece, la compensazione in ragione RAGIONE_SOCIALE metà operata dal tribunale, in quanto l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024).
Con il quarto motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il tribunale liquidato l’aumento del compenso per la redazione di ‘atti navigabili’ ex art. 4, comma 1 -bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente
e convenzionalmente orientata per la necessaria tutela RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo ex artt. 6, § 1, e 13 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., e RAGIONE_SOCIALE nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione.
5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbito il quarto ; cassa l’ordinanza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno in persona del Presidente o di un magistrato da lui delegato, purché diverso da quello che deciso il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME