Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3180  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6833/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente- contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso il  decreto del  Tribunale  di  Ancona  di  cui  al  procedimento nr. 4604/2023 depositato il 16/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto del 12/12/2023 il Giudice Delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE revocava il decreto di liquidazione emesso in favore dello RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) in data 30/12/2021 , dell’importo di € 15.000 oltre accessori, per l’attività di patrocinio nel giudizio cautelare ex art . 669 bis e seguenti c.p.c, incardinato nell’ambito del giudizio di responsabilità promosso ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore unico, dei membri del consiglio di amministrazione della società e di alcuni istituti di credito e conclusosi con il rigetto della domanda.
1.2 Il Tribunale di Ancona confermava il provvedimento reclamato e, in accoglimento della sola domanda avanzata in via subordinata, disponeva la liquidazione in favore dello RAGIONE_SOCIALE la somma di € 1.713 a titolo di rimborso spese.
1.3 Osservava che l’importo precedentemente liquidato allo RAGIONE_SOCIALE, di € 16.000 oltre accessori, era integralmente satisfattivo del compenso da riconoscere ai legali per il giudizio di merito e per la fase cautelare.
Rilevava, inoltre, quanto al giudizio di merito, che vi era stata una duplicazione delle attività e spese a carico della procedura fallimentare.
Evidenziava,  infatti,  che  la  paventata  incompatibilità  dello  RAGIONE_SOCIALE professionale nei confronti della posizione avverso la Banca Popolare  di  Ancona,  che  aveva  determinato  la  costituzione  del Fallimento  con  altro  legale,  era  rimasta  di  fatto  priva  di  effetti processuali (le cause erano state riunite).
2 Lo RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia nullità del decreto, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 111, commi 6, Cost ., art. 132, II comma, n. 4, c.p.c., art. 26, L.F, per carenza dei requisiti minimi della motivazione: si sostiene che l’impugnato decreto abbia omesso qualsiasi riferimento e valutazione specifica in merito all’effettivo oggetto della pronuncia , ossia al provvedimento autorizzativo poi revocato, e sia fondato esclusivamente sulla nomina di un ulteriore legale, data ‘ l’incompatibilità ‘ ( ergo il conflitto di interessi) rilevata dallo RAGIONE_SOCIALE e, quindi, su un’asserita duplicazione dei costi a carico della procedura.
Evidenzia il ricorrente di aver contestato con il reclamo ex art. 26 l.fall.  che  la  presenza  di  un  potenziale  conflitto  di  interessi  tra  lo studio  legale  e  uno  dei  convenuti  e  la  conseguente  necessità  di nominare  altro  difensore  per  tale  posizione,  fatto  che  non  aveva avuto  alcuna  incidenza  economica  in  quanto  ‘ il  monte  onorari  a carico della procedura ‘ rimaneva invariato, erano circostanze note agli organi fallimentari.
1.1 Il motivo è infondato, non sussistendo, nel caso di specie, il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; anomalia che, in base al costante orientamento della Corte di Cassazione, ricorre allorché la motivazione difetta sotto l’aspetto materiale e grafico oppure è apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile, o gravemente illogica e contraddittoria della stessa o, ancora, caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. U., 8053/2014, 7090/2022, n. 7090 e 2018/ 22598).
1.2  Nel  caso  di specie  l’impugnato  provvedimento  presenta  una motivazione non al di sotto del ‘minimo costituzionale’, anche se non conforme a legge, come si vedrà in sede di disamina del terzo motivo;  il  Tribunale,  infatti,  ha  ritenuto  che  il  provvedimento  di
revoca  del  precedente  decreto,  che  riconosceva  allo  RAGIONE_SOCIALE  il compenso  di  €  15.000  per  la  fase  cautelare  del  giudizio di responsabilità  degli  amministratori,  fosse  corretto  e  condivisibile avendo  ritenuto  satisfattivo  del  giudizio  nel  suo  complesso  il compenso,  precedentemente  liquidato di € 16.000,  anche in relazione alla duplicazione delle attività e delle spese a carico della curatela determinate dalla dichiarazione di parziale incompatibilità dei legali.
2 Il secondo motivo deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,  comma  1,  n.  5,  per  avere  il  Tribunale  omesso  qualsiasi valutazione  in  relazione  all’intervenuta  decurtazione  degli  onorari da parte dello RAGIONE_SOCIALE in relazione al Giudizio Ordinario».
Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe pretermesso il fatto storico costituito dalla riduzione degli onorari dello RAGIONE_SOCIALE in favore dell’AVV_NOTAIO , in quanto in sede di reclamo erano « stati forniti tutti i documenti comprovanti l’effettiva attuazione di quanto RAGIONE_SOCIALE ha proposto alla Curatela, sotto un profilo economico, per dare compiuta prova dell’esecuzione del programma prospettato », in particolare « le autorizzazioni della AVV_NOTAIO COGNOME in cui, nella seconda, si dà evidenza della riduzione degli onorari da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore dell’AVV_NOTAIO ».
2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente.
2.2 Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente « si era resa disponibile a decurtare una parte degli onorari in precedenza previsti ed autorizzati in favore del nuovo legale nominato, così da non mutare la spesa inizialmente approvata e, quindi, non gravare in alcun modo le risorse del fallimento », ritenendo implicitamente che tale programma non fosse stato attuato; la censura che avrebbe dovuto allegare il contrario, e cioè l’effettiva attuazione di quanto programmato, non riproduce, nel corpo del ricorso, il contenuto del provvedimento di liquidazione della somma di €
16.000  da  cui  si  dovrebbe  desumere  che  la  determinazione  del compenso avvenne unitariamente senza tener conto della duplicazione delle cause.
3 Il terzo mezzo di impugnazione denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale operato una commistione tra i due diversi contenziosi (il giudizio ordinario e il procedimento cautelare), in violazione del dettato normativo che impone autonomi conferimenti di incarico e speculare distinta liquidazione per procedimenti diversi in quanto basati su differenti presupposti giuridici per il rispettivo proponimento e per i quali lo stesso D.M. 55/2014 prevede distinte tabelle di riferimento ai fini della determinazione del compenso spettante al legale.
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Il Giudice Delegato e il Tribunale nel rideterminare il complessivo compenso in € 16.000, operazione che ha giustificato la revoca della liquidazione di ulteriori € 15.000, non hanno operato alcuna specifica ripartizione dell’importo liquidato rispetto alle distinte fasi del giudizio (cautelare ed ordinario).
3.3  Siffatto modus  procedendi si  pone  in  contrasto  con  i  decreti ministeriali recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che prevedono una distinta tabella per i procedimenti cautelari.
3.4 Questa Corte ha già affermato che «in tema di spese giudiziali, il  giudice  deve  liquidare  in  modo  distinto  spese  ed  onorari  in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente  alle  parti  di  controllare  i  criteri  di  calcolo  adottati  e  di conseguenza  le  ragioni  per  le  quali  sono  state  eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass. 20935/2017; 19623/2016 e 24890/ 2011).
Allo  stesso  modo  il  giudizio  cautelare,  caratterizzato  da  una  sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica
tabella,  deve  essere  oggetto  di  un’autonoma  liquidazione,  onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati.
4 Il quarto motivo prospetta «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1 n. 5, per aver il Tribunale omesso qualsiasi valutazione circa la distinzione tra il Giudizio Ordinario e il Procedimento Cautelare e conseguentemente non aver fatto emergere la totale irrilevanza dell’asserita duplicazione dei costi nell’ambito del Giudizio Ordinario rispetto alle prestazioni rese nel Procedimento Cautelare i cui onorari formano oggetto del Provvedimento Autorizzativo» .
4.1 La censura resta assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.
5  In  accoglimento  del  terzo  motivo  l’impugnato  decreto deve essere  cassato,  con  rinvio  della  causa  al  Tribunale  di  Ancona,  in diversa  composizione,  anche  per  la  regolamentazione  delle  spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara  inammissibile  il  secondo  ed  assorbito  il  quarto,  cassa  il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al  Tribunale  di  Ancona,  in  diversa  composizione,  cui  demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.