SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 353 2026 – N. R.G. 00001663 2025 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 08.04.2025 al n. NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale, vertente
t r a
Avv. , nato a Trieste il DATA_NASCITA, residente a Duino Aurisina INDIRIZZO (C.F. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) presso il cui studio in TriesteINDIRIZZO è elettivamente domiciliato, con pec C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
RICORRENTE
e
,
(C.F.
), in persona del Ministro pro
P.
tempore , domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Trieste, INDIRIZZO;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
Per il ricorrente:
(come da note del 01.12.2025)
‘In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria Penale del Tribunale di Trieste: n. 25/19 RGNR, n. 608/20 RGT imputato ; Nel merito
annullare e/o modificare il decreto allegato di rigetto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Trieste n. 25/19 RGNR, n. 608/20 RGT, n. 1953/24 , dd. 15.3.2025, depositato in cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, perché errato;
liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di € 1.920,00 più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto RAGIONE_SOCIALE‘inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 1.440,00;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa’
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’AVV_NOTAIO. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto di liquidazione dei compensi del 15.3.2025 emesso nel procedimento n. 25/19 RGNR, n. 608/20 RG Dib., con il quale il giudice penale ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali, ritenendo ‘non sufficientemente provato lo stato di irreperibilità di
CONCLUSIONI
fatto del né l’impossibilità del difensore di recuperare il proprio credito’ (cfr. doc. 9).
Il ricorrente ha rappresentato che, all’udienza dibattimentale del 1.10.2021, è stato designato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, 4° comma, c.p.p. come sostituto del difensore d’ufficio di tale , imputato per il reato di cui all’art. 646 c.p.: all’udienza il giudice, verificata la ritualità RAGIONE_SOCIALEe notifiche all’imputato, ritenuto in capo allo stesso la conoscenza del procedimento, ha disposto procedersi in sua assenza; indi, dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso le prove chieste dalle parti rinviando il processo per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa prova (cfr. doc. 2).
Nelle more, il ricorrente si è recato in Cancelleria per esaminare e studiare il fascicolo del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza; durante quest’ultima, il giudice, confermata la nomina RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO come sostituto del difensore d’ufficio ex art. 97, 4°comma, c.p.p., ha dato corso all’istruttoria dibattimentale (cfr. doc. 3), consistita nell’audizione di un testimone e nell’acquisizione di documentazione (lettera raccomandata, ricevuta di ritorno verbale di riconoscimento e relativo fascicolo fotografico); all’esito ha pronunciato sentenza (cfr. doc. 4), di condanna alla pena di mesi sei di reclusione e 500,00 euro di multa, con concessione dei doppi benefici di legge.
Terminata la prestazione professionale, l’AVV_NOTAIO ha inviato a un atto di costituzione in mora con invito a sottoscrivere una negoziazione assistita all’indirizzo risultante dagli atti di causa. La notifica, però, non è andata a buon fine: l’atto è stato restituito al mittente ‘per irreperibilità del destinatario’ (cfr. doc. 5).
Di conseguenza il ricorrente ha compiuto accesso alla banca dati RAGIONE_SOCIALE‘Anagrafe Nazionale dalla quale è emerso che il debitore risultava indicato come residente all’indirizzo indicato negli atti di causa (cfr. doc. 6); successivamente ha chiesto informazioni al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Giustizia, per sapere se l’imputato fosse stato sottoposto a misure restrittive RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, ricevendo, tuttavia, risposta negativa (cfr. doc. 7).
L’AVV_NOTAIO ha, pertanto, depositato in data 29.11.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, unicamente per la fase decisoria, quantificandoli in 900,00 euro, oltre accessori di legge (cfr. doc. 8).
Con il provvedimento del 15.03.2025, depositato in cancelleria il 17.3.2025 e notificato il 21.03.2025, oggi opposto, il giudice penale ha rigettato la richiesta avendo ritenuto, come si è già anticipato, ‘non sufficientemente provato lo stato di irreperibilità di fatto del né l’impossibilità del difensore di recuperare il proprio credito’ (cfr. doc. 9).
Avverso questo provvedimento sfavorevole, l’AVV_NOTAIO ha radicato dinanzi a questo Tribunale tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, rilevando che non sia corretto esigere dal difensore uno sforzo processuale spropositato e che, per avere diritto al riconoscimento dei propri onorari, sia sufficiente la constatazione RAGIONE_SOCIALE”assenza di una valida residenza del debitore sul territorio italiano e RAGIONE_SOCIALEa non reclusione in istituti di pena in Italia.
9 Sulla base di queste considerazioni, l’AVV_NOTAIO ha, perciò, rivendicato il diritto al riconoscimento al suo compenso professionale nella misura di 1.920,00 euro, oltre accessori di legge.
Il , ritualmente e tempestivamente notiziato RAGIONE_SOCIALEa lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all’udienza del 25.09.2025, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stato fissato termine al 29.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L’opposizione non è ammissibile nella parte in cui il professionista ha lamentato il mancato riconoscimento del compenso relativo alla fase di studio e istruttoria, essendo dirimente rilevare che l’istanza di liquidazione a suo tempo rivolta al giudice penale risulta riferita in modo specifico investendo la sola fase decisionale: non si può dunque far valere in questa sede come una omissione la mancata considerazione di una voce di attività che lo stesso professionista ha ritenuto responsabilmente di non valorizzare come componente RAGIONE_SOCIALEa propria istanza di liquidazione, altrimenti articolata in modo specifico dinanzi al giudice penale.
13. Ciò detto, costituisce ius receptum che ‘ In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, come nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l’irreperibilità RAGIONE_SOCIALE‘indagato, RAGIONE_SOCIALE‘imputato o del condannato, il difensore d’ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l’onere di provare la persistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze, così, anche se sia
mancata tale dichiarazione formale e l’assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall’impossibilità di rintracciare l’interessato.’ (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
14. Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, l’AVV_NOTAIO ha dimostrato di avere effettuato un serio tentativo di recupero del proprio credito, avendo notificato a un atto di costituzione in mora con invito a sottoscrivere una negoziazione assistita alla sua unica residenza nota; di fatto lo stesso è risultato, però, irreperibile. Risulta invero impossibile per il ricorrente effettuare altri tentativi di recupero del credito, non disponendo egli, nonostante le opportune ricerche svolte anche presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. docc.9-10), di ulteriori luoghi di rintraccio ove recapitare una diffida o qualsiasi atto giudiziale.
15. Consegue che il ricorrente abbia posto in essere l’attività ragionevolmente esigibile per cercare di ottenere il pagamento del compenso dal debitore.
16. Occorre perciò riconoscere al professionista il compenso in relazione alle fasi di attività (come a suo tempo) richieste nel procedimento penale: dunque, avuto riguardo all’istanza di liquidazione del compenso rivolta al giudice penale in data 29.11.2023, con la quale, come si è già posto in evidenza, l’AVV_NOTAIO ebbe a richiedere unicamente – e specificamente – la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa attività correlata alla fase decisoria, quantificandola in 900,00 euro, oltre accessori di legge (cfr. doc. 8), non resta che liquidare a favore del professionista unicamente – il compenso inerente tale fase.
Pertanto, a titolo di compenso per la difesa prestata dall’odierno ricorrente nella fase decisoria, considerando la semplicità RAGIONE_SOCIALE‘imputazione ascritta e l’estrema concisione del materiale istruttorio raccolto, da vagliare in funzione RAGIONE_SOCIALEa discussione, si riconosce all’AVV_NOTAIO la somma – congrua – di 1.050.00 euro, importo da assoggettare alla falcidia (1/3) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 106bis del d.p.r. 115/2002, onde si perviene a 700,00 euro.
In conclusione, in totale riforma del provvedimento del 15.3.2025, depositato in Cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, emesso nel procedimento n. 25/19 RGNR, n. 608/20 RG Dib., il Tribunale accerta il diritto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Erario del compenso finale di 700,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L’Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
18 Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), con il riconoscimento di valori medi per le fasi 1) e 2) e invece con riduzione del 50% per le fasi 3) e 4), considerate la natura documentale RAGIONE_SOCIALEa lite e la modalità semplificata RAGIONE_SOCIALEa fase decisionale (che non ha reso necessarie illustrazioni difensive).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di rigetto del 15.3.2025, depositato in Cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, emesso nel
procedimento n. 25/19 RGNR, n. 608/20 RG Dib., e per l’effetto liquida a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario la somma finale, determinata al netto RAGIONE_SOCIALEa riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 700,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all’AVV_NOTAIO
le spese del
presente procedimento, che liquida in complessivi 462,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta.
Trieste, 23 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO