Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4374/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE depositata il 12/01/2023, r.g.n. 9070/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze depositata il 12 gennaio 2023, che ha accolto l’opposizione del ricorrente e ha liquidato il compenso relativo all’attività finalizzata al recupero del credito riconosciuto per l’attività difensiva svolta in favore di due imputati in un processo penale. Il Tribunale, quanto alle spese del giudizio di opposizione, ha liquidato euro 126 per compensi (euro 63 per la fase di studio ed euro 63 per la fase introduttiva), oltre ad accessori.
Il Ministero della giustizia si è costituito solo ‘ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale’.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su tre motivi.
I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:
il primo motivo contesta ‘violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ per avere il Tribunale omesso di liquidare le spese relative alla fase decisoria;
il secondo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 111, comma 1 Cost., 132, n. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ per avere il Tribunale omesso di motivare la mancata liquidazione della fase decisoria.
I motivi sono fondati.
Nell’ordito motivazionale il Tribunale afferma che la liquidazione delle spese processuali del giudizio di opposizione va contenuta ‘nei minimi tabellari sulla base del valore del decisum e considerato che la fase decisionale è stata sommaria e senza la produzione di note scritte’. In dispositivo ha poi liquidato tali spese in ‘euro 126 per compensi (fase di studio euro 63, fase introduttiva euro 63), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA di legge e oltre a euro 125 per spese vive’. Nulla il Tribunale ha quindi liquidato per la fase
decisionale, fase che vi è stata e per la quale andava riconosciuto il compenso.
2. Il terzo motivo lamenta ‘violazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’: nel liquidare la fase di studio e quella introduttiva il Tribunale ha applicato la tariffa previgente e non quella modificata dal d.m. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, avendo operato la liquidazione nel gennaio 2023, doveva applicare la tariffa vigente al momento della decisione (cfr. Cass. 19989/2021), ossia quella prevista dal d.m. 55/2014, così come modificata dal d.m. 147/2022.
II. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente per il giudizio di opposizione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e vanno riliquidati i compensi della fase di studio e di quella introduttiva e va liquidata la fase decisionale; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione; decidendo nel merito, liquida per compensi del giudizio di opposizione euro 66 per la fase di studio, euro 66 per la fase introduttiva ed euro 100 per la fase decisionale; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 440, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione