Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7856/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
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RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
-CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1357/2018, depositata il 30/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1357/ 2018, la Corte d’appello di Genova , in parziale accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME e NOME, eredi di NOME COGNOME, ha accolto l’oppos izione avverso due decreti ingiuntivi emessi per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze professionali richieste dall’AVV_NOTAIO per la difesa in 32 procedimenti.
La Corte di merito, escluso un abusivo frazionamento del credito, ha negato che le parti avessero concordato il compenso e ha respinto l’eccezion e di prescrizione presuntiva e di negligente espletamento del mandato, reputando carente di prova l’effettuazion e di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già detratti dall’importo liquidato.
Ha affermato che il difensore aveva prodotto una dichiarazione ricognitiva di debito con cui l’assistito, NOME COGNOME, aveva ammesso di esser debitore di €. 1.000.000 ,00, ma precisando che di tale dichiarazione il ricorrente aveva inteso avvalersi solo per supportare le proprie richieste e per resistere all’eccezione di pagamento, avendo insistito per la liquidazione del dovuto in applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali. Ha ridotto le somme pretese con entrambi i decreti ingiuntivi, per un importo finale complessivo, al netto degli acconti, pari ad € . 384.473,30, oltre accessori, regolando le spese.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è chiesta dall’AVV_NOTAIO sulla base di dieci motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto controricorso. In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’ecc ezione di inammissibilità del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis n. 1 c.p.c. deve essere respinta, non essendo proposte solo questioni in diritto decise in appello in senso conforme alla
giurisprudenza di questioni, ma anche deduzioni difensive meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di ricorso l’AVV_NOTAIO deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., dolendosi del l’inammissibilità del secondo motivo di appello, contenente una pluralità di critiche alla sentenza di primo che, a suo parere, l’appellante avrebbe dovuto articolare in motivi separati.
La censura è infondata.
Non sono in discussione l’intellegibilità , la pertinenza e la formulazione di censure adeguatamente argomentate alla sentenza di primo grado, ma la tecnica di redazione del ricorso che, secondo il ricorrente, avrebbe richiesto l’elaborazion e di critiche raggruppate in motivi separati, perché pertinenti ai diversi aspetti RAGIONE_SOCIALEa controversia.
La nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. , inizialmente interpretato nel senso di imporre una più rigorosa strutturazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, richiede tuttavia solo che l’impugnazione contenga una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa volta a confutare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, senza l’utilizzo di particolari forme sacramentali o di una particolare tecnica di redazione del gravame (Cass. SU 27199/2017), non occorrendo neppure osservare uno schema espositivo predeterminato a pena di inammissibilità.
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 100, 112, 329, comma secondo, 342 c.p.c. e 2909 c.c.
Si afferma che la pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al d.i. 411/2009 era passata in giudicato poiché gli appellanti nulla avevano replicato riguardo alla dichiarata genericità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni svolte dall’AVV_NOTAIO , essendosi limitati a chiedere l’ applicazione dei minimi tariffari.
Il motivo è infondato.
Dalle stesse argomentazioni trascritte in ricorso può rilevarsi che gli appellanti avevano lamentato che il Tribunale, cadendo in errore, aveva ritenuto generiche le contestazioni ed avevano replicato di aver richiesto già nel giudizio di opposizione l’applicazion e dei minimi tariffari, oltre a proporre una più analitica esposizione RAGIONE_SOCIALEe proprie deduzioni con riferimento alle cause di separazione e divorzio, instando per la riduzione di tutte le restanti notule e per il riesame RAGIONE_SOCIALEe attività, RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALE‘impegno e dei risultati ottenuti sulla base RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, utilmente contrastando tutte le rationes RAGIONE_SOCIALEa prima pronuncia, impedendone il passaggio in giudicato.
Con il terzo motivo si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver rideterminato gli onorari del difensore, reputando implicitamente sussistente, sotto tale profilo, un’ omessa pronuncia da parte del Tribunale.
Il motivo è inammissibile.
La deduzione in appello del vizio di omessa pronuncia era volta ad evidenziare che il Tribunale, nel reputare erroneamente generiche le contestazioni degli opponenti, si era sottratto al compito di valutare la congruità dei compensi.
È solo in tal senso che il motivo era rubricato, sia pure impropriamente, come violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., volendosi intendere che il giudice non poteva ritenere ostativo per l’esame del merito la pretesa genericità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni difensive degli ingiunti, dovendo determinare il giusto compenso.
La censura non è pertinente poiché non è stata, neppure implicitamente, dichiarata dal giudice di appello la nullità RAGIONE_SOCIALEa prima decisione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c .
Con il quarto motivo di ricorso l’AVV_NOTAIO deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per aver la Corte distrettuale proceduto di ufficio alla riduzione dei compensi oggetto
RAGIONE_SOCIALEe notule in base ad un’ipotetica ripetitività RAGIONE_SOCIALEe cause, assumendo che le contestazioni concernenti la corretta quantificazione di un credito integrano eccezioni in senso stretto, rimesse all’iniziativa del debitore.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti avevano contestato la congruità RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate dal tribunale, chiedendo l’applicazion e dei minimi: le contestazioni del quantum sostanziano una negazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda ed integrano mere difese o eccezioni in senso lato, ove fondate su fatti estintivi o modificativi, rilevabili e deducibili anche in appello, scrutinabili sulla base del materiale probatorio disponibile.
Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle in cui la manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa parte di volerle proporre è strutturalmente prevista quale elemento integrativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. SU 1099/1998), al pari RAGIONE_SOCIALEe mere contestazioni del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda (Cass. SU 2951/2016).
5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 115, 167, 645 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte di appello quantificato i compensi nonostante l’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate dalle opponenti.
Il motivo è infondato.
Non era necessaria una più analitica contestazione RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni elencate nelle note: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione mossa dall’opponente circa la
pretesa fatta valere sulla base RAGIONE_SOCIALEa parcella corredata dal parere del RAGIONE_SOCIALE può essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione e, correlativamente, a far gravare sul professionista l’onere di dimostrare l’attività svolta e la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa (Cass. 357/2023; Cass. 11790/2019; Cass. 230/2016; Cass. 942/1995; Cass. 10150/2003; Cass. 14556/2005). D’altronde , affinché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, occorre o che sia stato esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con la sua negazione. La non contestazione è esclusa allorquando, in presenza di una domanda fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo l’importo richiesto (cfr. Cass. 23816/2010; Cass. 18399/2009; Cass. 12231/2007).
Nessun vincolo poteva determinare la parcella, che resta una dichiarazione unilaterale del professionista (Cass. 230/2016; Cass. 14556/2004; Cass. 10150/2003). Se sottoscritta e corredata del parere RAGIONE_SOCIALEa competente associazione professionale, mantiene, anche dopo l’abrogazione del sistema RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali l’efficacia vincolante prevista dall’art. 636 c.p.c. nella fase monitoria del procedimento per ingiunzione, mentre nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. il giudice è libero di discostarsene, salvo l’obbligo di fornire congrua motivazione.
6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello disposto la riduzione dei compensi professionali nonostante il riconoscimento di un debito di € 1.000.000,00 da parte RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME, in presenza del quale era onere RAGIONE_SOCIALEe appellanti dimostrare l’effettivo ammontare del debito, prova che non era stata fornita, essendosi le resistenti limitate a contestare la congruità dei compensi indicati nelle notule.
Il motivo è infondato.
Nel quantificare i compensi ritenuti congrui la sentenza non ha impiegato il criterio formale RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ma ha quantificato sulla base degli atti disponibili l’importo dovuto al difensore, mettendo in evidenza che era stato proprio il ricorrente a ritenere applicabili le tariffe, prescindendo dal suddetto riconoscimento.
Mancava, inoltre, la stessa deduzione di un previo accordo vincolante sul compenso, redatto in forma scritta, per un importo pari alla somma di cui il COGNOME si era dichiarato debitore, né la ricognizione di debito poteva costituire un’ autonoma fonte di obbligazione per il pagamento di quel dato importo, potendo determinare solo un’ inversione RAGIONE_SOCIALE‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova senza tuttavia impedire al giudice di tener conto degli esiti RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria e d egli elementi di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione emergenti dagli atti.
7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., per non aver il giudice illustrato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa disposta riduzione dei compensi in applicazione dei minimi tariffari e ciò specificamente per le cause infondatamente ritenute ripetitive, data l’eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe diverse controversie; si lamenta, con riferimento alla parcella per il giudizio R.G. 12582/2003, che la sentenza abbia ridotto i compensi rispetto alle spese processuali liquidate dal giudice e che, in una causa di divisione, pur riconoscendo la correttezza sul criterio di calcolo dei compensi, la Corte distrettuale abbia ridotto in via equitativa le spettanze senza indicare i parametri adottati.
Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., per difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la sentenza ha quantificato gli onorari relativi a talune controversie in misura inferiore ai minimi tariffari.
Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 R.D. 794/1942 in combinato disposto con l’art. 4, comma primo, del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, affermando nuovamente che la Corte territoriale abbia liquidato importi inferiori ai minimi tariffari.
Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per difetto assoluto di illustrazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la Corte di appello non ha liquidato il compenso per la causa n. 12695/2006 R.G.
I quattro motivi sono fondati.
In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello, in presenza di una nota specifica, deve rideterminare l’ammontare del compenso, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, per consentire l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione ai criteri legali e il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ inderogabilità dei minimi (Cass. 11292/1998; Cass. 3995/1988; per l’analogo principio in tema di spese processuali: Cass. 27020/2017; Cass. 28826/2020).
A tale compito si è sottratto il giudice di merito.
Il rapporto professionale si era esaurito, nelle molteplici controversie in cui il ricorrente aveva svolto il patrocinio nell’interess e del COGNOME, prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe e l’introduzione dei valori tabellari con D.M. 140/2012 , in regime di inderogabilità dei minimi.
A supporto RAGIONE_SOCIALEe due ingiunzioni di pagamento il difensore aveva prodotto le note analitiche RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, con indicazione dei corrispondenti importi.
La Corte ha ritenuto provate le attività ma ha rideterminato i corrispettivi, omettendo l ‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa applicata, RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa riduzione, RAGIONE_SOCIALEe prestazioni per le quali ha ridotto i
compensi e dei motivi di tali deduzioni, riconoscendo, in alcuni casi, importi inferiori ai minimi tariffari.
Nessuna statuizione è adottata per la causa n. R.G. 12695/2006.
In definitiva, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è assolutamente carente riguardo all’evidenziazione de i metodi, dei criteri, dei parametri di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze, RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEe disposte riduzioni, vanificando ogni possibilità di verifica del l’iter logico percorso dal giudice e RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia alla disciplina tariffaria.
Sono perciò accolti i motivi settimo, ottavo, nono e decimo, con rigetto RAGIONE_SOCIALEe altre censure.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi settimo, ottavo, nono e decimo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda