Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1841/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA, COGNOME NOME, COGNOME VINCENZO;
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1395/2021, pubblicata il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 108.336,29, a titolo di compensi professionali per l’attività prestata in un processo penale nel quale
l’opponente, dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, era stato imputato. L’opponente deduceva che la somma corrisposta dalla Regione Calabria per il proprio compenso, pari a euro 37.645,84, era congruamente remunerativa di tutte le prestazioni professionali rese dal difensore, dato che la posizione RAGIONE_SOCIALE‘opponente era marginale e lo stesso pubblico ministero ne aveva chiesto l’assoluzione già in primo grado, considerato anche che l’AVV_NOTAIO COGNOME era stato affiancato da un altro professionista. L’opponente contestava , quindi, l’applicazione del triplo dei massimi tariffari e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Regione Calabria.
Si costituiva l’AVV_NOTAIO COGNOME che eccepi va la correttezza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione vidimata dal RAGIONE_SOCIALE e del riconoscimento del triplo del massimo RAGIONE_SOCIALE onorari, attesa la speciale complessità RAGIONE_SOCIALE‘incarico svolto.
Veniva autorizzata la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, che si costituiva, eccependo di avere già liquidato le spettanze RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO secondo i massimi tariffari.
Con sentenza del 21 febbraio 2017 il Tribunale di Catanzaro riteneva congrui i compensi richiesti in sede monitoria da COGNOME e dichiarava sussistente l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria a tenere indenne COGNOME da quanto dovuto al difensore.
Il Tribunale rigettava così l’opposizione e condanna va la Regione Calabria a rimborsare a COGNOME la somma di cui al decreto ingiuntivo.
La pronuncia di primo grado veniva impugnata dalla Regione Calabria e, c on la sentenza n. 1395/2021 la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo opposto; liquidava in euro 47.608,85 il compenso spettante a ll’AVV_NOTAIO e, detratto il pagamento ricevuto ante causam di euro 37.645,84, accertava il residuo credito del difensore in euro
9.963,01 (oltre interessi legali dal 29.5.2009); compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e Regione Calabria non hanno proposto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, depositando anche memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale .
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi:
il primo motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 3, del capo II del d.m. 127/2004; si sostiene che la normativa fornisce chiare e univoche indicazioni in ordine ai criteri da utilizzare nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario, criteri che tengono conto non solo RAGIONE_SOCIALEa quantità di lavoro prestato, ma anche e soprattutto RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALE‘attività, criteri non considerati con la pronuncia impugnata;
il secondo motivo lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha disatteso le prove offerte dal ricorrente, non valorizzando, in particolare, la cospicua documentazione versata in atti e il parere espresso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che, su richiesta del Ministero RAGIONE_SOCIALE interni, con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari richiesti per il mandato difensivo espletato dallo stesso AVV_NOTAIO in favore di un altro imputato, aveva ritenuto congrua l’applicazione del triplo dei massimi tariffari;
il terzo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e apodittica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, siccome basata su massime e/o valutazioni generiche.
1.1) I motivi sono infondati.
La sentenza impugnata risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale RAGIONE_SOCIALEa motivazione (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 8053/2014), avendo adeguatamente e coerentemente illustrato le ragioni per le quali, pur dovendosi prendere atto del pregio e RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa difesa prestata dal ricorrente in favore del proprio assistito, tuttavia non ricorressero le condizioni per accedere alla richiesta di liquidazione dei compensi in misura pari al triplo dei massimi tariffari, ma che fosse invece giustificata una liquidazione in misura corrispondente ai massimi.
La sentenza impugnata ha dato atto non solo RAGIONE_SOCIALEa quantità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite, ma ha specificamente evidenziato la qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa, avuto riguardo alla specifica posizione che aveva assunto l’imputato nel quadro accusatorio formulato dall’accusa, del ruolo dal medesimo ricoperto nella vicenda, RAGIONE_SOCIALEa mole di atti esaminati, RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di attività investigativa o di accesso sui luoghi.
Nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di appello si è dato, altresì, conto di come non potesse assumere carattere condizionante la valutazione il parere reso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per altro difensore, attesa anche la natura non vincolante di tale parere.
Il riferimento alla presenza di altro codifensore costituisce argomentazione solo resa ad abundantiam ; il giudizio circa la congruità del riconoscimento dei massimi e non anche RAGIONE_SOCIALEa loro triplicazione risulta rapportato all’attività singolarmente svolta dal COGNOME.
Non può, quindi, ravvisarsi la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c. e la critica attinge a ben vedere un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo non sindacabile la valutazione circa la
congruità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi, una volta che essa sia contenuta all’interno dei valori tariffari.
Il quarto motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.: si rappresenta che la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese è illegittima tanto che non si è tenuto conto del diritto del ricorrente ad avere il rimborso almeno RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per il parere di congruità.
2.1) Il motivo è infondato.
Avendo la Corte d’appello revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta anche del parere di congruità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, risulta applicabile il principio secondo cui, poiché l’esibizione del parere del RAGIONE_SOCIALE è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari in misura superiore al massimo RAGIONE_SOCIALEa tabella, per il criterio RAGIONE_SOCIALEa causalità applicabile in materia di spese processuali, il rimborso RAGIONE_SOCIALEa tassa corrisposta per detto parere e i diritti di procuratore relativi vanno attribuiti solo ove il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi tabellari, con la conseguenza, in caso contrario, che la spesa inerente alla richiesta del parere in questione non può essere accollata alla controparte, che ad essa non ha dato causa (si veda Cass. n. 839/1986 e, da ultimo, Cass. n. 7505/2014). Non è, quindi, censurabile la decisione del giudice di appello di non riconoscere il rimborso di tali spese.
Infine, attesa la significativa riduzione del credito vantato dal ricorrente, la decisione di compensare le spese risulta legittima alla luce di quanto affermato dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 32061/2022.
II. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio, non vi è pronuncia sulle relative spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c.; non va invece disposta la
condanna ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. , in difetto di condanna alle spese del giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sezione seconda civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME