Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32736 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32736 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26380/2016 R.G. proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa da sé stessa;
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE PESCARA depositata il 12/04/2016, r.g.n. 4559/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominata difensore d’ufficio dell’imputato NOME, aveva presentato richiesta di liquidazione delle competenze professionali per l’attività di difesa svolta in favore dell’imputato nella fase dibattimentale del processo penale di primo grado e per il recupero del credito nel giudizio civile (liquidazione indicata dalla richiedente in euro 1.253,50 in relazione al processo penale e in euro 263 per il procedimento monitorio). Tale richiesta è stata rigettata dal Tribunale penale sul presupposto che COGNOME non avesse effettuato ricerche adeguate, alla luce delle modifiche di cui all’art. 9 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014), concernenti l’introduzione della ricerca telematica delle cose da pignorare mediante l’accesso a banche dati.
Contro il decreto di rigetto COGNOME ha proposto opposizione. Il giudice dell’opposizione ha parzialmente accolto il ricorso: ha riconosciuto che COGNOME aveva inutilmente attivato la procedura finalizzata a ottenere dal proprio assistito le competenze professionali, rilevando inoltre come la richiesta di liquidazione fosse antecedente alla nuova disciplina della ricerca telematica di cui sopra; per l’attività difensiva svolta ha liquidato per compensi euro 195 (euro 80 per la partecipazione alle due udienze, euro 40 per l’esame e il controesame, euro 75 per la discussione), oltre accessori, per la fase monitoria euro 170 (euro 120 per diritti ed euro 50 per onorario), oltre accessori; ‘rilevato che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio’, ha disposto la compensazione delle spese.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016, NOME COGNOME ricorre per cassazione.
L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato due memorie.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.’: la compensazione delle spese non trova alcuna giustificazione, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna delle tassative ipotesi di compensazione delle spese di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.; in particolare, non è ravvisabile una ipotesi di reciproca soccombenza, avendo il giudice errato nella definizione del provvedimento quale ‘accoglimento parziale’ per il solo fatto della liquidazione di un minore importo rispetto a quello indicato nel ricorso introduttivo, avendo la ricorrente impugnato il rigetto dell’istanza di liquidazione.
Con il secondo motivo si denuncia ‘violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione al d.m. n. 127/2004’: va censurata anche la parte del provvedimento nella quale sono stati liquidati gli importi di euro 195 per l’attività di avvocato espletata nel processo penale e di euro 170 per l’attività occorsa ai fini del recupero forzoso del proprio credito; tali importi sono ‘oggettivamente di gran lunga inferiori agli onorari minimi tabellari previsti dal tariffario forense ex d.m. n. 127/2004, applicabile nel caso di specie’; in base alle suddette tariffe la ricorrente aveva redatto e depositato nota spese, che non è stata considerata dal giudice dell’opposizione.
Va per primo esaminato, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo.
Il motivo è fondato. Il Tribunale di Pescara, nell’ordinanza impugnata, ha liquidato in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME per l’attività difensiva svolta nel processo penale la somma totale di euro 195, oltre accessori, sulla base della seguente motivazione: ‘risulta dagli atti che l’istante ha prestato la propria attività difensiva con la partecipazione a due udienze, con attività istruttoria e discussione; in applicazione del d.m. 8 aprile 2004
(considerando il minimo tariffario, posto che il processo non ha richiesto la trattazione di questioni particolari) per la partecipazione a ciascuna udienza è previsto il compenso di euro 40, per l’esame e controesame il compenso è di euro 40 e per la discussione di euro 75′. Nulla il Tribunale ha detto in relazione alle attività che la ricorrente afferma di avere svolto nella nota spese, nota spese che deduce di avere depositato e che è riportata alla pag. 10 del ricorso, quali ad esempio l’esame e lo studio funzionali alla partecipazione alle due udienze, attività il relazione alle quali il d.m. 8 aprile 2004, che il Tribunale afferma di applicare, prevede l’obbligo dell’onorario.
È pertanto necessario riesaminare, alla luce delle allegazioni effettuate dalla ricorrente nel giudizio di opposizione, le attività difensive svolte dalla medesima e conseguentemente riliquidare i compensi a lei spettanti, secondo i minimi tariffari fissati nel d.m. 8 aprile 2004.
Va invece considerata generica la censura concernente la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente per l’attività di recupero del credito, in relazione alla quale non vengono forniti elementi specificamente volti a censurare la liquidazione del Tribunale di Pescara.
II. L’accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso, che attiene alla compensazione delle spese del processo svoltosi per la liquidazione. Al riguardo il giudice di rinvio dovrà considerare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 32061/2022, che ‘ l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pescara; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione