Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30405 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30405 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 25496/2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE.
– Intimato –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bari n. 1601/2022 depositata il 16/03/2022.
e sul ricorso n. 25501/2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
Patrocinio a spese dello Stato
(CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– Resistente –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 1600/2022 depositata il 16/03/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.
Rilevato che:
con due ricorsi al Tribunale di Bari ex art. 702bis , cod. proc. civ., art. 170, d.lgs. n. 115 del 2002, art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011, l’AVV_NOTAIO ha proposto opposizione avverso due provvedimenti emessi dal Giudice di Pace di Bari che hanno dichiarato inammissibili in quanto tardive le sue istanze di liquidazione dei compensi professionali per l’assistenza prestata in favore del sig. NOME, ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento r.g. n. 7730/2010, conclusosi con provvedimento del G iudice di Pace dell’08/07/2010 , e nel procedimento r.g. n. 6705/2010, conclusosi con provvedimento del Giudice di Pace del 10/06/2010;
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con le ordinanze ‘gemelle’ indicate in epigrafe, in accoglimento dell’opposizione , ha liquidato a favore dell’AVV_NOTAIO il compenso di euro 353,50, per l’attività difensiva svolta, ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese, liquidate in euro 220,00, per compensi professionali, oltre 15%, Iva e Cpa;
3. per la cassazione di tali ordinanze, propone due distinti ricorsi l’AVV_NOTAIO affidandosi a tre motivi , identici per ciascun ricorso, illustrati ciascuno da una memoria; il Ministero della giustizia è rimasto intimato in entrambi i giudizi;
Considerato che:
I. preliminarmente, la Corte, ai sensi dell’ art. 274, cod. proc. civ., dispone la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva impropria, dei due procedimenti, con la precisazione che i motivi di ricorso, identici nei due ricorsi ( attinenti alle ordinanze ‘gemelle’ del Tribunale di Bari nn. 1601/2022, 1600/2022), vengono esaminati una volta soltanto (in relazione al ricorso con r.g. n. 25496/2022);
1. con il primo motivo di ricorso , il ricorrente censura l’ordinanza impugnata laddove ha negato la spettanza delle competenze per la ‘ fase istruttoria ‘ , che non si è tenuta, senza considerare che era comunque dovuta la remunerazione per l’attività svolta nella ‘ fase di trattazione ‘ . Sotto altro profilo giuridico, si addebita al giudice di merito di avere arbitrariamente dimezzato l’importo del compenso in considerazione dell’asserita «non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva»;
2. con il secondo motivo , si deduce la nullità del l’ ordinanza impugnata a causa della sua motivazione apparente laddove il Tribunale, dopo avere determinato il compenso secondo i valori medi, lo ha dimezzato, per la non complessità delle questioni trattate e per la ridotta attività difensiva, ossia sulla base di un enunciato anapodittico, senza illustrare le ragioni a fondamento di tale statuizione;
3. con il terzo motivo [«Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: per ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ , error in iudicando ) della ordinanza repert. n. 1601/2022 del 16.3.2022 del Tribunale di Bari (in relazione al disposto diniego di rimborso degli esborsi di causa); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 13 e 158, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché con
l ‘ interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»], il ricorrente censura l’ordinanza impugnata che ha negato la refusione delle spese vive (contributo unificato: euro 98,00; diritti forfetizzati di cancelleria: euro 27,00), perché non dimostrate, trascurando che tali voci di spesa (per altro documentate dalla nota di iscrizione a ruolo) costituiscono un’obbligazione ex lege della parte soccombente, che non necessita di essere menzionata e/o provata nel giudizio presupposto (nel nostro caso, dinanzi al Tribunale di Bari), ma, al più, in sede esecutiva;
il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché attinente ad un error in procedendo , non è fondato;
4.1. con riferimento all’asserita carenza strutturale della decisione, è dato rilevare che l’ordinanza del Tribunale reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;
4.2. l’art. 4 (‘ Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale ‘) del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis , prevede, al primo comma, per quanto qui rileva, che «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento». Il Tribunale, facendo corretta applicazione del criterio legale (e in disparte le considerazioni di cui al punto 5), ha decurtato del cinquanta per cento il compenso, in ragione della ‘non complessità’ delle questioni trattate e della ‘ridotta attività difensiva’. Le sintetiche locuzioni censurate dal ricorrente enunciano con chiarezza che il giudice di merito, con apprezzamento discrezionale, adeguatamente motivato, ha dimezzato il compenso previsto dalla tabella n. 2, scaglione n. 1 (valore della controversia fino a euro 1.100,00) in ragione della ravvisata semplicità delle questioni giuridiche e della non articolata dinamica processuale;
il primo motivo è fondato nei termini di seguito illustrati;
5.1. il Tribunale poteva negare il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta, ma non quello dovuto al difensore in relazione alla fase di trattazione (che può estrinsecarsi, come nel caso di specie, anche nella mera ‘ richiesta di prova ‘ ), la quale è ‘ ineludibile ‘ ( ex multis , Cass. n. 14483/2021, in connessione con Cass. n. 21743/2019);
5.2. per le ragioni sopra indicate (cfr. punto 4.2.) non ricorre invece il dedotto errore di diritto in punto di riduzione del cinquanta per cento del compenso operata dal Tribunale;
il terzo motivo è inammissibile;
6.1. va data continuità al costante orientamento di questa Corte ( ex multis , Sez. 2 – Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 – 01) per il quale «errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione»;
in conclusione, accolto il primo motivo, nei termini di cui al punto 5.1., rigettato il secondo motivo, e dichiarato inammissibile il terzo, le ordinanze impugnate vanno cassate in relazione al primo motivo, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
riunisce il ricorso con r.g. n. 25501/2022 al ricorso con r.g. n. 25496/2022; accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo, cassa le ordinanze impugnate e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2023.