Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2627  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
COGNOME NOME;
– intimata – avverso l’ ORDINANZA  del  TRIBUNALE  CATANZARO  n.  5096/2016 depositata il 30/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO  chiedeva  al  Tribunale  di Catanzaro, ex art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione dei compensi  a  lui  spettanti  come  difensore  di  NOME  COGNOME  per  una
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22205/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
contro
pluralità di prestazioni specificate nel ricorso, ammontanti complessivamente ad € . 24.922,85.
1.1. Costituitasi in giudizio, NOME COGNOME eccepiva l’improcedibilità della  domanda per mancata attivazione della negoziazione assistita; contestava nel merito la quantificazione dei compensi, nonché l’avvenuto pagamento a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME di € . 3.800,00.
1.2. Il Tribunale di Catanzaro, valutato il pregio dell’opera prestata dal legale nei diversi contenziosi, determinava il quantum complessivo in € . 4.017,00; considerato che parte resistente aveva già versato € . 3.800,00, condannava la convenuta al pagamento, della somma di € . 217,00 (oltre interessi legali dalla data dell’ordinanza al saldo) in favore di NOME COGNOME; valutato il comportamento delle parti, compensava integralmente le spese di lite. Per quel che qui ancora rileva, con riferimento ad una delle attività defensionali prestate dal COGNOME, osservava il giudice che:
-il compenso richiesto dal difensore per un’azione risarcitoria giudiziale includeva la comparsa di costituzione di nuovo difensore, la memoria conclusionale e la comparsa di replica. Il valore della controversia era stato da questi parametrato al valore della domanda (€ . 116.000,00), per un importo complessivo della prestazione pari ad € . 13.950,14; poiché, però, dalla sentenza prodotta in giudizio dalla resistente emerge che il convenuto era stato condannato al pagamento di € . 1.176,00 a favore della COGNOME a titolo di risarcimento dei danni, è alla somma riconosciuta in sentenza che andranno parametrati i compensi del professionista;
-considerando, pertanto, lo scaglione da € . 1.101,00 a € . 5.200,00 e  il  valore  medio  delle  fasi  di  studio  e  decisoria,  il  compenso  viene determinato in € . 1.215,00.
 Avverso  detta  pronuncia  proponeva  ricorso  per  cassazione COGNOME NOME, affidandolo a due motivi.
Restava intimata COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all’art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente l’errata applicazione del comma 1, secondo capoverso, art. 5 D.M. n. 55/2014 nella parte in cui prevede -al fine della determinazione del valore della controversia -che nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata.
Tale norma, a giudizio del ricorrente, si applica alla liquidazione dei compensi a carico del soccombente, come specifica l’ incipit del primo comma, ipotesi non ricorrente. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe invece dovuto applicare i commi 2 e 3 art. D.M. n. 55 del 2014.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla riduzione degli onorari da massimi a medi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che immotivatamente il Tribunale avrebbe applicato i valori medi per scaglione, anziché quelli massimi, riducendo i compensi nonostante il particolare pregio dell’opera prestat a (fatto decisivo omesso dal Tribunale).
2 Il primo motivo è fondato.
Ai fini della determinazione del valore della lite, il tribunale ha fatto riferimento al criterio del decisum , utilizzato nelle cause di pagamento e risarcimento di danni, ex art.  5,  comma  1,  D.M.  55/2014: disposizione applicabile, però, alla liquidazione dei compensi da parte del giudice a carico del soccombente.
Nel caso di specie, però, trattandosi di rapporto tra AVV_NOTAIO e cliente, il giudice avrebbe dovuto applicare i commi 2 e 3 della medesima norma, in virtù dei quali – secondo l’interpretazione di questa Corte – sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. In altri termini, nella liquidazione degli onorari a carico della cliente, l’indagine che il Tribunale avrebbe dovuto compiere era quella di verificare la suesposta manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, adeguando -avvalendosi di una generale facoltà discrezionale desumibile nel richiamo al «valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti»: art. 5, comma 2, secondo periodo – la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia; in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto adeguato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 -01; Cass. n. 1805 del 2012).
La sentenza va dunque cassata per nuovo esame alla stregua dei citati principi, restando così logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.
Il giudice di rinvio (Tribunale di Catanzaro in diversa composizione), deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Roma 13 Aprile 2023.
Il Presidente NOME COGNOME