Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35818 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4907/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rende (CS), alla Contrada Coda di Volpe, in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Cosenza, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore AVV_NOTAIO; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
– intimate – avverso la sentenza, n. cron. 1592/2020, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO depositata in data 02/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME , che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 27 maggio 2011, la RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione straordinaria, chiese al Tribunale di Cosenza l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, e di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, suoi fideiussori, sostenendo d’essere loro creditrice RAGIONE_SOCIALE somma di € 260.308,86, oltre interessi.
1.1. Emesso il 7 giugno 2011, con il n. 928NUMERO_DOCUMENTO, il richiesto decreto fu notificato agli ingiunti, i quali proposero tempestiva opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., deducendo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE banca opposta giacché posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 26 maggio 2011 e perché lo stesso 27 maggio 2011, con rogito per AVV_NOTAIO, aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE tutte le sue attività e passività e, qu indi, ‘ ogni credito, diritto, ragione ed azione, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso ‘. Eccepì, conseguentemente, anche il difetto di jus postulandi in capo al difensore RAGIONE_SOCIALE banca, atteso che, alla data del 27 maggio 2011, i commissari straordinari conferenti la procura erano ormai privi di poteri. In subordine, eccepirono la nullità del menzionato decreto perché la medesima procura era priva RAGIONE_SOCIALE‘a utentica del difensore. Nel merito, infine, contestarono la validità e l’efficacia dei contratti bancari posti a fondamento del ricorso monitorio, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di tassi di interessi ultralegali, superiori ai tassi soglia consentiti dalla legge n. 108 del 1996 ed illegittimamente capitalizzati trimestralmente.
1.1. Alla prima udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti spiegò intervento la RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria
di attività e passività costituenti azienda bancaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa. Espose che quest’ultima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26 maggio 2011 e che la RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva nominato quale Commissario Liquidatore l’AVV_NOTAIO, il quale aveva preso in consegna l’azienda in pari data, sottoscrivendo il relativo verbale alle ore 16,55. Lo stesso giorno, l’AVV_NOTAIO, nella citata qualità, aveva chiesto di essere autorizzato alla cessione RAGIONE_SOCIALEe attività e RAGIONE_SOCIALEe passività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE. Acquisita detta autorizzazione, sempre il 27 maggio 2011, l’AVV_NOTAIO, nella suddetta qualità, aveva ceduto in blocco tutte le attività e le passività in essere con la RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la mattina del 27 maggio 2011, gli unici legittimati al deposito del decreto ingiuntivo dovevano considerarsi i commissari straordinari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano mantenuto i propri poteri e la propria legittimazione fino al passaggio RAGIONE_SOCIALEe consegne al Commissario Liquidatore, avvenuto soltanto nel pomeriggio RAGIONE_SOCIALEo stesso 27 maggio 2011, quando gli sportelli RAGIONE_SOCIALE cancelleria erano ormai chiusi, e ciò ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 TUB. Nel merito, poi, concluse per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione perché generica e comunque infondata.
1.2. Attesa la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla procedura RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa, alla prima udienza predetta il processo fu interrotto ed all’esito RAGIONE_SOCIALE sua riassunzione si costituì anche la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo di essere estromessa dal processo e, nel merito, concluse per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe conclusioni formulate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.3. L’adito Tribunale di Cosenza, con sentenza del 28 luglio 2017, n. 1557, respinse l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo n. 928/2011, dichiarandolo esecutivo.
Il gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di
appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2020, n. 1592, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, nella indicata qualità, e, per essa, di RAGIONE_SOCIALE, e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte, descritta la disciplina di cui agli artt. 72, comma 3, 80, comma 5, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), ed alla luce di una interpretazione sistematica degli stessi, ritenne che, « fino al momento RAGIONE_SOCIALE‘insediamento del Commissario Liquidatore, i precedenti organi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie i Commissari straordinari), pur cessati, mantengono la capacità sostanziale e processuale in erente i rapporti giuridici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in regime di prorogatio ex lege sino all’insediamento del Commissario Liquidatore, e comunque non oltre il sesto giorno dall’emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza, i Commissari straordinari erano legittimati a promuovere il ricorso monitorio ed a sottoscrivere il relativo mandato al difensore, non essendo controverso che tali attività processuali siano state compiute in un momento anteriore (anche se di poche ore) all’insediamento del Commissario Liquidatore ». Osservò, inoltre, che, « secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, espresso con specifico riguardo al fallimento, ma con valenza di principio applicabile anche all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, stante l’analogia intercorrente tra le relative fattispecie, la perdita RAGIONE_SOCIALE capacità processuale del fallito, ovvero del soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla (v. Cass. 614/2016; Cass. 3558/2020), per cui anche sotto questo ulteriore profilo va rilevata, nei confronti degli appellanti, la valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte dei Commissari Straordinari ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandosi ad un motivo. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa non hanno svolto difese in questa sede.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, 83 ed 84, comma 1, del Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni -Testo Unico RAGIONE_SOCIALErio. Erronea individuazione del momento di perdita RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire e processuale degli amministratori straordinari in caso di sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa », contesta alla corte territoriale di aver ritenuto che il momento in cui si verifica la perdita RAGIONE_SOCIALE capacità processuale e RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire in giudizio dei commissari straordinari di un istituto di credito posto, con decreto ministeriale, in liquidazione coatta amministrativa, risale alla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, al sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, giusta il combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993). Assumono i ricorrenti, invece, che « risulta condivisi bile il principio per cui l’art. 83 T.U.B. solo all’apparenza risulta una regola assoluta ed è norma non applicabile per quanto concerne le azioni di accertamento negativo del credito, non destinate a costituire titolo ovvero pretesa da promuovere contro la liquidatela RAGIONE_SOCIALE banca, ovvero per le azioni promosse da quest’ultima per accertare giudizialmente un suo credito. . Ordunque, se il giudice di seconde cure avesse considerato che, in materia di liquidazione coatta amministrativa ed in riferimento alle domande di accertamento negativo del credito e alle connesse domande promosse dalla banca per accertare giudizialmente un suo credito, non è applicabile la proroga RAGIONE_SOCIALEe funzioni dei precedenti organi RAGIONE_SOCIALE banca ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 72, comma 3, T.U.B. p oiché l’art. 80 prevede la cessazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni degli organi precedenti immediatamente all’atto RAGIONE_SOCIALE emanazione del decreto
ministeriale e l’art. 83 T.U.B. è applicabile solo rispetto a quelle domande tese a far valere ragioni di credito avverso la liquidatela, avrebbe accolto l’eccezione sollevata dagli appellanti secondo cui i soggetti conferenti il mandato ad litem (i commissari straordinari) per conto di controparte non avevano, al tempo RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso monitorio (27 maggio 2011) più alcun valido titolo e/o potere rappresentativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ingiungente e, quindi, alcuna capacità sostanziale e processuale risalendo il decreto del RAGIONE_SOCIALE di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa al 26 maggio 2011 ». Aggiungono, inoltre, che « in nessuna parte RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che regolano l’istituto RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa è prevista l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 72, comma 3, T.U.B., anzi risulta palesemente esclusa poiché l’art. 80 T.U.B. prevede, si ribadisce, che alla data di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi RAGIONE_SOCIALE banca che, quindi, non possono cessare, in quanto già cessate, con il passaggio RAGIONE_SOCIALEe consegne come ritiene parte avversa: l’art. 80 esclude, per l’effetto, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 72, comma 3, T.U.B. » ( cfr . pag. 13-14 del ricorso).
1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile.
1.2. Invero, come si evince, affatto agevolmente, dai passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALE decisione oggi impugnata già riportati nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, la corte distrettuale ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi : la prima, riguardante l’interpretazione sistematica dalla stessa fornita RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 72 comma 3, 80 comma 5, 83 e 85 TUB, nonché degli artt. 42, 43, 44, 45 e 66 l.fall. ( cfr . pag. 7-9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), all’esito RAGIONE_SOCIALE quale ha ritenuto sussistente l a legittimazione processuale dei commissari straordinari alla data (27 maggio 2011) del deposito del ricorso monitorio, quando ancora non si erano insediati i commissari liquidatori (circostanza quest’ultima verificatasi in quello stesso giorno, in ora pomeridiana, con cancellerie degli uffici giudiziari ragionevolmente già chiuse); la seconda, fondata sulla valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso monitorio da parte dei commissari straordinari, stante l’assenza di legittimazione dei debitori a far
valere la perdita RAGIONE_SOCIALE capacità processuale del creditore fallito ovvero sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, rilevabile soltanto dalla massa dei creditori ( cfr . pag. 9 RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza).
1.2.1. Questa seconda ratio decidendi , chiaramente autonoma rispetto alla prima, poiché innegabilmente sufficiente, sul piano logico e giuridico, a giustificare la decisione adottata, oltre che conforme ad un costante indirizzo ermeneutico di questa Corte ( cfr., ex aliis , pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20192 del 2023; Cass. n. 3558 del 2020; Cass. n. 614 del 2016; Cass. n. 5226 del 2011; Cass. n. 15713 del 2010; Cass. n. 2306 del 1995), non è stata in alcun modo censurata dagli odierni ricorrenti (le cui argomentazioni sono rivolte soltanto contro le argomentazioni fondanti la prima RAGIONE_SOCIALEe rationes descritte), sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, RAGIONE_SOCIALE sentenza ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 24059 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
2. In conclusione, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimaste solo intimate RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa. Deve, darsi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e
giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile