Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 6712  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 2557-2024 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale  rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso gli  uffici  dell’Avvocatura  centrale  dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  329/2023  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  DEI  CONTI  –  III  SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTR ALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 18/07/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 329 del 18 luglio 2023 la Corte dei Conti -Sezione Terza Giurisdizionale  Centrale  d’Appello -ha  rigettato  l’appello  di  NOME  COGNOME avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, n. 41  del  17  febbraio  2021,  che  aveva  respinto  tutte  le  domande  proposte  nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente, ex docente di conversazione di lingua francese presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Cinisello Balsamo, era stata collocata in quiescenza con decorrenza dal 1° settembre 2018 in quanto, ad avviso dell’Amministrazione, aveva raggiunto l’età ord inamentale ed aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a seguito del provvedimento con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, d’ufficio, aveva provveduto alla totalizzazione dei contributi maturati in Francia negli anni 1964, 1965 e 1967.
La COGNOME aveva contestato il provvedimento di totalizzazione ed il conseguente collocamento a riposo e aveva adito il Tribunale di Milano chiedendo: a) la dichiarazione di nullità dell’atto adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; b) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE effettiva anzianità contributiva maturata alla data del 1° settembre 2018; c) la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle retribuzioni non percepite e RAGIONE_SOCIALE contribuzione non versata per il periodo in cui l’attività lavorativa non era stata resa; d) il riconoscimento a fini giuridici del servizio non prestato dalla data di collocamento a riposo fino alla ricostituzione del rapporto di impiego; e) la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno.
Il  Tribunale  aveva  dichiarato  il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  ordinario quanto alle domande fondate sulla asserita illegittimità  del provvedimento di totalizzazione  e,  pertanto,  il  giudizio  era  stato  riassunto  dinanzi  alla  Sezione
giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per la Lombardia che, ritenuta legittima la totalizzazione,  aveva  accertato  la  maturazione  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  di un’anzianità contributiva pari, alla data del 1° settembre 2018, a 22 anni e 15 giorni  e,  quindi,  tale  da  rendere  obbligatorio  a  quella  data  il  collocamento  in quiescenza.
Il giudice d’appello, dopo aver premesso che le censure dell’appellante erano tutte incentrate sulla asserita illegittimità del provvedimento di collocamento in quiescenza, in quanto disposto sulla base di una totalizzazione anch’essa illegittima, ha condiviso le conclusioni alle quali la Sezione regionale era pervenuta e ha evidenziato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE correttamente aveva emesso l’atto impugnato, valorizzando, come prescritto dall’art. 5 del regolamento CE n. 987/2009, la certificazione formata dall’ente prev idenziale francese, attestante il versamento di tre anni interi di contributi.
Ha poi escluso che la totalizzazione dovesse essere necessariamente richiesta dall’interessata e ha ritenuto che la tesi sostenuta dall’appellante contrastasse con il chiaro tenore letterale dell’art. 6 del regolamento Ce n. 883/2004, nella parte in cui im pone all’istituzione competente dello Stato membro di tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione maturati presso altro Stato. Infine il giudice d’appello ha evidenziato che il diritto alla pensione di vecchiaia sorge al concorrere del requisito anagrafico, sussistente nel caso di specie perché la COGNOME aveva compiuto 67 anni di età alla data del 1° giugno 2017, e dell’anzianità contributiva minima, parimenti sussistente in quanto la appellante al momento del collocamento in quiescenza aveva maturato anni 22 e giorni 15 di contribuzione.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso, ex artt. 360 e 362 cod. proc. civ., NOME COGNOME sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto dell’impugnazione.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso denuncia, con un unico motivo, «violazione e falsa applicazione artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 2 d.lgs. 39/93 e s.m.i. -art. 111 Cost., comma 8, art. 360 c.p.c., c.1, n.1 e art. 362 c.p.c. » e rileva la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata perché, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, «il giudice a quo se da una parte afferma la propria giurisdizione, dall’altra dichiara di non potersi pronunciare sugli effetti demolitori dei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni». La COGNOME addebita alla Corte di essere incorsa in un’omessa decisione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, negando alla parte la invocata tutela giurisdizionale. Ribadisce che il provvedimento di totalizzazione doveva essere dichiarato nullo o inesistente perché sottoscritto dal funzionario NOME COGNOME che non era «il responsabile indicato nella copia notificata all’appellante, NOME COGNOME, la cui firma autografa era sostituita con l’indicazione a mezzo stampa del suo nome» .
Il  ricorso  è  inammissibile, innanzitutto perché svolge considerazioni che si riferiscono alla sentenza di primo grado e non a quella d’appello, impugnata in questa sede, che ha respinto il ricorso sul rilievo RAGIONE_SOCIALE piena legittimità degli atti adottati dall’istituto previdenziale, dai quali era derivata l’obbligatoria risoluzione del rapporto di impiego, avendo la COGNOME maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia.
Nessuna contraddittorietà  si  coglie,  quanto  alla  giurisdizione  ed  ai  poteri  del giudice adito, nella pronuncia resa dalla Sezione d’appello, che non ha affrontato in alcun modo il tema inerente ai limiti del giudizio pensionistico, avendo ritenuto assorben te rispetto ad ogni altra questione l’accertata legittimità del provvedimento di totalizzazione.
La Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934, « giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge» e nell’interpretare la disposizione in parola queste Sezioni Unite hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto
pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. 6 giugno 2024 n. 15848 con ampi richiami a precedenti).
3.1. Il sindacato RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte sulle decisioni RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e non si estende, neppure a seguito dell’inserimento RAGIONE_SOCIALE garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale. Ciò perché l ‘assetto pluralistico delle giurisdizioni, scelto dal Costituente e reso evidente dalla diversa formulazione del settimo e d ell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, non quello di garante ultimo RAGIONE_SOCIALE nomofilachia, ovvero RAGIONE_SOCIALE legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito, applicate dal giudice amministrativo o contabile.
Al riguardo è stato precisato che la categoria, di fonte giurisprudenziale, dell’eccesso di potere giurisdizionale si colloca sul crinale fra il settimo e l’ottavo comma del citato art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U. 9 luglio 2024 n. 18722) ed è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghi su ll’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
Esula, invece, dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023 n. 27160; Cass. S.U. 30 giugno 2023 n. 18539; Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.2. Quanto, poi, all ‘arretramento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione (che in questa sede la ricorrente sembra denunciare nel lamentare «un’omessa decisione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia che si traduce in una mancata tutela»), si è detto che lo stesso è ravvisabile solo in presenza di un rifiuto a pronunciare sulla domanda, inclusa invece nella giurisdizione del giudice contabile o amministrativo, determinato dall’affermata estraneità RAGIONE_SOCIALE domanda stessa alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass. 20 giugno 2024 n. 17048; Cass. S.U. 15 aprile 2020 n. 7839 ed ivi ulteriori precedenti).
Il rifiuto che rileva è, dunque, quello ‘astratto’, che deriva dall’affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda; non quello “in concreto”, che si ha quando la negazione RAGIONE_SOCIALE tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza dell’ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o RAGIONE_SOCIALE non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. 4284; Cass. S.U. 28 maggio 2020 n. 10087; Cass. S.U. 26 marzo 2021 n. 8572; Cass. 23 settembre 2022 n. 27904).
Calando nella fattispecie i richiamati orientamenti, qui ribaditi, si perviene alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La  pronuncia  del  Tribunale  di  Milano  n.  866/2020,  che  ha  declinato  la giurisdizione in favore RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, non è stata oggetto di impugnazione ed il giudizio è stato riassunto dalla COGNOME dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, che non ha ritenuto di sollevare conflitto ex art. 17, comma 3, del  d.lgs.  n.  174  del  2016.    Inammissibilmente,  pertanto,  la  ricorrente  nelle conclusioni del ricorso ( ove si legge: … rinviando il processo al giudice ritenuto
avere  giurisdizione  tra  la  Corte  dei  Conti  sezione  giurisdizionale  centrale d’appello  e  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia… )  pone  in discussione la giurisdizione del giudice contabile, sulla quale si è ormai formato giudicato interno ( cfr. Cass. S.U. 27 ottobre 2020 n. 23599).
D’altro canto il vizio denunciato esorbita dai limiti del l’eccesso di potere giurisdizionale, perché lo stesso, al di là RAGIONE_SOCIALE qualificazione formale, nell’insistere sulla nullità o inesistenza del provvedimento di totalizzazione, ritenuto, al contrario legittimo dal giudice contabile, prospetta una censura che attiene ai limiti interni, non esterni, RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e nella sostanza addebita al giudice contabile di non avere pronunciato su tutte le questioni devolute con l’atto di gravame ed in particolare su quella inerente all’assenza dei requisiti di forma propri del provvedimento in discussione.
Si tratta di censure che non pongono in discussione il potere di ius dicere sulla materia controversa, e attengono, invece, al modo di esercizio di quel potere ed alle  ragioni  di  rigetto  RAGIONE_SOCIALE  domanda,  che  sarebbe  stata  respinta  senza  una specifica motivazione su tutti gli argomenti spesi per sostenere l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE totalizzazione.
Il ricorso sollecita una pronuncia di queste Sezioni Unite sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, quindi, un sindacato non consentito nei confronti delle pronunce del giudice speciale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  RAGIONE_SOCIALE ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025