Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 34739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9527 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
TERENZI NOME (C.F.: TRN MRT CODICE_FISCALE) NOME rappresentata e difesa dall’avvocato (C.F.: PRN MCL 72E46 C352E)
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI ARICCIA (C.F.: 02850270584), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’a vvocato NOME COGNOMEC.F.: PCA NNN CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 314/2024 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Settima sezione, pubblicata in data 9 gennaio 2024;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha impugnato la determina dirigenziale n. 17876/16 del Comune di Ariccia, recante la determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione ed oneri concessori per la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in un immobile di sua proprietà.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la COGNOME sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Ariccia.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
ai sensi dell’art.
L’ente controricorrente ha depositato memoria 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Settima sezione, per omessa motivazione, in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’ art. 112 c.p.c. ».
La ricorrente deduce « l’omessa motivazione da parte del Collegio di secondo grado circa le doglianze di parte appellante in ordine al comportamento tenuto dal Comune di Ariccia nel corso degli anni che vanno dalla domanda di condono e sino all’emissione della Determina Comunale n. 17876/2019 impugnata con il ricorso al TAR ». Il Consiglio di Stato, più precisamente, avrebbe omesso di prendere « in esame la richiesta di
risarcimento danni formulata dall’appellante derivante dal comportamento tenuto dall’Amministrazione Comunale, a far data dal 2007, connotato dai caratteri dell’imperizia, negligenza, assenza di buona fede, come si evince dalla narrativa dei fatti ». Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla Legge 326/2003, alla Legge Regionale 12/2004; alla Circolare Regionale datata 01/12/2004 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 07/12/2005, n° 2699 ».
Secondo la ricorrente « il Collegio non ha in alcun modo motivato il perché, il mutamento di destinazione d’uso, avrebbe determinato una modifica degli standard urbanistici con un maggior carico urbanistico né alcuna istruttoria risulta essere stata effettuata sul punto al pari di come risulta assente ogni istruttoria circa l’esattezza dei conteggi così come elaborati dal Comune in relazione ai quali, la ricorrente, ne aveva eccepito l’erroneità, mentre relativamente al maggior carico urbanistico da ‘ufficio’ a residenziale, lo stesso Consiglio di Stato (Sezione Sesta), come sopra riportato, con Sentenza 6552/2018 ne ha affermato il contrario ». Si assume, in particolare, che « tutte le considerazioni esposte dalla ricorrente, in ordine alla presunta variazione degli standard urbanistici più volte citate, come pure la Relazione della ricorrente allegata alla Nota n. 14370 del Comune (Cfr Doc. 5 fascicolo di primo grado) e le circolari in essa allegate, ovvero circolare del 01/12/2004 e circolare del 07/12/2005 n. 2699, ed in particolare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6552/2018 più volte riportata, non sono state in alcun modo prese in considerazione dai Giudici di Secondo Grado ».
La Corte condivide la valutazione operata nella proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c., con riguardo al rilievo di inammissibilità del
ricorso, dal momento che le censure della ricorrente nella sostanza prospettano effettivamente errori ‘ in iudicando ‘ e/o ‘ in procedendo ‘ addebitabili alla sentenza impugnata e non ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale -la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. -il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per ‘ invasione ‘ o ‘ sconfinamento ‘ nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per ‘ arretramento ‘ rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull ‘ erroneo presupposto di quell ‘ attribuzione; l’ eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un ‘ attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento ‘ abnorme o anomalo ‘ ovvero abbia comportato uno ‘ stravolgimento ‘ delle ‘ norme di riferimento ‘ , atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un ‘ error in iudicando ‘ , ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione » (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 -01; Sez. U, n. 8311 del 25/03/2019, Rv. 653284 -01; Sez. U, n. 15573 del 04/06/2021, Rv. 661388 -01; Sez. U, n. 36899 del 26/11/2021, Rv. 663245 -01; Sez. U, n. 1454 del 18/01/2022,
Rv. 663783 -01; Sez. U, n. 18722 del 09/07/2024, Rv. 671751 – 01); ciò, in quanto « il controllo del limite esterno della giurisdizione -che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione -non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori ‘in iudicando’ o ‘in procedendo’, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il ‘proprium’ distintivo dell’attività giurisdizionale » (Cass., Sez. U, n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 -01; nel medesimo senso e con specifico riguardo al vizio di assenza di motivazione: Sez. U, n. 19675 del 21/09/2020, Rv. 658853 -01; con specifico riguardo al vizio di omessa pronuncia, che può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l ‘ omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice adìto, e non quando si prospetti come ‘ error in procedendo ‘: Sez. U, n. 41169 del 22/12/2021); si precisa, inoltre, che neanche « il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive » (Cass., Sez. U, n. 29085 del 11/11/2019, Rv. 656061 -01; Sez. U, n. 31758 del 05/12/2019, Rv. 656169 -01; Sez. U, n. 6460 del 06/03/2020, Rv. 657215 -01; Sez. U, n. 24107
del 30/10/2020, Rv. 659290 -01 , quest’ultima con specifico riguardo al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ; per l’esclusione di ogni contrasto di tale regime con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell ‘ Unione europea: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022, Rv. 665455 – 01).
Nella specie, non vi è dubbio che non siano state dedotte, con il ricorso in esame, né ipotesi riconducibili al difetto assoluto di giurisdizione (in virtù di invasione o sconfinamento della decisione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa ovvero di arretramento della stessa rispetto a materia giustiziabile), né ipotesi riconducibili al difetto relativo di giurisdizione (in virtù di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per essersi il giudice amministrativo pronunciato su materia attribuita ad altra giurisdizione ordinaria o speciale, ovvero per avere erroneamente negato la propria giurisdizione). Le censure di cui ad entrambi i motivi di ricorso sono, invero, dirette semplicemente a far valere pretesi vizi processuali della decisione impugnata (per omessa motivazione o omessa pronuncia) ovvero vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, il che certamente non è consentito nella presente sede.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 (pari alla metà de ll’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art.
96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente liquidandole in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.000,00 (duemila /00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili