Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13596/2024 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bagheria (PA), INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME e RAGIONE_SOCIALE in persona legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi Pec dei medesimi;
-controricorrenti – nonché contro
LA CALCE NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME LO COGNOME,
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME.
-intimati –
Avverso la sentenza n. 542/2024, resa dalla Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 28/03/2024 e notificata il 29/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16
aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e NOME Gianni, premesso che COGNOME NOME, con atto pubblico del 08/02/2005, aveva acquistato da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, unitamente a un appartamento in Santa Flavia, anche la stradella identificata al catasto terreni fg. 6, part. 2408, che si dipartiva dalla strada statale 113, arrivava allo spiazzo antistante l’edificio nel quale era ubicato l’appartamento e giungeva fino al mare fiancheggiando le diverse proprietà, e che la stessa non era di proprietà dei venditori, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, il predetto acquirente onde ottenere l’accertamento della nullità e/o l’inefficacia dell’atto pubblico e la condanna del convenuto al risarcimento del danno causato dalla condotta appropriativa da lui posta in essere.
Costituitosi in giudizio, NOME NOME chiese il rigetto delle avverse pretese, chiamando in causa i venditori.
Con sentenza n. 829/2020 del 10/12/2020, il Tribunale rigettò le domande attoree.
COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE e NOME impugnarono la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di
Palermo sulla base di due motivi. COGNOME NOME si costituì in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e chiedendone, nel merito, il rigetto, mentre COGNOME NOME, costituendosi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.
In seguito al decesso dell’appellante NOME COGNOME il giudizio fu interrotto e successivamente riassunto, concludendosi con la sentenza n. 542/2024, con la quale la Corte d’Appello di Palermo riformò la sentenza di primo grado e, per l’effetto, dichiarò che ‘ la stradella larga quattro metri lineari che in territorio del Comune di Santa Flavia, dipartendosi dalla INDIRIZZO, arriva allo spiazzo condominiale antistante lo stabile sito in INDIRIZZO in cui è situato l’appartamento oggetto dell’atto pubblico in notar Li Puma del 2005, e continua fino al mare fiancheggiando le proprietà COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME, indicata al catasto terreni di Santa Flavia al foglio 6, particella 2408 (già particella 602 e particella 562 frazionata), per l’intero percorso che dall’accesso al n. civico 61 -d della Strada Statale INDIRIZZO in Santa Flavia conduce fino alla spiaggia sottostante, oggetto dell’atto di compravendita 8.2.2005 rep. 183.813/6.142 in notaio COGNOME appartiene in comunione a tutti i proprietari dei fondi a essa latistanti’, condannando l’appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, COGNOME Francesco propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. COGNOME NOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME sono invece rimasti intimati.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria ex 378 cod. proc. civ.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; l’omissione di pronuncia e vizio di ultrapetizione o extrapetizione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito accertato e dichiarato giudizialmente la comproprietà dell’intera strada tra gli appellanti e l’appellato, benché i primi non avessero mai proposto una siffatta domanda, ma si fossero limitati a chiedere l’accertamento della sola nullità e/o inefficacia dell’atto pubblico di vendita del 8/2/2005 per la parte afferente alla compravendita della stessa. Il ricorrente ha, sul punto, contestato non solo il fatto che la Corte d’Appello avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, ma avesse anche affermato la comproprietà della strada, per l’intero suo percorso, tra tutti i proprietari latistanti, benché nessuna domanda fosse stata proposta sul punto e benché la proprietà in capo al convenuto della particella 2408, di cui la strada, per effetto di precedenti frazionamenti, si componeva assieme alle particelle 850 e 1039 di proprietà di altri proprietari dei fondi, non fosse mai stata messa in discussione dagli attori, che avevano contestato il
fatto che la strada fosse stata ceduta per l’intero, che non ne fossero stati indicati i confini e che fossero errati gli identificativi catastali contenuti nell’atto di compravendita. Né poteva dirsi sussistente una domanda implicita in tal senso o una decisione implicita sulla domanda proposta.
1.2 Va, innanzitutto, premesso che nella proposta è stata preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso, siccome notificato il 27/5/2024, ma iscritto al ruolo generale in data 19/6/2024, dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 269, primo comma, cod. proc. civ.
Come già affermato da questa Corte, infatti, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilità di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., ove il mancato tempestivo deposito sia dipeso da causa non imputabile al ricorrente (in questi termini Cass., Sez. 6-1, 12/10/2022, n. 29889).
Tale situazione, contrariamente a quanto evidenziato nella proposta, non si è però verificata nella specie, atteso che il ricorso è stato notificato in data 27/5/2024 e che il deposito è avvenuto in data 17/6/2024, nel termine, dunque, dei venti giorni prescritto dalla citata disposizione.
1.3 Venendo al merito, il primo motivo è fondato.
L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione, pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604), preclude, infatti, al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi
d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché detto principio non può dirsi violato allorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).
Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).
Essendo stato dedotto un error in procedendo , il sindacato di questa Corte investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164; Cass., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 2 , 13/08/2018, n. 20716).
Orbene, analizzando la domanda proposta in primo grado da NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e NOME Gianni nei confronti di NOME NOME, risulta che questi avevano chiesto al Tribunale di « dichiarare nullo o comunque inefficace l’atto 8/2/2005 a rogiti del Notaio COGNOME, numero di repertorio 183813, Raccolta n. 6.142, reg.to a Corleone i 14/2/2005, al n. 960 -trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo il 15/2/2005 a nn. 7799/4772 per la parte concernente la compravendita della strada indicata al catasto terreni di Santa Flavia al Fg. 6 particella 2408 per l’intero percorso che dall’accesso al n. civico 61 d) della strada statale 113 in SINDIRIZZO Flavia conduce fino alla spiaggia sottostante ordinando al Conservatore di effettuare le conseguenti annotazioni e trascrizioni in favore degli attori e contro il convenuto COGNOME NOME » e di condannare COGNOME NOME al risarcimento dei danni.
Come riportato nella sentenza impugnata, gli appellanti avevano reiterato la « domanda di accertamento della nullità/inefficacia della compravendita del 2005 per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, deducendo che il bene risulta identificato con elementi catastali incongrui, contraddittori, con errati riferimenti ai confini, sì da rivelarsi non sovrapponibile alla rappresentazione grafica della particella 2408 Fg. 6 NCT RAGIONE_SOCIALE ».
Alla domanda e alla censura proposte, i giudici d’appello hanno dato risposta sostenendone l’infondatezza e limitandosi ad escludere l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, per poi soffermarsi ampiamente, in motivazione, sulla non appartenenza dei beni oggetto della compravendita ai venditori, per essere la strada appartenente in communio incidens a tutti i proprietari dei fondi ad essa latistanti, e concludere, in dispositivo, che « la stradella larga quattro metri lineari che in territorio del Comune di
Santa Flavia, dipartendosi dalla INDIRIZZO, civico INDIRIZZO, arriva allo spiazzo condominiale antistante lo stabile sito in INDIRIZZO in cui è situato l’appartamento oggetto dell’atto pubblico in notar COGNOME del 2005, e continua fino al mare fiancheggiando le proprietà COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME, indicata al catasto terreni di Santa Flavia al foglio 6, particella 2408 (già particella 602 e particella 562 frazionata), per l’intero percorso che dall’accesso al n. civico 61 -d della Strada INDIRIZZO in Santa Flavia conduce fino alla spiaggia sottostante, oggetto dell’atto di compravendita 8.2.2005 rep. 183.813/6.142 in notaio COGNOME, appartiene in comunione a tutti i proprietari dei fondi a essa latistanti », senza nulla dire in ordine al contratto di cui era stata chiesta la declaratoria di invalidità o di inefficacia.
E’ allora evidente come la decisione si sia posta decisamente al di là dei limiti della domanda, riguardante la validità ed efficacia dell’atto dispositivo, sulla quale non vi è stata nessuna pronuncia, ma non anche l’accertamento della proprietà della strada, con conseguente fondatezza della censura.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché la mancanza di motivazione e motivazione apparente in relazione al riconoscimento della communio incidens della stradella, per avere la Corte territoriale fornito una motivazione inadeguata circa le prove sulla scorta delle quali aveva riconosciuto la sussistenza di una communio incidens , non potendosi comprendere come avesse potuto trarre elementi per affermare la comproprietà della stradella e il suo uso da tempo immemorabile dagli atti pubblici prodotti dagli appellanti e dal verbale del 30/11/1995, nel quale si dava conto della pulizia della stradella senza che questa venisse anche
definita comune, senza considerare gli esiti dell’accertamento compiuto dal c.t.u, che aveva affermato la proprietà esclusiva in capo al ricorrente della particella 2408.
3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte territoriale, affermando di non dover valutare la sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese n. 457/2020, ancorché prodotta da entrambe le parti nel giudizio per interessi differenti, in quanto riguardante parti estranee a questo giudizio, aveva omesso di considerare una prova documentale, liberamente valutabile, che le avrebbe consentito di accertare che la stradella era divisa in tre particelle (2408, 850 e 1029) ed era stata erroneamente identificata nell’atto di compravendita soltanto con la particella 2408, che quest’ultima era di proprietà esclusiva del ricorrente e che la strada nella sua interezza non era di proprietà comune. In tal modo i giudici avevano trascurato il fatto che anche gli appellanti avessero interesse all’esame di tale documento e avevano omesso di motivare sulla rilevanza probatoria dello stesso, al quale si era, peraltro, attenuto il ricorrente nel rettificare l’atto di vendita, unitamente ai suoi venditori, con l’atto del 19/1/2021.
Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento degli altri, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2025.