Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 6979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
sul ricorso 26289/2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrenti –
contro
COMUNE DI MONTERODUNI, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME;
-intimati-
avverso la sentenza n. 209/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE dei CONTI – I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello – ROMA, depositata il 26/04/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per tre mezzi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, contro la sentenza n. 209/2022, resa dalla Corte dei conti, depositata in data 26.04.2022, in causa avente ad oggetto il diritto ad ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 355/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, pubblicata in data 22.09.2021, nel giudizio pensionistico n. 57773, proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e riguardante il diritto all’ottenimento da parte RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE pensione privilegiata diretta, ingiustamente negatale a causa di una falsa ed erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. n. 201/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d.p.r. n. 461/2001 e perché fondata su elementi di fatto falsi e frutto di dolo a suo danno.
– Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorsi. Gli altri intimati non spiegano difese.
RITENUTO CHE
3. – I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi.
Primo motivo. ‘ Sul sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione. Ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso’ .
Secondo motivo. ‘ Artt. 363 c.p.c. e 111 Cost. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU: illegittima interferenza del legislatore rispetto ai procedimenti amministrativi in corso -violazione del principio del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE parità RAGIONE_SOCIALEe armi ‘ .
Terzo motivo. ‘ Artt. 363 c.p.c. e 111 Cost.: violazione RAGIONE_SOCIALE Convezione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Unite sui diritti RAGIONE_SOCIALEe persone con disabilità del 13.12.2006. Violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/78/CE RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro ‘ .
4. – La Prima Presidente ha depositato proposta di de finizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. così motivata: « Visto il ricorso (Rg. 26289/2022) proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli e marito RAGIONE_SOCIALE‘originaria attrice NOME COGNOME) avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello, n. 209/2022 dichiarativa RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso dai medesimi proposto per opposizione di terzo, ex art. 200, commi 1 e 2, cod. giust. cont., avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte n. 355 del 2021 dichiarativa RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto per invalidità di servizio; ritenuto che nel ricorso sono formulati tre motivi che, sebbene la rubrica del primo richiami imprecisati ‘motivi inerenti alla giurisdizione’, deducono violazioni di norme di diritto di varie fonti (costituzionali, convenzionali ed eurounitarie) integranti
incensurabili errori in procedendo e in iudicando imputati alla Corte dei conti che attengono, in realtà, ai limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile, in ordine alla valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE‘interesse dei ricorrenti a proporre l’azione e alla ritenuta inconfigurabilità del dolo o collusione a loro danno ».
5. – I ricorrenti hanno depositato procura speciale ex articolo 380bis c.p.c. munita di attestazione di conformità e chiesto la decisione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
6. – Il ricorso è inammissibile.
Mentre l’istanza di decisione non è stata sostenuta da alcun argomento volto a contrastare la proposta così formulata, rileva il Collegio che quest’ultima è espressione di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.
Secondo l’orientamento di queste Sezioni Unite, difatti, il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando il giudice speciale violi i cd. limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione (pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici speciali , ovvero negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri), senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze « abnormi », « anomale » ovvero di uno « stravolgimento » radicale RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento. Ne deriva che tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021, Cass. S.U., n. 19341/2022).
Orbene, come è osservato nella proposta di definizione accelerata, al di là del primo mezzo, che è in realtà semplicemente volto a sostenere la tesi RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso, sulla base di riferimenti giurisprudenziali superati dall’indirizzo di cui si è dato conto, gli altri due deducono violazioni di norme costituzionali, convenzionali ed eurounitarie, le quali violazioni integrano, in ipotesi, errori in procedendo e in iudicando commessi dalla Corte dei conti, collocandosi dal lato dei limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile, in ordine alla valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE‘interesse dei ricorrenti a proporre l’azione e alla ritenuta inconfigurabilità del dolo o collusione a loro danno.
7. – Resta da dire che l’articolo 380 -bis c.p.c. « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALE controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’ », sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente RAGIONE_SOCIALE Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata » (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433 ) .
– In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 c.p.c. nei termini indicati in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto a ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, e, quanto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in € 2. 000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna inoltre i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe stesse parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.000,00, nonché, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di quella di € 1 .000,00.
Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.