Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24046 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 24046 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25301/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME ( pec: EMAIL), dall’avv. p rof. NOME COGNOME (pecEMAIL), dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
RICORSO CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
NOME, INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL), NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
contro
AUTORITA’ DI SISTEMA RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 8263/2024 del Consiglio di Stato, Sezione V, depositata il 15 ottobre 2024, notificata il 29 ottobre 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE è titolare di atto di concessione demaniale marittima ex art. 18 della legge n. 84 del 1994, con entrostante autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16 della citata legge, per lo svolgimento di operazioni portuali relative
a ll’imbarco, lo sbarco e la movimentazione di containers presso la banchina di Calata Sannita ricompresa nell’ambito S6 del piano regolatore portuale, con funzione caratterizzante ‘C1 operazioni portuali relative a contenitori ‘ (cd. ‘ full container ‘).
1.1. La predetta società, sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa titolare di atto di concessione demaniale marittima e relativa autorizzazione per attività da svolgersi nell’ambito S3 del piano regolatore portuale, con funzione caratterizzante ‘C 2 -operazioni portuali relative alle merci convenzionali’ (cd. multipurpose ), in realtà svolgeva prevalentemente operazioni portuali per traffici ‘full container’, impugna va l’atto di concessione con entrostante autorizzazione rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE s.p.a. dinanzi al TAR Liguria, che respingeva il ricorso.
1.2. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale ricorrevano entrambe le società, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava in via preliminare l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla statuizione di primo grado di rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso ed accoglieva l’appello principale della società RAGIONE_SOCIALE annullando gli atti impugnati (concessione rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE con entrostante autorizzazione).
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Si costituiva con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva, altresì, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che, aderendo al ricorso principale, ne chiedeva l’accoglimento sulla base di un motivo.
Con atto del 29 gennaio 2025, sulla rilevata inammissibilità dei ricorsi, principale ed incidentale, è stata formulata proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., a seguito della quale la ricorrente principale ha depositato istanza per la decisione del giudizio.
In vista dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso principale e del controricorso adesivo dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, con conferma della proposta di definizione anticipata del 29 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE impugna con un motivo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello della società RAGIONE_SOCIALE ritenendo illegittima, perché non coerente con il piano regolatore, la concessione rilasciata alla ricorrente per lo svolgimento in misura del tutto prevalente di traffici full container nell’ambito portuale S3 in cui la funzione caratterizzante era invece quella cd. multipurpose , essendo destinati alle operazioni portuali per traffici full container i terminal situati nei diversi ambiti S2 e S6, nel quale ultimo operava la parte appellante.
Con l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 111, commi sesto ed ottavo, Cost., la RAGIONE_SOCIALE deduce il « Difetto assoluto di motivazione in merito a un punto decisivo della controversia -Violazione dell’art. 111 sesto comma Cost. – Nullità della sentenza impugnata Impugnazione ai sensi dell’art. 111 ottavo comma Cost. ».
Con riferimento al profilo relativo al difetto assoluto di motivazione della statuizione impugnata, la ricorrente deduce che nella sentenza d’appello manca qualsiasi argomentazione in ordine al contenuto e all’oggetto della concessione rilasciata ad essa società ricorrente e, più in particolare, sul fatto che questa consentisse lo svolgimento in misura prevalente di traffici full container , che i giudici di appello avevano assunto a motivo di contrasto della predetta concessione con il piano regolatore portuale.
3.1. Sostiene la ricorrente che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, il difetto di motivazione di un provvedimento giurisdizionale, anche nella meno grave forma di apparenza motivazionale, si pone in contrasto con il disposto di cui all’a rt. 111, sesto comma, Cost.
Con riferimento alla proponibilità del ricorso in Cassazione delle decisioni del Consiglio di Stato, la ricorrente sollecita un ripensamento dell’orientamento che queste Sezioni unite hanno seguito all’indomani della pronuncia della Corte costituzionale n. 6 del 2018, escludendo che i comuni errores in procedendo di sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possano costituire vizi inerenti all’esercizio della giurisdizione che consentano l’impugnazione per cassazione ai sensi dell’art 111 , ottavo comma, Cost.
4.1. Sostiene al riguardo che:
le ragioni poste a fondamento sia della citata decisione della Corte Costituzionale sia del più recente indirizzo di queste Sezioni Unite non concernono in alcun modo la violazione dell’obbligo di motivazione, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali dal sesto comma del medesimo art. 111 Cost., del quale non fanno alcuna menzione;
infatti, la violazione del precetto costituzionale che impone l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giudiziari non attiene al merito del giudizio ma neanche può assimilarsi ai comuni errores in procedendo , dai quali si distingue in quanto non consiste propriamente nella violazione di norme attinenti allo svolgimento del procedimento, ma attiene all’atto conclusivo di questo, la sentenza, che costituisce il momento effettivo e tipico dell’esercizio della gi urisdizione e l’atto di esteriorizzazione della decisione;
la mancanza di motivazione, nel senso del ‘minimo costituzionale’ elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione, rende i provvedimenti che ne siano privi inidonei ad assolvere validamente la loro funzione giurisdizionale; p ertanto, la violazione dell’art. 111 comma sesto Cost.
integra un’ipotesi di mancato esercizio della giurisdizione, di un’attività che, per la sua inidoneità, non ha generato un valido prodotto giurisdizionale e non ha quindi assolto la sua funzione giurisdizionale, sicché i l riconoscimento in tale ipotesi dell’esperibilità dell’impugnazione ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost. consente di rimediare, rimuovendola, a una mera apparenza di esercizio della giurisdizione;
-l’espressione ampia di «motivi inerenti alla giurisdizione», utilizzata da ll’enunciato normativo , consente di ritenere in essa ricompreso il caso di mancato esercizio della giurisdizione per violazione del comma 6 dello stesso art. 111 Cost.;
-un’interpretazione che precludesse l’impugnazione ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost. nel caso di violazione dell’obbligo di motivazione, sancito dal sesto comma, creerebbe una situazione di disparità, non coerente con il principio di eguaglianza enunciato dall’art. 3 c. 1 Cost., tra le parti di un processo civile, tutelate dall’impugnabilità per cassazione delle sentenze prive del minimo costituzionale di motivazione, e le parti di un processo amministrativo o contabile, le quali non godrebbero della medesima tutela.
Prima di esaminare il merito della vicenda processuale si rende necessario dare atto della costituzione in giudizio dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che ha aderito alle argomentazioni svolte dalla ricorrente proponendo a sua volta analogo motivo di ricorso e chiedendo espressamente di dichiararsi, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE « nulla ovvero annullare la sentenza resa inter partes dal Consiglio di Stato in data 2 ottobre 2024, pubblicata il 15 ottobre 2024, n. 8263 e notificata il 29 ottobre 2024 ».
5.1. Il controricorso dell’Autorità Portuale va, pertanto, qualificato come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex multis , Cass. n. 12764/2003, n. 26505/2009, 24155/2017, n. 6154/2024) ed è ammissibile in quanto tempestivamente proposto a mezzo deposito
telematico in data 20/12/2024 (Cass. n. 8678/2025; Cass. n. 18683/2024).
Il ricorso principale e quello incidentale sono inammissibili.
Deve qui ribadirsi quanto ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite con riguardo al perimetro del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo, limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ovvero di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia (tra le tante, Cass., Sez. U, n. 15573/2021; Sez. U, n. 19085/2020; Sez. U, n. 29082/2019), ed escludersi ogni possibilità di estendere la valutazione in questa sede di legittimità alla violazione, da parte del giudice amministrativo, di legge processuale in cui si sostanzia il dedotto difetto di motivazione, risultando possibile il solo sindacato sull’accertamento del giudice munito della giurisdizione sul caso concreto.
7.1. Al riguardo, va preliminarmente smentita la tesi sostenuta dalla ricorrente principale della novità della tematica posta dal ricorso, per non essere mai stata esaminata nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, successiva alla decisione della Corte Costituzionale n. 6/2018 , la questione specifica dell’impugnabilità per cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per violazione dell’obbligo costituzionale di motivazione sancito dall’art. 111 , comma sesto, Cost.
7.2. Invero, questa Corte regolatrice, già con la sentenza n. 1979 del 13/02/2012, si è occupata della questione affermando, con riferimento a ricorso avverso sentenza resa dalla Corte dei Conti, che « né la censura concernente la mancata integrazione del contraddittorio (secondo motivo), né quella basata sull’assunto della mancanza di motivazione, né, infine, quella che ipotizza la sussistenza degli estremi della violazione dei principi del giusto processo possono essere esaminate in questa sede in quanto non comprese nei limiti del
sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dalla Corte dei Conti ».
7.3. In senso analogo queste Sezioni unite si sono pronunciate più recentemente con la sentenza n. 19675 del 21/09/2020.
7.4. Si tratta, quindi, di questione niente affatto nuova in relazione alla quale la sentenza da ultimo citata ha affermato il seguente principio di diritto, che va condiviso e qui ribadito:
« In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti », ma ovviamente è lo stesso per quelle del Consiglio di Stato, « per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sull’assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità contabile e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione ».
7.5. In detta sentenza si è precisato che « il sindacato che queste Sezioni Unite, dopo l’intervento della Corte costituzionale- sent. n. 6/2018- hanno anche di recente ricondotto sotto il cono d’ombra dell’art. 111, c.8 Cost. riguarda esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell’esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello speciale rispetto ad una questione concernente materia riservata alla cognizione di altri organi costituzionali -cfr. Cass., S.U., 15 febbraio 201 n. 3731, Cass., S.U., 1 febbraio 2008 n. 2439, Cass., S.U., 1 dicembre 2016 n. 24624- o di difetto assoluto di giurisdizione, ipotizzabile soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l’abbia negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento) -cfr. Cass., S.U., 19 luglio 2018 n. 19283-. Sicché resta estraneo al sindacato delle Sezioni Unite la verifica sulla
delimitazione interna dell’ambito di un plesso giurisdizionale dal medesimo concretamente operata, posto che un controllo siffatto involgerebbe un inammissibile sindacato sui limiti interni a quella stessa giurisdizione -cfr. Cass., S.U., n. 20529/2018 con riferimento al ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione innanzi a queste S.U. avverso sentenze del Consiglio di Stato-. Dai principi sopra enunciati deriva quindi che la censura basata sull’assunto dell’assenza di motivazione della sentenza impugnata, o sulla sussistenza degli estremi della violazione del canone del giusto processo non può essere esaminata in questa sede in quanto non compresa nei limiti del sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dalla Corte dei Conti-cfr. Cass., S.U., n. 1979/2012», ma lo stesso è a dirsi per le decisioni del Consiglio di Stato.
7.6. Ad escludere che nella ‘inerenza’ alla giurisdizione dei motivi di ricorso proponibili in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, secondo l’espressione utilizzata al comma ottavo dell’art. 11 1 Cost., possa essere ricompreso come vorrebbe la ricorrente propugnando un’interpretazione estensiva di tale disposizione anche il caso della denuncia del mancato esercizio della giurisdizione per violazione del sesto comma della predetta norma costituzionale, è la stessa Corte costituzionale. Nella sentenza n. 6 del 2018 ha molto chiaramente indicato i limiti applicativi del citato ottavo comma, affermando che « « L’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presuppo sto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento);
nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Pertanto, « Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze ‘abnormi’ o ‘anomale’ ovvero di uno ‘stravolgimento’, a volte definito radicale, delle ‘norme di riferimento’ » in quanto, « attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive ».
« In nessun caso può dunque essere configurato quale motivo attinente alla giurisdizione quello volto a far constare gli errores in iudicando o in procedendo nei quali sarebbe incorso il giudice amministrativo, non investendo questi errori il superamento dei suindicati limiti esterni del suo potere giurisdizionale, quanto soltanto la legittimità e correttezza del relativo esercizio » (così Cass., Sez. U, n. 13974/2024).
7.7. D’altro canto, la violazione del sesto comma dell’art. 111 Cost. non si pone nei termini prospettati dalla ricorrente, ovvero di mancato esercizio della giurisdizione, ma si risolve, piuttosto, in un cattivo esercizio della giurisdizione appartenente a quel giudice e quindi attiene al modo di esercizio della giurisdizione che, per quanto ‘abnorme’ o ‘anomalo’, non costituisce «motivo inerente alla giurisdizione» nel senso delineato, in maniera assolutamente chiara, dalla Corte costituzionale (arg. da Cass., Sez. U, n. 13974/2024).
7.8. Quanto alla prospettata situazione di disparità di trattamento, non coerente con il principio di eguaglianza enunciato dall’art. 3 Cost.,
che si verrebbe a determinare se si seguisse un’interpretazione preclusiva del l’impugnazione dlle sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei conti nel caso di violazione dell’obbligo di motivazione , è agevole replicare richiamando quanto già affermato da Cass., sez. U, n. 13081/2025, ovvero « che, come ravvisabile in ogni ordinamento, i mezzi di impugnazione non sono inesauribili, e che nell’ordinamento attuale due gradi di giudizio amministrativo costituiscono adeguato strumento di tutela dei diritti delle parti ».
In estrema sintesi, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE Genova RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione anticipata comporta la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento dell’ulteriore importo di euro 7.000,00 in favore della Terminal Contenitori Porto di
Genova s.p.a., ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché dell’importo di euro 3.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 10 giugno 2025