Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1259 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31048/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1942/2020 del la CORTE d’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 27 luglio 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2007, la società unipersonale RAGIONE_SOCIALE e la sua unica socia e amministratrice, NOME COGNOME, convennero l ‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ragioniera contabile incaricata di curare la contabilità fiscale e previdenziale RAGIONE_SOCIALEa società, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, domandando, in via principale, l’accertamento negativo del credito previdenziale accertato dall’RAGIONE_SOCIALE con verbale del 30 dicembre 2004 in confronto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in relazione alla sua posizione contributiva di socia amministratrice; e, in via subordinata, la condanna RAGIONE_SOCIALEa COGNOME alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa società, di tutti gli importi, ulteriori rispetto ai nudi contributi (dunque gli importi dovuti a titolo di sanzioni) , che quest’ultima avesse dovuto versare all’RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice del lavoro adìto -ritenuto che fossero state proposte due diverse domande: l’una, soggetta al rito speciale lavoristico, di accertamento negativo del credito contributivo; l’altra, soggetta al rito ordinario, di accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALEa ragioniera contabile -, previa separazione dei giudizi, rigettò la prima ( tra l’altro , dichiarando il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che il debito contributivo era un debito personale RAGIONE_SOCIALEa socia amministratrice) e dispose il mutamento di rito per la seconda, che fu assegnata alla Sezione civile ordinaria.
Decidendo sulla domanda risarcitoria, il Tribunale -accertata la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ragioniera contabile per la mancata iscrizione RAGIONE_SOCIALEa socia amministratrice RAGIONE_SOCIALEa società nella gestione previdenziale dei commercianti -condannò NOME COGNOME a pagare (non alla RAGIONE_SOCIALE) a NOME COGNOME la somma di Euro 2.971,00, pari agli importi indicati nel verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a titolo di sanzioni.
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
La decisione fu appellata dalla COGNOME per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ. e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 226/2015, passata in giudicato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa censura, ritenuto che non fosse stata proposta una specifica domanda risarcitoria da parte di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, dichiarò la nullità RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna emessa dal primo giudice per ultra-petizione.
2. Nel 2016, NOME COGNOME convenne NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Venezia, domandandone la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALE‘importo pari all’ammontare RAGIONE_SOCIALEe sanzioni calcolate dall’RAGIONE_SOCIALE con il verbale ispettivo del 2004, sul presupposto che il contr atto d’opera professionale stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la ragioniera contabile, avente ad oggetto anche la tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità contributiva RAGIONE_SOCIALE‘ammin istratrice, aveva la natura di contratto a favore di terzo, sicché essa ben poteva dolersi, con domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, RAGIONE_SOCIALE‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALEa professionista.
La domanda fu rigettata dal Tribunale, per essere la sua proposizione preclusa dal giudicato costituito dalla sentenza del 2015, e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 27 luglio 2020, n.1942, ha rigettato l’ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin primo luogo, vi era identità tra le cause trattate nel giudizio in corso e quello definito con la sentenza del 2015, sia sotto il profilo dei soggetti (essendo state la COGNOME e la COGNOME parti in entrambi i giudizi), sia sotto il profilo del titolo (consistente nella asserita responsabilità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME) sia, infine, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ oggetto (corrispondente al rimborso di quanto dovuto all’RAGIONE_SOCIALE oltre i contributi ordinari);
C.C. 9.11.2023
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. Scrima
Est. COGNOME
IIin secondo luogo, stante tale identità negli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEe domande, correttamente il giudice di primo grado aveva accolto l’ eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta NOME COGNOME: infatti, per effetto del giudicato formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 2015, doveva ritenersi preclusa alla COGNOME la possibilità di riproporre, « in ragione del c.d. dedotto e deducibile », tutte le questioni esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, essa avrebbe potuto sollevare nel primo giudizio.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La sola parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata « violazione dei limiti soggettivi degli effetti del giudicato -Violazione del giudicato endoprocessuale sulla ‘non proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda’ nel presente giudizio promosso da COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente ».
NOME COGNOME deduce che con la sentenza n. 226/2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia era stato accertato, con efficacia di giudicato, che essa non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nel giudizio (del quale neppure era stata parte) introdotto dinanzi al Giudice del lavoro e proseguito con il rito civile dinanzi alla Sezione ordinaria, sicché non poteva essere destinataria né RAGIONE_SOCIALE‘effetto di giudicato stabilito dalla relativa sentenza, né RAGIONE_SOCIALEe preclusioni pro
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
iudicato in ordine alla possibilità di proporre la domanda medesima in altro giudizio.
Con il secondo motivo, sviluppando ulteriormente l’ argomentazione già svolta con il motivo precedente, la ricorrente deduce che ess a non aveva l’onere di introdurre nel primo giudizio la domanda risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, non ricorrendo le ragioni (rapporto di durata tra le stesse parti; diritti di credito inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impongono l’ accertamento congiunto in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ esigenza di evitare la duplicazione di attività istruttoria e la dispersione RAGIONE_SOCIALEa conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, in mancanza di un apprezzabile interesse del creditore agente alla tutela frazionata del credito.
Pertanto, in mancanza di detto onere, non poteva considerarsi preclusa la possibilità di introdurre la domanda risarcitoria, mai prima proposta, in un successivo giudizio.
2.1. I primi due motivi di ricorso -da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione -sono anzitutto ammissibili, in quanto, sebbene non venga indicata la norma violata, denunciano chiaramente un error in iudicando per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2909 cod. civ..
Essi, inoltre, sono fondati, per quanto di ragione.
2.1.a. Il primo rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello -secondo cui nel giudizio definito con la sentenza n. 226/2015 e nel giudizio in corso erano state introdotte due domande identiche in tutti gli elementi costitutivi ( personae , petitum e causa petendi ) -è manifestamente erroneo, in quanto la sentenza n.226/2015, passata in giudicato, aveva accertato , tutt’ al contrario, che la COGNOME, nel corso del primo giudizio,
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
non aveva proposto in confronto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME alcuna domanda risarcitoria, la quale era stata quindi proposta per la prima volta nel giudizio in corso.
La domanda risarcitoria proposta nel giudizio in corso, lungi da ll’identificarsi in tutti i suoi elementi costitutivi con quella formulata nel giudizio precedente, era pertanto da considerarsi una domanda proposta per la prima volta, la quale non poteva ritenersi precedentemente proposta, sicché doveva escludersene l’inammissibilità per bis in idem , non essendosi sulla stessa già deciso con efficacia di giudicato nel precedente giudizio.
2.1.a. La circostanza che la domanda non fosse stata già precedentemente proposta e decisa con efficacia di giudicato -e dunque non fosse inammissibile per violazione del divieto di bis in idem -non esclude che la sua proposizione potesse essere comunque preclusa, in quanto la parte fosse stata onerata di proporla nel precedente giudizio.
In tal senso depone il secondo rilievo svolto dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, la quale, sul presupposto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ha affermato che fosse precluso alla COGNOME la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio.
Anche questo secondo rilievo è, però, inesatto.
Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia ( ex multis , Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , fermo restando il requisito RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEe personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021).
I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione .
La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo RAGIONE_SOCIALEe domande connesse (arg. ex artt.32 ss. cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, essendo stato escluso, con efficacia di giudicato, il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi -e residuando la possibilità di individuare tra le stesse un mero rapporto di connessione -per un verso, la domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, proposta per la prima volta nel giudizio in corso, non era interessata dal giudicato formatosi sulla domanda formulata e decisa nel giudizio precedente; per altro verso, la sua proposizione ex novo nel giudizio
C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. Scrima Est. COGNOME
successivamente introdotto non era preclusa, sicché essa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
L’ accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi di ricorso compo rta l’ assorbimento del terzo, con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del l’art.1411 c od. civ..
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti nei sensi appena precisati, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d ‘ appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, rigettata l’ eccezione di giudicato sollevata da NOME COGNOME, provvederà ad esaminare nel merito la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P. Q. M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘ appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione