Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11103 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13612/2021 R.G.
proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ORIA, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente e ricorrente incidentale – e contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del Comune di Oria;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Oria, il Comune di Oria per domandare il «pagamento della complessiva somma di Euro 820,00 a titolo di risarcimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria», del danno subito dalla sua autovettura, incappata in una buca, non segnalata e non visibile, su una strada comunale;
-si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune RAGIONE_SOCIALE Oria, che, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidataria dei lavori di manutenzione del manto stradale;
-il Giudice di Pace di Oria, con la sentenza n. 595 del 23/6/2014, respingeva la domanda di NOME COGNOME, che proponeva tempestivo appello avverso la menzionata decisione;
-con la sentenza n. 1331 del 3/11/2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l ‘ impugnazione e confermava la decisione di primo grado;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-resistevano, con distinti controricorsi, il Comune di Oria, che proponeva ricorso incidentale (basato su due motivi), e NOME COGNOME, già titolare della I.RAGIONE_SOCIALE (nelle more cancellata dal registro imprese), che articolava ricorso incidentale condizionato;
-il Comune depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente si precisa che, in riferimento a quanto sostenuto a pag. 4 del controricorso di COGNOME («La ditta RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal Registro dell ‘ Imprese in data 30/1/2017, è interesse comunque del sig. COGNOME resistere al ricorso in Cassazione promosso dal sig. COGNOME
e, pertanto, ex art. 110 c.p.c. legittimato ad agire nel presente giudizio»), non vi è successione ex art. 110 cod. proc. civ. tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE individuale e la persona fisica che ne era titolare, difettando un ‘ alterità soggettiva;
-infatti, l ‘ RAGIONE_SOCIALE individuale è priva di alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare e si identifica, sia sotto l ‘ aspetto sostanziale che processuale, nella persona fisica dell ‘ imprenditore ed esclusivamente quest ‘ ultimo deve qualificarsi parte del giudizio ( ex multis , Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 20/07/2021, Rv. 661933-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014, Rv. 632355-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28888 del 09/12/2008, Rv. 605977-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12757 del 30/05/2007, Rv. 599798-01);
-tanto premesso, è preliminare l ‘ esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Oria, col quale si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l ‘ «omessa pronuncia e violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell ‘ appello per violazione del coordinato disposto degli art. 339, comma 3 c.p.c. e 113, comma 2 cpc, nella formulazione anteriore alla modifica disposta dal D.Lgs. 13.7.2017, n. 116»;
-la censura è fondata;
-lo stesso ricorrente COGNOME afferma che sin dal primo grado aveva avanzato domanda per il pagamento della somma complessiva di Euro 820,00, asseritamente dovuta a titolo risarcitorio: il predetto importo (peraltro, indicato anche ai fini del contributo unificato in questo giudizio) costituisce, dunque, il valore della causa;
-in base all ‘ art. 339, comma 3, cod. proc. civ., «le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell ‘ articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia»;
-con l ‘ appello l ‘ odierno ricorrente aveva dedotto la «erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione di legge per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all ‘ accertamento del fatto ed alla valutazione delle prove. Ammissibilità dell ‘ appello ex artt. 339 e 348 bis c.p.c.», l ‘ «erronea e falsa applicazione dell ‘ art. 2043 c.c., in stretta connessione con il concetto di insidia» e il «Vizio di motivazione sentenza impugnata su erronea valutazione delle prove orali»;
-riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell ‘ ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l ‘ appello a motivi limitati non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull ‘ attendibilità di un teste o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dallo stesso riferite o, più in generale, sulle risultanze istruttorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017, Rv. 646614-01, secondo cui l ‘ impugnazione è ammissibile soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova), né per dedurre la pretesa insufficienza della motivazione (secondo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021, Rv. 663012-01, può essere fatta valere con l ‘ appello soltanto la radicale assenza della motivazione);
-si deve, dunque, ritenere che l ‘ impugnazione di NOME COGNOME fosse inammissibile, circostanza che il giudice d ‘ appello avrebbe dovuto rilevare ex officio , indipendentemente dall ‘ eccezione di parte (comunque formulata da entrambi gli appellati);
-conseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Oria, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell ‘ art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dato che il processo d ‘ appello non poteva essere iniziato;
-restano assorbiti i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, siccome proposti contro la sentenza che qui viene cassata;
-ai sensi dell ‘ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Brindisi, sulle spese del grado d ‘ appello, poste a carico dell ‘ appellante COGNOME, che quel gravame neppure avrebbe potuto proporre;
-alla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente principale NOME, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-in difetto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso principale, non sussistono i presupposti processuali per il c.d. ‘ raddoppio del contributo unificato ‘ ;
p. q. m.
la Corte
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, per l ‘ effetto, cassa senza rinvio la sentenza d ‘ appello (n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi);
dichiara assorbiti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
condanna NOME COGNOME a rifondere al Comune RAGIONE_SOCIALE Oria e a NOME COGNOME le spese dell ‘ appello, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori, per ogni parte costituita;
condanna NOME COGNOME a rifondere al Comune di Oria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna NOME COGNOME a rifondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 550,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,