Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28046-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 994/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2020 R.G.N. 3203/2015;
R.G.N. 28046/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accertato la nullità del termine apposto agli ultimi due contratti (il primo stipulato il 30.5.2010 e il secondo l’1.6.2011) stipulati da RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME, dichiarando che tra le parti era esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 30.5.2010 e condannando la società al ripristino con le medesime mansioni ed il livello ricoperto e a corrispondere un’indennità risarcitoria quantificata in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice di appello, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che per gli ultimi due contratti, la datrice di lavoro non aveva offerto la prova, che su di lei gravava, di aver rispettato la percentuale di contingentamento del 15% dell’organico azi endale all’1 gennaio dell’anno a cui si riferiscono le assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2. In particolare, ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio fosse insufficiente a dimostrare il rispetto del limite percentuale (sia perché facente riferimento al criterio full time equivalent sia perché riportava, in modo ingannevole, le assunzioni mese per mese) e che i testi indotti dalla società ed escussi in appello non erano stati in grado di confermare la provenienza e l’attendibilità di quei documenti che in ogni caso non dimostravano che a livello nazionale, l’unico rilevante, non fosse stato superato il limite di contingentamento.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società affidato a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte errato nel ritenere che la società avesse applicato il criterio del full time equivalent e non quello ‘per teste’ e nel trascurare di svolgere l’analisi del momento della costituzione del rapporto di lavoro della lavoratrice. L’esegesi, inoltre, della disposizione normativa porta a ritenere che i l parametro di riferimento sia l’organico addetto ‘ai servizi aeroportuali’ e non quello adibito allo svolgimento ‘dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci’.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 421 e 437 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato di approfondire la pista probatoria incaricando un consulente tecnico d’ufficio ch e verificasse i dati offerti dalla società.
Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare se alla data di stipulazione del contratto a tempo determinato con la lavoratrice l’azienda avesse già superato il limite percent uale.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, in parte non sono fondati e per la parte residua sono inammissibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non si ravvisa ragione per discostarsi non essendo stati dedotti nuovi argomenti che ne consentano la revisione, l’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (cd. clausola di contingentamento), rileva ai fini della verifica dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, la cui prova è integralmente a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 839 del 2010, Cass. 14283 del 2011, Cass. n. 701 del 2013, Cass. nn. 4764 e 13609 del 2015, Cass. nn. 15928, 25629, 30484 del 2020, Cass. n. 10398 del 2020, Cass. nn. 18126 e 18490 del 2022; da ultimo, Cass. n. 5595 del 2023).
E’ stato, inoltre, già affermato (Cass. nn. 2221 e 22215 del 2020, Cass. n. 23524 del 2023) a proposito della clausola di contingentamento di cui all’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 (la percentuale del 15%), che l’interpretazione del dato normativo, conforme all’art. 12 disp. gen., porta a concludere che il confronto tra l’organico aziendale, costituito dagli assunti con contratto a tempo indeterminato, e il numero dei contratti a termine deve considerare l’intero complesso dei servizi indicati (“servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci”); il rispetto di questo limite consente, eccezionalmente, le assunzioni a tempo determinato, pur in assenza di una specifica causale, all’impresa esercente le attività ivi contemplate, purché nel limite nel 15% massimo relativo all’intero organico aziendale (cfr. anche l’impiego dell’avverbio “complessivamente” riferito all’organico adibito ai servizi sopra indicati, perciò senza alcuna distinzione di sorta riguardo pure alle varie possibili sedi interessate).
Rileva inoltre quanto questa Corte ha statuito osservando che ai fini dell’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, ed
in coerenza con quanto stabilito per la società RAGIONE_SOCIALE sia pure sulla questione full time equivalent “i dati da comparare devono essere omogenei (cfr. Cass. 15.1.2018 n. 753), con la conseguenza che occorre avere riguardo all’organico a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’assunzione a termine, riferito sempre ai servizi indicati dalla norma e non può neanche ritenersi che la percentuale del 15% debba calcolarsi avendo riguardo ai lavoratori a termine già in forza in azienda alla data suddetta, non rinvenendosi alcuna prescrizione di tal tipo dalla lettura della norma, che parla di assunzioni a termine” (Cass.n. 21678/2019).
Più precisamente, occorre far riferimento ai contratti a termine stipulati nel periodo del contratto da scrutinare e non già al numero dei contratti a termine in forza o esistenti nello stesso periodo di tempo; conseguentemente il dato fornito del perso nale in forza ‘mese per mese’ nulla di decisivo aggiunge perché porterebbe a computare più volte lo stesso singolo contratto oppure a non conteggiare contra legem i contratti a termini stipulati per più brevi periodi di tempo.
Ebbene, la Corte territoriale si è conformata a questi principi nella misura in cui ha rilevato che i prospetti depositati dalla società non consentivano la verifica del rispetto del limite percentuale (pag. 11 sentenza impugnata) perché si sviluppavano mese per mese, aggiungendo inoltre che i moduli non consentivano nemmeno di capire, con riguardo all’anno 2010, in quale giorno si riferiva il numero di 1.439 assunzioni (ossia pari al 15%) e che i testimoni non erano stati in grado di fornire chiarimenti e delucidazioni sui prospetti acquisiti.
Se, dunque, la censura concernente la necessità di individuare il numero di assunzioni a tempo determinato alla data di assunzione della lavoratrice è astrattamente fondata, la
stessa non coglie il fulcro della motivazione della sentenza impugnata che in realtà si è limitata ad accertare che in base al materiale probatorio acquisito (di fonte documentale e testimoniale) non era stato provato che al momento della stipulazione del contratto di lavoro della odierna controricorrente erano stati rispettati i limiti di contingentamento previsti. Tale accertamento di fatto, incensurabile, non si pone in contrato con la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 (cfr. Cass. n. 25022 del 2014).
Va, infine, richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti nel rito del lavoro dall’art. 421 c.p.c.) anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: e tale vizio nei termini suddetti non è ravvisabile nella gravata pronuncia (Cass. n. 12033 del 2021).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo