Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3685 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5615-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dapprima dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e poi dall ‘ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura allegata all ‘ atto di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO NOME COGNOME NOMECOGNOME in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI CAGLIARI, depositato il 20/1/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/6/2024;
RILEVATO CHE
1.1. Intesa Sanpaolo s.p.a. chiese l ‘ ammissione allo stato passivo del Fallimento di NOME COGNOME e di NOME COGNOME del credito di €. 353.766,12 , preteso, con collocazione ipotecaria, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con i falliti in data 27/3/2008.
1.2. Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all ‘ art. 38 secondo comma T.U.B., fissato nella misura dell ‘ 80% del valore dei beni ipotecati o delle opere da eseguirsi negli stessi (delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995).
1.3. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla cessionaria del credito, RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D. è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Cagliari che, disposta una ctu per accertare il valore cauzionale dell’immobile ipotecato alla data di stipulazione del contratto, con decreto del 20.1.2022, ha ammesso allo stato passivo, al chirografo e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente di €. 257.833,59 oltre interessi al tasso legale dall ‘ erogazione alla data di fallimento.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha ribadito che il limite di finanziabilità previsto dall ‘ art. 38 TUB – determinato dal CICR nella misura dell’80% del valore cauzionale dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria – è espressione di un interesse di ordine pubblico economico che incide su un elemento essenziale della fattispecie negoziale del mutuo fondiario, la cui violazione comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa ai sensi dell ‘art. 1418, comma 1°, c.c. (c.d. ‘ nullità virtuale ‘); quindi, aderendo integralmente alle conclusioni del ctu, ha accertato che nella specie detto limite, che andava fissato in € 212.000 (pari all’80% del valore cauzionale
dell’immobile, a sua volta corrispondente all’83% del suo valore di mercato), era stato ampiamente superato e ha pertanto dichiarato nullo il contratto dedotto in giudizio, escludendo, altresì, che ricorressero i presupposti per poterlo convertire in un contratto di mutuo ipotecario ordinario , ai sensi dell’art. 1424 c.c., o di poterne dichiarare la nullità solo parziale.
1.5. RAGIONE_SOCIALE rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 18/2/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Stante il principio della ragione più liquida, va preliminarmente esaminato ed accolto il secondo motivo del ricorso, col quale la ricorrente denuncia ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 2, del T.u.b. e dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘, contestando che il mancato rispetto del limite di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art. 1418 c.c..
2.2. In tema di mutuo fondiario, infatti, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell ‘ oggetto contrattuale, fissato dall ‘ Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell ‘ ambito della c.d. ‘ vigilanza prudenziale ‘ , in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al
pregiudizio proprio di quell ‘ interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023).
2.3. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
2.4. Restano assorbiti gli altri tre motivi del ricorso, con i quali NOME: i) deduce che il giudice del merito, nell’aderire alle conclusioni del c.t.u., a suo avviso del tutto inattendibili, sarebbe incorso in un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova (primo motivo); ii) lamenta il rigetto della domanda di conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario (terzo motivo); contesta che la prelazione ipotecaria non potesse essere riconosciuta per la parte del credito non eccedente il limite di finanziabilità (quarto motivo).
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima