Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34428 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 18330/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO , che le rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procure speciali in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1631/2022, pubblicata il 16/05/2022 e notificata il 19/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, società appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE malese RAGIONE_SOCIALE, deduceva che RAGIONE_SOCIALE aveva sviluppato un dispositivo medico chiamato ‘ ELVeS Radial ‘ per la cura delle patologie venose, protetto dal brevetto europeo EP2620’119 , concesso il 02/09/2015, avente come data di priorità il 02/03/2009, la cui traduzione era stata depositata in RAGIONE_SOCIALE l’ 01/12/2015. Titolare del brevetto era RAGIONE_SOCIALE, che aveva concesso a RAGIONE_SOCIALE la licenza per il commercio del prodotto sul territorio RAGIONE_SOCIALE.
Rinvenuti sul mercato nazionale due prodotti per la cura miniinvasiva delle complicanze venose che riteneva in contraffazione letterale del brevetto appena menzionato (si trattava del prodotto Ring, commercializzato da RAGIONE_SOCIALE, e del prodotto Angel, commercializzato da RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE agiva in via cautelare davanti al Tribunale di Milano, che in data 27/03/2017, rigettava la domanda per difetto di legittimazione della ricorrente, ravvisando la mancanza di prova della qualità di licenziataria del brevetto in capo alla ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE instauravano, quindi, davanti lo stesso Tribunale, il giudizio di merito, chiedendo che venisse accertata la contraffazione dei menzionati dispositivi, con ogni conseguente pronuncia (sequestro dei prodotti, inibitoria alla fabbricazione, ritiro dal commercio e condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla contraffazione e dall’attività di concorrenza sleale asseritamente subita).
Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo entrambe il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità del brevetto sopra menzionato.
La causa veniva istruita mediante CTU ma, a seguito della presentazione dell ‘istanza di limitazione brevettuale avanzata il 02/10/2018, peraltro in sostituzione di una precedente istanza depositata il 10/09/2018, veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica.
Fissata udienza di precisazione al 17/06/2020, da celebrarsi secondo il contraddittorio cartolare a seguito dell’emergenza sanita ria da Covid-19, in data 11/06/2020, il giorno prima della data fissata per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, parte attrice depositava una ulteriore istanza di limitazione brevettuale; per garantire il contraddittorio delle parti, il giudice modificava le modalità di trattazione della causa, disponendo che l’udienza di precisazione delle conclusioni si svolgesse sempre il 17/06/2020, ma mediante collegamento telematico da remoto, per permettere alle convenute di contraddire sull ‘ultima istanza di limitazione. All’esito di tale udienza, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 5070/2021, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza di limitazione brevettuale, in quanto intervenuta a fase istruttoria conclusa.
Con la stessa sentenza, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali delle convenute: 1) dichiarava la nullità parziale della frazione italiana del brevetto europeo, nella versione riformulata di cui all’istanza depositata il 02/10/2018, ad eccezione delle rivendicazioni 8, 9, 12, 13 e 14; 2) respingeva le domande di contraffazione avanzate da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE; 3) condannava queste ultime alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano proponevano appello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Censuravano la declaratoria di inammissibilità della riformulazione delle rivendicazioni brevettuali, presentata in primo grado il 12/06/2020, presentandola nuovamente in grado di appello. Impugnavano, quindi, la statuizione con la quale era stata ritenuta la nullità parziale del brevetto e deducevano la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
Il gravame, nel contraddittorio con le appellate, veniva respinto.
Con specifico riferimento alla istanza di limitazione brevettuale, presentata al giudice di primo grado il 12/06/2020, la Corte d’appello ribadiva che tale richiesta era stata presentata quattro giorni prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi da remoto per l’emergenza da Covid-19, quando l’istruttoria era ormai chiusa. Riteneva, inoltre, corretto il ragionamento del primo giudice, secondo il quale l ‘ istanza ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 costituiva l’ espressione di un diritto potestativo, che andava contemperato con il principio di ragionevole durata del processo e con la clausola generale di buona fede anche processuale. A tal proposito,
la menzionata Corte evidenziava che -anche trascurando il fatto che l’art. 79 , comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 fa riferimento alla facoltà di proporre ‘una’ riformulazione (e non più riformulazioni) delle rivendicazioni –RAGIONE_SOCIALE aveva già presentato una prima istanza di limitazione, che aveva richiesto impegnative indagini peritali supplementari, ma poi il procedimento si era concluso con la sostanziale conferma delle soluzioni già raggiunte in relazione al brevetto originario.
La Corte territoriale ha, poi, aggiunto che, in grado di appello, le appellanti avevano riproposto l’istanza già rigettata in primo grado, senza addurre argomenti specifici e diversi rispetto a quelli già esaminati dal CTU e dal Tribunale, così palesando il carattere meramente strumentale della stessa, da considerare come extrema ratio, funzionale al tentativo di salvaguardare, se pur mediante ulteriori limitazioni, un titolo brevettuale già dichiarato in larga misura nullo, mentre invece il giudizio di merito brevettuale avrebbe dovuto, almeno di norma, costituire un luogo di accertamento della validità della privativa, e non il luogo in cui quest’ultima si costituisce.
Avverso tale statuizione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di impugnazione, riferito al capo della decisione di appello che non ha acconsentito alla presentazione della istanza di riformulazione delle rivendicazioni.
Le intimate si sono difese con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione de ll’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, anche in combinato disposto con l’art. 189 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per illegittima declaratoria di inammissibilità della
seconda istanza di limitazione brevettuale presentata dalle ricorrenti sia in primo grado, sia in grado di appello.
Le ricorrenti hanno affermato che l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 costituisce una limitazione dell’oggetto della domanda originaria, mediante disposizione del diritto controverso, che può essere effettuata in sede di precisazione delle conclusioni , sicché la Corte d’appello non si è conformata a diritto, ove ha ritenuto inammissibile la relativa istanza di limitazione brevettuale, in quanto depositata quattro giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio.
Le stesse ricorrenti hanno, poi, dedotto che la proposizione di tale istanza, nei tempi sopra indicati, non può configurare la violazione dei principi di giusta durata del processo e di buona fede processuale, perché il testo dell’art. 79 d.lgs. n. 30 del 2005 e anche dell’art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo (norma ispiratrice di quella nazionale), non limitano le volte in cui si può presentare la menzionata istanza, essendo, anzi, una diversa interpretazione (comunque non operata dalla giurisprudenza di merito), in contrasto con il principio di economia processuale, perché incentiva la proposizione delle impugnazioni. Hanno poi aggiunto che la Corte di appello ha erroneamente valutato l’ammissibilità della richiesta ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 formulata il 12/06/2020 in rapporto all’esito dell ‘ istanza di limitazione in precedenza formulata, non prevedendo la norma -che trova fondamento nel principio di conservazione degli atti giuridici – un siffatto vaglio tecnico ex ante , concernendo gli unici presupposti indicati dall ‘articolo riferiti all’oggetto dell’emendamento proposto, che non deve estendere il contenuto delle rivendicazioni originarie.
Infine, le stesse parti hanno censurato la statuizione impugnata ove ha ritenuto meramente strumentale l’istanza di limitazione brevettuale
riproposta in appello, poiché, come sopra evidenziato, la norma non richiede, quale requisito di ammissibilità, l ‘allegazione di argomentazioni tecniche o giuridiche a supporto degli emendamenti brevettuali richiesti e la finalità di salvaguardare l’efficacia del brevetto è la funzione propria della prevista limitazione.
Il motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Com’è noto, la riformulazione delle rivendicazioni nel corso del giudizio di nullità del brevetto è prevista e disciplinata dal l’art. 79 d.lgs. n. 30 del 2005, il cui testo attuale è il risultato di una modifica normativa apportata dal l’art. 40 d.lgs. n. 131 del 2010.
Nel testo previgente, l’art. 79 d.lgs. n. 30 del 2005 stabiliva che «1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l’RAGIONE_SOCIALE accolga l’istanza, il richiedente dovrà provvedere nuovamente a versare la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso. 3. L’istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti. 4. L’RAGIONE_SOCIALE pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.»
Il testo novellato, invece, prevede che «1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l’RAGIONE_SOCIALE accolga l’istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al
pagamento dei relativi diritti, ove previsti. 3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. 3 bis . Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in RAGIONE_SOCIALE a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute. 4. L’RAGIONE_SOCIALE pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto».
Prima della novella del 2010, dunque, la limitazione del brevetto era possibile solo per via amministrativa, ma non poteva essere accolta in pendenza di un giudizio di nullità, ove le sorti del brevetto venivano affidate esclusivamente alla valutazione del giudice, chiamato ad accertarne la validità.
La norma esprimeva chiaramente il principio di prevalenza del procedimento giurisdizionale su quello amministrativo, poiché, una volta che la cognizione sulla validità del brevetto veniva rimessa al giudice, restava preclus o l’accoglimento di qualsiasi iniziativa avviata in sede amministrativa, che potesse modificare l’oggetto della privativa rimessa alla valutazione giudiziale.
Il nuovo testo dell ‘art. 79 cit. disciplina in modo del tutto diverso la materia.
Non è più esclusa la possibilità di presentare l’ istanza di limitazione del brevetto in pendenza di un giudizio di nullità dello stesso e, in aggiunta, il titolare può sottoporre direttamente al giudice una riformulazione delle rivendicazioni, così evitando il rischio di una
mancanza di coordinamento tra procedura amministrativa di limitazione e procedimento giurisdizionale di validità.
Il perimetro dell’esclusiva, delineato dalle rivendicazioni, può, dunque, essere modificato nel corso del processo, attraverso la riformulazione, la quale, però, deve rimanere ‘entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata’ e non deve comportare l’estensione della protezione, pena la nullità del titolo ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), d.lgs. cit.
2.2. Lo stesso art. 76 d.lgs. n. 30 del 2005, al comma 2, contiene una importante precisazione, laddove stabilisce quanto segue: «Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.»
È pertanto evidente che l ‘esercizio della facoltà di cui all’art. 79, comma 3, d.lgs. cit., consente al titolare di mantenere il controllo sul l’ambito della privativa, evitando che dalla pronuncia di nullità parziale derivino limitazioni al brevetto non corrispondenti al suo specifico e concreto interesse.
A conferma di quanto appena evidenziato, si pone l’art. 24 bis del d.m. n. 33 del 2010 (regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale, adottato con d.lgs. n. 30 del 2005), il quale stabilisce quanto segue: «24 bis. Istanza di limitazione. 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall’articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, informa tempestivamente l’RAGIONE_SOCIALE allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest’ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all’articolo 189 del Codice».
2.3. Il nuovo testo dell’ art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 r isente dell’esigenza di rendere armonic a la disciplina normativa
domestica rispetto a quella prevista a livello europeo, così come risultante dalla Convenzione di Monaco, nel testo da novellato il 29/11/2000, ratificato dall’RAGIONE_SOCIALE con l. n. 224 del 2007 .
In particolare, la Convenzione ha previsto una procedura amministrativa ‘ centralizzata ‘ di limitazione del brevetto europeo, stabilendo che tale brevetto può essere revocato o limitato, modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare. La procedura, che può essere attivata per tutta la durata del brevetto, ha come unico limite quello esplicitato dal l’art. 105a, per cui «La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo» .
Inoltre, la stessa Convenzione ha introdotto il nuovo art. 138, comma 3, ove è stabilito che «nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all’autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura» .
Il disposto del vigente art. 79, comma 3, d.lgs. cit. non ha riprodotto pedissequamente la norma appena riportata, ma ha comunque riempito una lacuna che metteva il nostro sistema in posizione di netto sfavore rispetto al panorama europeo, perché la disciplina previgente non consentiva al titolare di brevetto europeo di modificare le rivendicazioni nel corso del giudizio sulla validità del titolo di privativa e, comunque, poneva il titolare del brevetto nazionale in una situazione di evidente discriminazione rispetto al titolare di brevetto europeo che, oltre a non avere la possibilità di limitare il brevetto in corso di causa, non poteva neppure avviare utilmente la procedura amministrativa di limitazione finché il giudizio non era definito.
2.4. Come avviene per la limitazione in sede amministrativa, disciplinata dall’ art. 79, comma 1, d.lgs. cit., anche la limitazione giudiziale del brevetto non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale nel consentire o meno la riformulazione ad esso sottoposta, essendo egli chiamato solo a verificare i requisiti di ammissibilità e di validità richiesti dalla norma.
2.5. La previsione normativa, nella parte in cui stabilisce che il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice «in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni …» , non significa che la parte possa presentare una sola l’istanza di limitazione del brevetto. Non emerge, infatti, dal dato testuale che il legislatore abbia voluto fare specifico riferimento al numero delle volte in cui l’istanza può essere presentata, ma ncando espressioni univoche (ad esempio, “una sola volta”), a fronte del chiaro, ampio e onnicomprensivo riferimento alla possibilità di sottoporre al giudice la limitazione «in ogni stato e grado del giudizio». Deve, pertanto, ritenersi che la norma abbia voluto utilizzare semplicemente un articolo indeterminativo, e non un aggettivo numerale, senza limitare a priori il numero delle volte in cui tale istanza può essere presentata (fermi, ovviamente, i limiti del l’abuso processuale, su cui v. infra ).
Tale interpretazione, conforme al dato testuale della norma, si pone in armonia con la corrispondente disposizione contenuta nell’art. 138, comma 3, della Convenzione di Monaco, oltre che con la ratio dell’istituto, volto a consentire al titolare del brevetto, finché dura il processo, di procedere da sé stesso alla limitazione delle rivendicazioni brevettuali che ritenga opportune.
È controversa la natura sostanziale o processuale del potere previsto dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 .
Alcuni interpreti hanno affermato che la facoltà di riformulare le rivendicazioni in corso di causa è espressione di un potere di
disposizione del diritto in capo al titolare del brevetto, qualificando tale facoltà come vero e proprio diritto potestativo esercitato nel processo. Altri hanno dato rilievo al fatto che l ‘esercizio di tale facoltà presuppone il riconoscimento da parte del titolare della nullità parziale del brevetto e comporta in una rinuncia parziale all ‘ ambito di protezione dello stesso.
Altri interpreti hanno ritenuto che detta facoltà debba essere collocata in un ambito strettamente processuale, dal momento che la relativa disposizione, oltre a estendere alla fase contenziosa una facoltà già prevista in sede amministrativa, fornisce precise indicazioni sul tipo di processo nel quale il rimedio della riformulazione delle rivendicazioni può essere esperito (il giudizio di nullità), sui termini per l’esercizio dello stesso (in ogni stato e grado del giudizio), nonché sul soggetto processuale al quale rivolgere l’istanza (il giudice).
A parere di questo Collegio, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, nel corso del giudizio sulla nullità del brevetto, assume la duplice natura, sostanziale e processuale, poiché costituisce un atto del processo che importa disposizione del diritto di privativa, il quale è necessariamente oggetto della materia del contendere.
Occorre, infatti, considerare che, come appena evidenziato, il titolare può procedere alla limitazione del brevetto in via amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 79, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2005, e tale facoltà, a seguito delle modifiche apportate al menzionato articolo, può essere esercitata anche in pendenza di giudizio sulla nullità del brevetto.
La presentazione del l’istanza prevista da ll’art. 79, comma 3 , d.lgs. n. 30 del 2005 è, dunque, una ulteriore facoltà per il titolare del brevetto, che assume una connotazione particolare, data dal fatto che
essa è rivolta al giudice, nel corso di un giudizio che attiene alla validità del titolo, proprio per interferire sull’esito del giudizio stesso.
È infatti evidente che, in tutte le vertenze in cui occorre accertare la validità o l’invalidità del brevetto, l ‘istanza volta alla riformulazione delle rivendicazioni determina un mutamento del thema decidendum cui le rispettive richieste ed eccezioni delle parti devono adeguarsi.
La stessa riformulazione, tuttavia, è anche un atto del processo, posto in essere nel contraddittorio delle parti, e sottoposto al controllo del giudice, che -come sopra evidenziato – ha un ruolo attivo, non certo in ordine a una sua ammissione discrezionale o alla scelta del contenuto della stessa, ma in relazione alla verifica dei requisiti di ammissibilità e validità della riformulazione.
La natura dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 79, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, come appena delineata, consente subito di delimitare l’ambito operativo della stessa all’interno d el processo.
4.1. Si deve, infatti, tenere presente che, pur potendo essere esercitata «in ogni stato e grado» del giudizio sulla nullità brevettuale, la facoltà in questione costituisce un atto di parte che, come sopra evidenziato, incide sulla materia del contendere, sicché tale potere può essere esercitato fino a quando le parti in lite non perdano la possibilità di compiere attività processuali che non siano meramente illustrative delle istanze e difese già assunte e cioè fino a quando la causa non venga rimessa in decisione.
Con particolare riferimento al giudizio di primo grado, dunque, la previsione dell’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, secondo la quale la menzionata istanza può essere presentata in ogni stato e grado del processo, va letta nel senso che il titolare del brevetto può sottoporre al giudice la riformulazione in questione nella fase introduttiva del giudizio, in quella di trattazione, in quella istruttoria ed anche in quella decisoria, ma fino a che non vengano precisate le
conclusioni definitive e la causa non venga rimessa al collegio per la decisione , come previsto dall’art. 189 c.p.c. , perché a seguito di tale atto le parti non possono fare altro che illustrare le rispettive istanze e difese, in precedenza formulate, nei modi previsti da ll’art. 190 c.p.c. (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018).
Il superamento di tale barriera è possibile solo nel caso in cui sia formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., la quale, se fondata, impone al giudice di rimettere la causa sul ruolo, per consentire la limitazione del brevetto e l’attività eventualmente conseguente nel rispetto del contraddittorio e in una condizione di parità dei contendenti.
4.2. Alle conclusioni sopra illustrate è pervenuta la giurisprudenza con riferimento ad altre ipotesi in cui sono attribuiti alle parti poteri e iniziative esperibili in ogni stato e grado del processo.
Sempre in tema di diritti di privativa industriale, questa Corte ha, ad esempio, ritenuto che la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, deve essere dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021).
Anche, in materia di querela di falso, questa stessa Corte ha più volte precisato che la previsione dell’art. 221 c.p.c., secondo cui la querela può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, con
la conseguenza che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17900 del 31/08/2011).
A identiche conclusioni questa Corte è pervenuta, con riguardo ai tempi di proposizione, in appello, della domanda di restituzione delle somme pagate nel corso di quel giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016).
4.3. Nel caso di specie, non è controverso che l’istanza ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 sia stata presentata prima che venisse tenuta (da remoto) l’udienza di precisazione delle conclusioni, sicch é non poteva ritenersi tardiva.
4.4. In conclusione, il motivo ricorso risulta fondato nei termini sopra evidenziati, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, il titolare del diritto di privativa può sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni prevista dall’ art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 in ogni stato e grado del processo ma, salvi i presupposti per la rimessione in termini, in primo grado, la relativa istanza può essere presentata fino a che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. ‘
Come sopra evidenziato, la Corte d’appello ha pure ritenuto di dover confermare la statuizione di inammissibilità dell’istanza di limitazione del 12/06/2020 , anche per un’altra ragione, affermando, in particolare, che la presentazione di tale istanza è espressione di un diritto potestativo, il quale deve, comunque, essere contemperato con il principio di ragionevole durata del processo e con la clausola generale
di buona fede anche processuale. A tal proposito, la Corte di merito ha aggiunto che «anche a trascurare il fatto che il testo del detto articolo fa riferimento alla facoltà di proporre ‘una’ riformulazione delle rivendicazioni (e non più), non può sottacersi che RAGIONE_SOCIALE nel corso del procedimento aveva già fruito di una prima istanza di limitazione, sulla quale il CTU è stato chiamato a svolgere, dopo il deposito della sua (prima) relazione, un articolato supplemento, che si è concluso con la sostanziale conferma delle soluzioni esposte in relazione al brevetto originario.»
È evidente che la Corte non ha posto a fondamento della decisione la possibilità di presentare una sola istanza ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 ( su cui vedi supra § 2.5), ma ha ritenuto che il relativo diritto dovesse soccombere in applicazione del principio di ragionevole durata del processo e della clausola generale di buona fede processuale, ritenute prevalenti, perché il Tribunale aveva già ammesso una precedente istanza di limitazione che, in sintesi, aveva comportato un impegnativo supplemento di attività istruttoria, senza condurre a un sostanziale mutamento delle conclusioni già raggiunte con riferimento al brevetto originario.
5.1. Occorre, tuttavia, ribadire che, come sopra evidenziato, la limitazione giudiziale del brevetto non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale nel consentire o meno la riformulazione ad esso sottoposta, essendo egli chiamato solo a verificare i requisiti di ammissibilità e di validità richiesti.
Tale precisazione induce ad escludere che possa essere effettuato alcun contemperamento dell’esercizio di tale diritto con il principio della ragionevole durata del processo.
5.2. In effetti, le norme processuali devono essere senza dubbio oggetto di una lettura costituzionalmente orientata, in modo tale che il processo civile sia anche un ‘giusto processo’ , dovendo pertanto
guardarsi a ll’art. 111, comma 2, Cost., nella parte in cui è stabilito che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata» .
La Costituzione ha, in particolare, recepito il principio di ragionevole durata del processo e, per suo tramite, il principio di economia processuale, che conduce a privilegiare, sempre, nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni interpretative contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).
Numerose sono le pronunce di questa Corte in cui si è fatto ricorso a tale principio.
È stato, ad esempio, affermato che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di legittimità può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5895 del 23/02/2022).
Inoltre, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., si è data numerose volte applicazione al principio della “ragione più liquida”, che impone un approccio interpretativo che operi la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., operando la decisione del ricorso per cassazione sulla base della questione
ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata senza la necessità di esaminare previamente le altre (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9370 del 16/04/2018).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, in ragione della funzione nomofilattica affidata alla S.C. dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., il giudice di legittimità ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di provvedere alla correzione della motivazione anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti di domanda erroneamente ritenuta assorbita, ma da respingere, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).
5.3. Il principio della ragionevole durata del processo, tuttavia, non può condurre ad escludere l’applicazione di norme processuali, improntate alla realizzazione degli altri valori, in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).
Non può, dunque, essere escluso, in nome del principio di ragionevole durata del processo, l’esercizio , nel processo, di poteri o facoltà, in presenza dei presupposti legittimanti, la cui ammissione non sia assoggettata ad una valutazione discrezionale del giudice, anche se tale esercizio comporta un allungamento dei tempi di giudizio.
5.4. Diverso è il discorso quando tali poteri e facoltà siano esercitati in violazione del principio di buona fede processuale.
Com’è noto, questa evenienza ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, oltre che dei principi di
lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007; Cass., Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13997 del 22/05/2023; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 17/03/2021; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013).
Questa Corte ha più volte fatto ricorso alla nozione di abuso del processo nella materia fallimentare, ritenendo che la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore, non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è da ritenere inammissibile, in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8982 dell’8/03/2021; Cass., Sez. 1, n. 30539 del 26/11/2018; Cass., Sez. 1, n. 25210 dell’11/10/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5677 del 07/03/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 14/02/2017; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13997 del 22/05/2023).
In applicazione dello stesso principio, questa stessa Corte ha escluso che il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, possa frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007 e, da ultimo, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018).
Nella stessa ottica, questa medesima Corte ha affermato che il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l’obbligo di correttezza, che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l’adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile la domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 17/03/2021).
5.5. Ovviamente la sussistenza d ell’ abuso del processo va ravvisata in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso dell ‘atto compiuto, in quanto destinato a raggiungere finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali è stato previsto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013).
5.6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la dichiarazione di inammissibilità della istanza ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, presentata il 12/06/2020 in primo grado, ritenendo la necessità di contemperare il diritto ad essa sotteso con il principio di ragionevole durata del processo e con la clausola di buona fede processuale, dando, a tal fine, rilievo al fatto che era stata già ammessa una precedente limitazione, la quale aveva portato un dispendo di attività processuale, senza condurre ad una sostanziale modificazione delle conclusioni peritali riferite al brevetto originario.
È tuttavia evidente che un tale contemperamento, con riferimento al principio di economia processuale, in sé considerato, non poteva essere compiuto, perché, come già evidenziato, la norma non attribuisce al giudice un potere discrezionale di ammissione al l’ esercizio
della facoltà prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2003, essendo egli tenuto solo a verificare i requisiti richiesti per il suo esercizio.
L’ esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo, che induce ad impostare il giudizio secondo criteri di economia processuale, non può condurre ad escludere l’esercizio d ella facoltà prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2003 , a meno che quest’ultima non risulti es pletata in violazione del dovere di buona fede processuale, e cioè non si riveli costituire espressione di un abuso del processo, in quanto finalizzata a raggiungere finalità eccedenti e ulteriori, con l’effetto di ritardare inutilmente i tempi di giudizio , sulla base di elementi dai quali emerga, in modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della stessa.
In tale ottica, avrebbe potuto avere rilievo, ad esempio, la presentazione davanti al Tribunale di una ennesima istanza di limitazione del tutto identica a quella in precedenza formulata e ammessa, ovvero la sottoposizione al giudice di riformulazioni generiche, incomprensibili e, dunque, non valutabili.
La Corte si è, invece, soffermata sulla valutazione di aspetti esterni all’istanza in esame, ricordando che aveva già dato spazio a una prima limitazione che non aveva portato a significativi risultati, ma non ha considerato le caratteristiche dell’istanza e, pertanto, nessuna valutazione in ordine alla contrarietà a buna fede della stessa ha potuto validamente compiere.
5.7. Il conclusione il motivo di ricorso risulta fondato, nei termini appena evidenziati, in applicazione del seguente principio:
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà attribuita al titolare di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, non è sottoposta a un vaglio discrezionale del giudice, che è chiamato
solo a verificarne i presupposti, sicché non può essere esclusa per ragioni di economia processuale, a meno che non risulti esercitata in violazione del dovere di buona fede processuale, e cioè non risulti espressione di un abuso del processo, in quanto finalizzata a raggiungere finalità eccedenti e ulteriori, con l’effetto di ritardare inutilmente i tempi di giudizio, sulla base di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della stessa. ‘
6. Come già illustrato, la Corte territoriale non ha accolto neppure l ‘istanza ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, comunque reiterata in sede di gravame, rilevando che, nel riproporla, la RAGIONE_SOCIALE non aveva evidenziato argomenti specifici e diversi rispetto a quelli già esaminati dal CTU e dal Tribunale, «così palesando il carattere meramente strumentale di tale richiesta e dell’interesse ad essa sotteso, da riguardare come extrema ratio funzionale al tentativo di salvaguardare, se pur mediante ulteriori limitazioni, un titolo brevettuale già dichiarato in larga misura nullo. Il che induce, altresì, a condividere il rilievo per il quale il giudizio di merito brevettuale dovrebbe, almeno di norma, caratterizzarsi come mezzo di accertamento della validità della privativa, piuttosto che come luogo ove quest’ultima effettivamente si costituisce.»
In sintesi, l ‘assenza di specifiche argomentazioni poste a sostegno della istanza reiterata in appello è stata ritenuta la dimostrazione della strumentalità della stessa alla finalità di salvaguardare, sia pure con limitazioni il brevetto, per la gran parte già dichiarato nullo dal primo giudice.
6.1. Si deve, però, evidenziare che l ‘ art. 79, comma 3, d.lgs. cit. non prevede che il titolare di brevetto debba accompagnare l ‘istanza volta alla limitazione del brevetto con argomentazioni poste a suo
sostegno, sicché da tal circostanza non possono farsi derivare conseguenze significative.
Inoltre, e il rilievo è dirimente, la finalità di salvaguardare il brevetto, sia pure con limitazioni, lungi dal rappresentare uno sviamento della funzione propria della limitazione brevettuale in corso di causa, suscettibile di essere stigmatizzata quale abuso del relativo potere, esprime la legittima ragione giustificatrice dell ‘istituto in esame, che lascia al titolare del brevetto la facoltà di decidere, in ogni stato e grado del giudizio relativo alla nullità del titolo, le rivendicazioni da riformulare per mantenere, sia pure limitata, la privativa.
È, pertanto, evidente che la presentazione della relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto è stato già dichiarato in parte nullo dal primo giudice, non costituisce un uso non consentito della corrispondente facoltà, ma un’esplicazione della stessa in perfetta coerenza con le finalità per cui è prevista.
6.2. Anche in questo caso, dunque, il motivo deve essere accolto, in applicazione del seguente principio:
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 è stabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare la privativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifiche alle rivendicazioni che devono essere compiute, sicché la presentazione della relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto sia stato già dichiarato in parte nullo dal primo giudice, non costituisce un uso non consentito di tale facoltà, ma un’ esplicazione della stessa in piena coerenza con le finalità per cui è prevista. ‘
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi:
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, il titolare del diritto di privativa può sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 in ogni stato e grado del processo ma, salvi i presupposti per la rimessione in termini, in primo grado, la relativa istanza può essere presentata fino a che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.’
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà attribuita al titolare di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, non è sottoposta ad un vaglio discrezionale del giudice, che è chiamato solo a verificarne i presupposti, sicché non può essere esclusa per ragioni di economia processuale, a meno che non risulti esercitata in violazione del dovere di buona fede processuale, e cioè non risulti espressione di un abuso del processo, in quanto finalizzata a raggiungere finalità eccedenti e ulteriori, con l’effetto di ritardare inutilmente i tempi di giudizio, sulla base di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della stessa. ‘
‘In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 è stabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare la privativa, sia pure con limitazioni, individuando esso stesso le modifiche alle rivendicazioni che devono essere compiute, sicché la presentazione della relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto sia stato già dichiarato in parte nullo in primo grado, non costituisce un uso non consentit o di tale facoltà, ma un’esplicazione della stessa in piena coerenza con le finalità per cui è prevista. ‘
La sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti sopra indicati, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie l’unico motivo di ricorso e cassa, nei limiti sopra indicati, la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile