Licenziamento Ritorsivo: La Cassazione Conferma la Nullità per Vendetta Personale
Il licenziamento ritorsivo rappresenta una delle patologie più gravi del rapporto di lavoro, poiché maschera dietro una parvenza di legittimità un intento punitivo del datore di lavoro verso un comportamento legittimo del dipendente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, confermando la nullità di un recesso motivato da dissapori personali e familiari, anche quando formalmente giustificato da ragioni oggettive. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Conflitto Familiare Sfocia in Tribunale
La vicenda vede contrapposti un lavoratore e una società di abbigliamento gestita dal fratello, di cui era socio di maggioranza. Il lavoratore non era solo un dipendente con mansioni di commesso, ma anche il proprietario dei locali in cui si svolgeva l’attività commerciale.
A seguito di dissapori tra i due fratelli, il lavoratore, in qualità di locatore, ha intimato lo sfratto alla società del fratello. Poco dopo, la società ha proceduto al suo licenziamento, adducendo un giustificato motivo oggettivo: la necessità di ottimizzare le risorse e i costi aziendali. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la vera causa non fosse economica, ma una ritorsione diretta per la questione dello sfratto.
L’Iter Giudiziario: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
Il percorso giudiziario è stato altalenante. In una prima fase, il Tribunale ha dato ragione al lavoratore, ritenendo insussistente il motivo oggettivo e fondato il carattere ritorsivo del recesso. In sede di opposizione, tuttavia, lo stesso Tribunale ha cambiato orientamento, considerando legittimo il licenziamento e la scelta del dipendente da licenziare.
La Corte d’Appello, investita del reclamo del lavoratore, ha ribaltato nuovamente la decisione. I giudici di secondo grado hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, riconoscendone la natura puramente ritorsiva. La Corte ha quindi condannato la società al pagamento di un’indennità sostitutiva della reintegra (pari a 15 mensilità, su opzione del lavoratore), oltre ai contributi previdenziali e accessori.
La Prova del licenziamento ritorsivo
La decisione della Corte d’Appello si è basata su un’attenta valutazione degli elementi indiziari. Sebbene il datore di lavoro avesse presentato una motivazione economica, i giudici hanno ritenuto che il vero motore del recesso fosse il grave dissidio personale tra i fratelli, culminato nell’azione di sfratto. La stretta successione temporale tra l’intimazione dello sfratto e la comunicazione del licenziamento è stata considerata un indizio grave, preciso e concordante, sufficiente a provare, per presunzioni, l’intento vendicativo del datore di lavoro.
Le Motivazioni della Decisione
La società ha presentato ricorso in Cassazione, articolando sei distinti motivi di doglianza. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile.
Il punto centrale della decisione della Cassazione non risiede tanto nel merito della questione (ovvero se il licenziamento fosse o meno ritorsivo), quanto in un aspetto prettamente procedurale. La Corte ha rilevato che la società ricorrente aveva mescolato e sovrapposto, in modo confuso, diversi mezzi di impugnazione. In particolare, aveva contestato sia la violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) sia il vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) per le medesime questioni.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione ritiene inammissibile un simile modo di formulare il ricorso, poiché costringerebbe i giudici di legittimità a un compito non loro: quello di estrapolare e dare forma giuridica alle censure, distinguendo ciò che attiene alla violazione di legge da ciò che riguarda la valutazione dei fatti. Contestare la violazione di legge presuppone che i fatti siano stati accertati correttamente, mentre criticare la motivazione significa proprio rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La sovrapposizione di questi profili rende il ricorso inidoneo a essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Pur non entrando nel merito, la declaratoria di inammissibilità da parte della Cassazione rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, il principio affermato è chiaro: un licenziamento, sebbene supportato da una motivazione oggettiva apparentemente plausibile, è nullo se si dimostra che la vera e unica ragione determinante è la vendetta o la ritorsione del datore di lavoro.
Questa pronuncia rafforza la tutela del lavoratore contro abusi di potere e sottolinea l’importanza della prova per presunzioni in questi contenziosi. Il giudice di merito ha il potere di valutare tutti gli indizi (come la tempistica, il contesto dei rapporti personali, l’assenza di reali difficoltà economiche) per smascherare un licenziamento ritorsivo. Per le aziende, ciò significa che la gestione dei rapporti di lavoro, specialmente in contesti conflittuali, deve essere improntata alla massima trasparenza e correttezza, poiché una motivazione fittizia può essere scoperta e sanzionata duramente.
Quando un licenziamento può essere considerato ritorsivo?
Un licenziamento è considerato ritorsivo quando la vera e unica causa determinante del recesso non è un motivo oggettivo o disciplinare, ma una reazione illecita del datore di lavoro a un comportamento legittimo del dipendente, configurandosi come una vendetta o rappresaglia. Nel caso di specie, il licenziamento è stato visto come una ritorsione per l’azione di sfratto intrapresa dal lavoratore.
Come si può provare un licenziamento ritorsivo se il datore di lavoro adduce una motivazione lecita?
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, ovvero elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il giudice di merito valuta l’insieme delle circostanze, come la stretta successione temporale tra il comportamento del lavoratore e il licenziamento, e i rapporti conflittuali tra le parti, per determinare se la motivazione ufficiale sia solo un pretesto per nascondere l’intento ritorsivo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’azienda inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio procedurale. L’azienda ha mescolato e sovrapposto in modo confuso motivi di ricorso tra loro incompatibili, come la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione sui fatti. Questa modalità di redazione del ricorso è vietata perché impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20538-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 3168/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 809/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Licenziamento ritorsivo
R.G.N. 20538/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/11/2024
CC
RILEVATO CHE
- la Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo in quanto ritorsivo il licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE NOME e condannava la società al pagamento di indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento (decorrente dal 17.1.2019) al febbraio 2020, al versamento dei contributi previdenziali, al versamento dell’indennità sostitutiva della reintegra (a seguito di opzione del lavoratore esercitata, appunto, nel febbraio 2020) pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
- per quanto qui rileva, le domande di NOME COGNOME (fratello di NOME COGNOME, socio di maggioranza della società NOME, esercente attività di vendita di abbigliamento, e ivi impiegato come commesso) di accertamento dell’insussistenza del motivo oggettivo a base del recesso (ottimizzazione delle risorse e dei costi al fine di una più efficiente ed economica gestione dell’impresa e impossibilità di avvalersi dell’opera del dipendente in altro settore aziendale) e di accertamento della sussistenza di motivo ritorsivo illecito determinante (per dissapori tra i fratelli in occasione dello sfratto intimato da NOME, proprietario dei locali, alla società di NOME, appunto dai locali del negozio da questa gestito) erano state ritenute fondate dal Tribunale con ordinanza in esito alla fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012; in sede di opposizione, invece, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo dedotto e legittima l’individuazione del lavoratore licenziato tra i dipendenti comparabili; la Corte d’Appello accoglieva il reclamo del lavoratore (con esito corrispondente all’ordinanza opposta);
- avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, con sei motivi; resiste NOME COGNOME con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
-
con il primo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto rilevante per la risoluzione della controversia, nonché errore in procedendo per mancata applicazione dell’art. 4 d. lgs. n. 150/2011, in relazione al rito azionato e alle domande proposte;
-
con il secondo motivo, deduce (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione e travisamento della prova perché erroneamente supposta; violazione del principio della necessaria inattendibilità dei testi Fondi e Re; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio; errata e insufficiente valutazione delle prove; assenza del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., correlati all’art. 409 c.p.c., e degli artt. 2094, 2727, 2729 c.c., dell’art. 2697 e dell’art. 2103 c.c., non avendo il giudice del merito valutato la ricorrenza dei criteri stabiliti per la subordinazione e in particolare l’assoggettamento al potere direttivo datoriale;
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con il terzo motivo, deduce (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2110, 2119,
2729 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 223/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore COGNOME NOME sul presupposto che la lavoratrice COGNOME NOME sarebbe stata impropriamente tutelata dal periodo di comporto, ovvero che la lavoratrice NOME COGNOME, sarebbe stata garantita da un contratto/ stage a tempo determinato.
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con il quarto motivo, deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione e travisamento della prova perché inesistente o erroneamente supposta; assenza del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in relazione all’inserimento nell’organizzazione aziendale di una figura maschile senza riscontro; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione e travisamento della prova perché erroneamente supposta; assenza del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in relazione a una presunta liquidazione attraverso il versamento di una somma incentivante;
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con il quinto motivo, deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione e travisamento della prova perché erroneamente supposta; assenza del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in relazione a una supposta e non provata ritorsività;
-
con il sesto motivo, deduce (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c. e dell’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970 per avere
la Corte territoriale omesso di considerare la rinuncia alla domanda di reintegra per effetto dell’opzione per l’indennità sostitutiva, provvedendo alla condanna al versamento della stessa benché già pagata dalla società;
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il ricorso è complessivamente inammissibile;
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osserva il Collegio, con riguardo al primo, secondo, terzo e sesto motivo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei sotto profili incompatibili finisce con il rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011, n. 3397/2024);
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con riguardo al quarto e quinto motivo, si osserva che non è integrata nel caso in esame la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della
norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
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le censure in esame si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023);
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parimenti, il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023);
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deve essere precisato che non vanno confuse l’esecuzione provvisoria della sentenza e la condanna in appello, sicché
quest’ultima non rappresenta una duplicazione di un pagamento già eseguito, ma la sua conferma, con esclusione del diritto alla ripetizione;
le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo il regime della soccombenza; con segue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 novembre