Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10131-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, DIEGO DIRUTIGLIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 973/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 155/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
NOME COGNOME, premesso di essere dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 16 gennaio 2017 e di essere stata formalmente inquadrata come dirigente, adiva il Giudice del lavoro per far accertare la natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento in data 18 dicembre 2018 intimatole dalla società datrice e comunque l’assenza della causale allegata a tal fine, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di legge; in subordine, ove avesse dovuto riscontrarsi la corrispondenza della categoria di appartenenza con le mansioni svolte, ha chiesto, previo accertamento della ingiustificatezza del recesso, la corresponsione dell’indennità supplementare di fonte pattizia;
il giudice di primo grado dichiarava la ingiustificatezza del licenziamento e condannava la società al pagamento della indennità supplementare come in dispositivo determinata;
la Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato integralmente la originaria domanda condannando la COGNOME alla restituzione di quanto nelle more percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha escluso la sussistenza del dedotto motivo ritorsivo/discriminatorio, la natura solo pseudo dirigenziale delle mansioni svolte e rilevato che alla stregua delle emergenze in atti risultava dimostrato il progettato riassetto organizzativo posto a base del recesso datoriale;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’avvenuta confessione della natura ritorsiva del licenziamento, secondo quanto riferito alla COGNOME dalla superiore gerarchica al momento della comunicazione del licenziamento in ordine alle effettive ragioni del recesso datoriale, non coincidenti con quelle espresse nella lettera di recesso datoriale ma legate, in realtà, ad una situazione conflittuale determinata dall’atteggiamento indipendente della lavoratrice, atteggiamento non gradito alla superiore e ai suoi diretti riporti; evidenzia che la circostanza del colloquio risultava ammessa dalla società nella memoria di costituzione di primo grado così come l’esistenza della denunziata situazione conflittuale aveva trovato riscontro anche nella prova orale;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla natura impiegatizia e non dirigenziale del rapporto di lavoro. Nello sviluppo del motivo si sostiene la sostanziale omessa motivazione circa le ragioni per le quali è stata affermata la natura dirigenziale delle mansioni svolte e si richiamano una serie di circostanze, che si assumono ammesse dalla società ed emergenti dalla prova orale, che concorrerebbero a delineare una sostanziale assenza di autonomia nella gestione del personale del Settore Segnalamento in capo alla COGNOME, in contrasto con la qualifica dirigenziale dalla stessa rivestita;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro con
riferimento al requisito della necessaria e specifica motivazione della lettera di licenziamento; tale lettera risultava carente alla luce dell’ammissione datoriale che essa conteneva un’esplicitazione solo parziale dei motivi di licenziamento;
il primo motivo di ricorso è inammissibile; la sentenza di secondo grado, pronunziando sull’appello della lavoratrice e sull’appello della società, ha confermato la valutazione di prime cure in punto di non ritorsività del recesso datoriale. La deduzione di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. risulta pertanto preclusa ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ.; secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto;
5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili; innanzitutto, venendo in rilievo, anche in relazione alla conferma della natura dirigenziale delle mansioni della COGNOME, un’ipotesi di <>: sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la preclusione alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. già evidenziata nel paragrafo precedente ove, come nel caso di specie, non sia dimostrato che le ragioni di fatto alla base della decisione di primo e di secondo grado sono diverse; in secondo luogo, le circostanze della prova orale o emergenti dagli atti di causa, asseritamente dimostrative della natura non dirigenziale del rapporto in oggetto, sono evocate senza
il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c.; neppure sussiste, infine, la denunziata carenza di motivazione con riferimento all’accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte dalla COGNOME avendo la sentenza impugnata, sia pure in maniera sintetica, fatto riferimento a tal fine all’elemento del numero di dipendenti coordinato dalla lavoratrice quale riferito in ricorso per inferirne in via presuntiva lo svolgimento effettivo di mansioni dirigenziali;
il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la questione del contenuto generico della lettera di licenziamento non è stato specificamente trattato dalla sentenza impugnata di talché, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese di lite ed al pagamento a carico della ricorrente, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20