Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6980-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 835/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 409/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che in sede di opposizione aveva respinto la sua domanda con la quale aveva impugnato il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla RAGIONE_SOCIALE presso cui lavorava come liquidatore nell’ufficio sinistri di Cosenza, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello ha innanzitutto condiviso per relationem le motivazioni del giudice di prime cure, ritenute corrette dal punto di vista logico e giuridico, posto che avevano inquadrato la situazione fattuale in coerenza alle emergenze processuali ed avevano effettuato una compiuta ricostruzione degli oneri della prova in capo alle parti.
Il primo giudice, confermando l’esito della fase sommaria, aveva ritenuto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore ravvisando una sua condotta fuori da ogni cautela professionale tale da integrare un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Dall’esame della documentazione risultava infatti che il lavoratore avesse proceduto alla liquidazione di danni per i quali era maturato il termine di prescrizione, senza acquisire le idonee lettere interruttive, senza alcuna segnalazione all’ufficio antifrode dei sinistri che presentavano sospetti evidenti e non mere illazioni, in particolare, quelli in cui la richiesta risarcitoria era stata presentata a distanza di un rilevante lasso di tempo dal sinistro, che le giustificazioni risultavano flebili e inidonee ad inficiare il quadro probatorio a suo carico; risultava altresì provato che il ricorrente non aveva compiuto i dovuti controlli sulla documentazione presente in atto ai fini della liquidazione.
La Corte d’appello ha quindi ribadito l’esistenza dei fatti addebitati, imputabili quantomeno a grave negligenza del lavoratore nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ha pure chiarito che l’attività istruttoria non era stata ammessa dal giudice di primo grado perché le richieste articolate erano irrilevanti o inammissibili (riguardavano prevalentemente circostanze o non contestate specificamente o già provate documentalmente o non rilevanti ai fini del decisum o comunque non comprovabili con testimoni).
Inoltre, gli atti che il reclamante intendeva acquisire ai sensi dell’articolo 210 c.p.c. erano autonomamente producibili, ragione per cui era stata correttamente denegata la relativa richiesta anche per il carattere esplorativo della stessa istanza di esibizione a norma dell’articolo 210 c.p.c. che non poteva in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova.
Il ricorrente in base al manuale delle procedure liquidate era tenuto ad una corretta gestione del proprio ‘cruscotto scadenziario’ e cioè ad uno specifico strumento informativo dove assumeva particolare rilievo l’attività di otticazione della documentazione relativa ai sinistri; pertanto il reclamante era tenuto ad ‘otticare’ ogni documento che giustificasse la definizione e la liquidazione del sinistro affidatogli.
Ha pure aggiunto la Corte che l’azienda aveva dato in ogni caso, più volte, la sua disponibilità alla consultazione dei fascicoli presso la propria sede ma era stato il ricorrente, a fronte della volontà aziendale di consentire l’accesso all’azienda e la consultazione dei fascicoli, a decidere di non avvalersi di tale facoltà e continuare a dedurre, anche in sede di giustificazione, di non potersi adeguatamente difendere per l’impossibilità di ricordare tutti i sinistri a suo carico; e ad
insistere sulla pretesa di estrarre copia di tutto, senza specificare i documenti necessari alla sua difesa.
Inoltre, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi era ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emergeva in ragione della esigenza di replicare le difese altrui che in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio avessero modificato l’ampiamento probatorio.
L’acquisizione documentale poteva essere disposta d’ufficio anche su sollecitazione di parte, solo se i documenti risultavano indispensabili per la decisione cioè erano necessari per integrare in definizione una pista probatoria concretamente emersa.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ex articolo 360 comma n. 4 c.p.c. perché la sentenza aveva richiamato espressamente per relationem le motivazioni della sentenza di primo grado, senza contenere alcuna valutazione critica delle censure mosse dal COGNOME e doveva essere pertanto considerata nulla in quanto viziata da motivazione apparente e comunque non sufficientemente esaustiva delle ragioni della decisione finale di rigetto.
1.1.- Il motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 21443 del 06/07/2022 , sentenza n.
9830 del 11/04/2024) la motivazione per relationem pienamente ammissibile.
Inoltre nel caso in esame la sentenza impugnata contiene una ampia ed esaustiva motivazione, anche autonoma, delle ragioni del decisum che si confrontano con i motivi di impugnazione sollevati con l’atto di reclamo.
In ogni caso, non può essere ravvisato il vizio di motivazione sollevato, posto che nell’attuale regolamentazione del giudizio di cassazione il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 5, legge 604/1966 e delle comuni massime di esperienza. Violazione dell’articolo 24 Cost. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. avendo la sentenza d’appello, come quella di primo grado richiamata per relationem , deciso la causa in violazione delle regole legali in materia di onere della prova in quanto avevano ritenuto come dimostrate le condotte addebitate al ricorrente sulla base delle mere affermazioni della società datrice di lavoro e in assenza di fonti di prova che confermassero l’effettività di tali condotte. Sempre per effetto del medesimo errore la decisione aveva rifiutato l’ingresso delle prove richieste dal lavoratore ritenendole superflue laddove le stesse erano indirizzate a provare fatti incompatibili con le asserzioni della società datrice di lavoro.
Il motivo è privo di fondamento. Anzitutto perché la Corte d’appello ha sostenuto che gli addebiti mossi al ricorrente erano
comprovati non già sulla base di mere affermazioni, bensì attraverso l’esame della documentazione acquisita al giudizio per come valutata in sede sommaria, in sede di opposizione ed in quella di reclamo.
Inoltre, la Corte ha rilevato che le prove richieste dal ricorrente non erano ammissibili perché dirette prevalentemente a dimostrare circostanze non contestate specificamente o già provate documentalmente o non rilevanti ai fini del decidere o comunque non comprovabili con prova testimoniale.
Il ricorrente non ha neanche adeguatamente censurato tali esaustive affermazioni e non ha nemmeno trascritto le circostanze di prova al fine di dimostrare la decisività delle medesime istanze probatorie, limitandosi a censurare un’insussistente difetto di motivazione; mentre, come già detto, la motivazione della sentenza impugnata non può certo dirsi apparente.
3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione dell’articolo 2944 c.c. e dell’articolo 420, comma 5 c.p.c. ex articolo 360 n. 3 c.p.c. Travisamento dei fatti relativi al thema probandum atteso che per effetto di un’errata individuazione del tema della prova, la Corte d’appello ha negato la possibilità di provare a mezzo di testimoni l’avvenuta interruzione della prescrizione ponendosi in dichiarato contrasto con l’insegnamento di legittimità che invece ritiene pienamente ammissibile la prova orale in materia.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che non trascrive l’istanza di prova, il provvedimento della Corte e non consente di individuare i fatti processuali sottoposti a censura.
Secondo la Corte le istanze di prova non erano state ammesse correttamente dal giudice di primo grado perché le richieste articolate riguardavano prevalentemente circostanze non contestate specificamente o già provate documentalmente o
non rilevanti ai fini del decisum o comunque non comprovabili con testimoni (come per gli atti interruttivi della prescrizione di singoli sinistri pensionati, oggetto di contestazione disciplinare, che parte reclamante intendeva provare con la testimonianza degli avvocati dei danneggiati, patrocinatori nei suddetti sinistri, demandando ad essi la valutazione della idoneità di atti interruttivi, e che invece, se esistenti, la parte avrebbe potuto recuperare anche presso i medesimi avvocati ed depositarne copia in giudizio).
Il ricorrente nulla deduce di specifico su ciascuna di tali autonome rationes decidendi limitandosi ad affermazioni di carattere generico; e non dimostra la decisività delle censure anche in merito alla questione della prescrizione, posto che la prova testimoniale in materia di prescrizione postula comunque la prova dell’atto scritto di messa in mora avente efficacia interruttiva, potendo al più essere ammessa solo ai fini della prova della spedizione e ricezione (v. Cass. ordinanza n. 14836 del 04/09/2012, sentenza n. 24540 del 20/11/2009)
4. – Con il quarto motivo si sostiene la violazione degli articoli 421 e 137 c.p.c. ex articolo 360 n. 4 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la produzione di documenti proveniente da terzi ed acquisiti dalla parte solo dopo la prima udienza di trattazione, depositati dal lavoratore dopo l’introduzione della controversia, il cui contenuto sarebbe stato sicuramente rilevante ai fini della decisione.
Anche tale censura è generica e non idonea ad inficiare la correttezza della decisione, posto che i giudici di merito hanno qualificato anzitutto come generiche ed irrilevanti le deduzioni di prova e tardivi i documenti prodotti successivamente al deposito degli atti introduttivi, in mancanza dei requisiti per l’attivazione dei poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c.
Si tratta di una decisione in linea con le norme processuali e che non è adeguatamente censurata, posto che il motivo di ricorso mira in sostanza al riesame della valutazione effettuata dai giudici, senza nemmeno confrontarsi con le plurime rationes contenute nella sentenza; atteso che, come già detto, la Corte d’appello, sulla scorta di quanto affermato dal giudice di primo grado, non ha ammesso le prove in quanto ritenute generiche, inammissibili e tardive.
Non sussiste neppure alcuna violazione dell’art. 421 c.p.c. non essendo chiaro in merito a quali temi dovesse esercitarsi tale potere officioso, il quale, postula l’esistenza di idonee piste probatorie che i giudici di merito non hanno ritenuto esistenti ed il cui esercizio è di per sé discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 14923/24).
Ovviamente il lavoratore licenziato, come ogni altra parte processuale, ha il diritto di addurre propri argomenti difensivi e di chiedere di provare fatti e circostanze, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle regole del processo e veicolando le censure del ricorso per cassazione in modo rituale. 5.- Alla stregua di tali premesse il ricorso deve essere quindi complessivamente rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.9.2024.