Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30663 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26054-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la
Oggetto
LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012
R.G.N. 26054/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1651/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/08/2020 R.G.N. 1727/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado di rigetto (in sede di opposizione, a sua volta con conferma dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria ai sensi dell’art. 1, co. 48 ss., legge n. 92/2012) dell’impugnativa del licenziamento irrogatogli da RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente quale quadro direttivo, il 29/9/2017 a seguito di procedimento disciplinare;
per quanto qui rileva, in sintesi, la Corte distrettuale:
-ha osservato, in fatto, che la banca aveva richiamato il dipendente in data 29/2/2016 per non aver dato immediata notizia del suo coinvolgimento in vicenda penale;
-detta vicenda si era sviluppata con il rinvio a giudizio del medesimo per il reato di estorsione, con condanna in primo grado e assoluzione in appello perché il fatto non sussiste;
-la contestazione disciplinare che aveva condotto all’intimazione dell’impugnato licenziamento aveva avuto per oggetto una serie di comportamenti, contestati a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi, connessi a importanti finanziamenti ottenuti dalla banca da un imprenditore nel 2010, comportamenti emersi dopo alcuni anni in coincidenza con problematiche dell’imprenditore stesso;
-al dipendente, specificamente, era stato contestato di aver ricevuto da tale imprenditore un assegno di € 24.000 per un contratto di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, di cui egli era presidente, senza aver comunicato alla banca di rivestire tale carica e di avere l’operatività sul conto corrente della società sportiva presso la stessa banca, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, con il codice etico del gruppo e con specifiche previsioni del CCNL, in conflitto di interessi e con danno di immagine dell’istituto di credito;
la Corte distrettuale, in diritto, ha ritenuto disciplinarmente rilevante ed idonea a fondare il recesso datoriale la condotta addebitata di accettazione di una somma da parte di imprenditore finanziato dalla banca, quantunque in forza di un valido contratto di sponsorizzazione, in connessione con il finanziamento concesso dalla banca all’ imprenditore, ancorché non integrante il reato di estorsione contestato per assenza di violenza o minaccia, valutando la ricezione della relativa somma da parte del dipend ente dopo l’erogazione del mutuo in violazione dei principi di lealtà e correttezza dei funzionari del settore bancario;
per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con 8 motivi; resiste la banca con controricorso; entrambe le
parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360, n. 4, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 652 e 653 c.p.p.: sostiene che la Corte d ‘ Appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base della sentenza penale di assoluzione con incoerenti, contrastanti e contraddittori apprezzamenti delle risultanze dell’identico fatto storico valutato difformemente in sede penale, con utilizzo di argomentazioni inidonee a far comprendere la ratio decidendi ;
il motivo non è fondato;
non ricorre il denunciato error in procedendo , posto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019);
4. la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’autonomia, in generale e nel caso concreto, della contestazione disciplinare da parte dell’istituto di credito e
della sua valutazione in sede giudiziale civile rispetto alla valutazione in sede giudiziale penale sulla sussistenza di reato, nel caso in esame esclusa in base a sentenza passata in giudicato;
5. quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l’automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005);
6. nel caso in esame, inoltre, la contestazione disciplinare e il licenziamento non sono riferibili al medesimo fatto storico e per il reato di estorsione, ma riguardano la violazione di doveri deontologici, collegati alla posizione del dipendente, per l’acce ttazione (con incasso diretto dell’assegno) di rilevante somma da parte di imprenditore in rapporti commerciali con la banca e per la gestione diretta di un contratto di sponsorizzazione, senza aver comunicato alla banca di essere presidente della società sportiva beneficiaria del contratto e gestendo altresì direttamente il conto corrente della società sportiva;
7. tali condotte sono indipendenti dal reato di estorsione in danno di terzi, pacificamente escluso nella competente
sede penale, ma attengono direttamente ai doveri di lealtà e fedeltà caratterizzanti i rapporti tra datore e lavoratore;
8. in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; in proposito, questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020);
9. a tali principi risulta conforme la sentenza impugnata, che ha valutato la violazione in concreto dei doveri deontologici, di comunicazione e di divieto di conflitto d’interessi, idonea a integrare giusta causa di licenziamento.
10. deve anche rilevarsi che non trovano diretta applicazione nel caso in esame gli artt. 652 e 653 c.p.p., non costituendo il presente giudizio (di lavoro per impugnazione di licenziamento) un giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato dal reato di estorsione contestato in sede penale, né presentando il datore di lavoro connotazioni pubblicistiche;
11. con il secondo motivo (art.360, n. 4, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione degli artt. 24 Cost., 7 legge n. 300/1970, 50 CDFUE, 4 Protocollo 7 CEDU, 324 c.p.c., 2909 c.c., 649 c.p.p.: sostiene improcedibilità/nullità del procedimento disciplinare e dei relativi giudizi di merito, poiché gli stessi avrebbe dovuto arrestarsi al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale di assoluzione, previo accertamento dell’identità del fatto storico, dovendo assimilarsi la sentenza penale di assoluzione a giudicato esterno;
12. il motivo non è fondato;
13. si è sopra evidenziata (§§ 5-7) la piena operatività nel caso in esame del principio di autonomia dei procedimenti penale e disciplinare, non trattandosi del medesimo fatto storico, ma della valutazione in sede disciplinare di violazioni deontologico-funzionali (non integranti il reato di estorsione, ma) integranti giusta causa di licenziamento, in base alla sussunzione nella clausola generale di cui all’art. 2119 c.c. accertata nel merito in conformità agli standard sociali;
14. non è, dunque, configurabile giudicato esterno tra assoluzione in sede penale dal reato di estorsione in danno di terzi e giudizio sull’impugnativa di licenziamento disciplinare per ragioni collegate ai doveri di lealtà e fedeltà nei confronti del datore di lavoro, né, di conseguenza, è pertinente il
richiamo al principio del ne bis in idem tra procedimento penale e procedimento disciplinare in rapporto di lavoro privatistico, per la diversa area di interessi in gioco e in bilanciamento;
15. con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 2105 e 2106 c.c. e 34 CCNL settore creditizio 8.12.2007: impugna il capo di sentenza con cui la Corte distrettuale ha accertato l’obbligo, per il lavoratore, di comunicare al datore l’assunzione di cariche estranee al rapporto di lavoro e l’omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’assunzione della carica di legale rappresentante di società sportiva, nonché il mancato accoglimento dell’eccezione di tardivi tà della contestazione;
16. il motivo non è fondato;
osserva il Collegio, in primo luogo, che un ordine di servizio della banca costituisce un atto privato, e che la contestazione della sua interpretazione nelle fasi di merito rappresenta un mero dissenso motivazionale, non trattandosi di interpretazione censurabile in sede di legittimità, in quanto congrua e logica;
18. in secondo luogo, la Corte distrettuale ha chiaramente sottolineato la differenza tra la qualità di membro di società sportiva, esclusa da qualsivoglia obbligo di comunicazione, da quella di presidente, valutata come foriera di conflitto di interesse in relazione alla gestione di contratti di sponsorizzazione e del conto-corrente;
costituisce, poi, valutazione riservata al giudice del merito l’apprezzamento in concreto del rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione, principio da intendersi in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che
possono cagionare il ritardo, quali la conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, il tempo necessario per l’accertamento, la complessità della struttura organizzativa dell’impresa (v. Cass. n. 281/2016, n. 16841/2018, n. 29332/2022);
20. con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), parte ricorrente denuncia omessa ammissione di un mezzo di prova testimoniale, che avrebbe precluso al lavoratore la possibilità di fornire la prova dell’intervenuta comunicazione verbale dell’assunzione della carica di presidente nell’RAGIONE_SOCIALE ;
21. il motivo è inammissibile;
22. la Corte d’Appello ha confermato sul punto le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360 c.p.c.; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al l’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021);
23. nel caso in esame, va rammentato che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348-ter (ora art. 360, comma 4, c.p.c.), con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare
la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); è, appunto, quanto avvenuto nel caso in esame, in cui non si rileva la prospettata differenza sostanziale in materia di prove ammissibili tra primo (in due fasi) e secondo gr ado, ma l’identica valutazione , seppur espressa in termini diversi e con argomenti ulteriori (anche attesa l’integrale conferma in appello della sentenza di primo grado);
24. con il quinto motivo (artt. 360, n. 3, c.p.c.) viene dedotta violazione degli artt. 35 CCNL settore creditizio 12.2.2005 e 41, comma 1, CCNL 19.1.2012: si assume errata individuazione del momento in cui sorge in capo al lavoratore l’obbligo informativo in caso di procedimento penale a suo carico;
25. il motivo non è fondato, perché involge questione non decisiva nella complessiva economia della decisione impugnata;
26. invero, in tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l’insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all’art. 18, comma 4, st. lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti -ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione – sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti; l’insussistenza del fatt o si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un’unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta – fra i fatti oggetto di contestazione – di per sé solo
astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva (cfr.
Cass. n. 26764/2019, n. 14192/2018);
27. con il sesto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 2106 c.c., 7 legge n. 300/1970, 649 c.p.p. e 39 c.p.c., per mancato riconoscimento della già avvenuta irrogazione di sanzione disciplinare, con consunzione del potere disciplinare del datore con l’irrogazione della sanzione del formale richiamo scritto comunicato con lettera del 29.2.2016, e violazione della regola del ne bis in idem;
28. il motivo è infondato;
29. da una parte, la sentenza impugnata ha affermato, con interpretazione di atto privato non censurabile in questa sede in quanto congrua e logica, che la lettera in questione, relativa alla mancata comunicazione da parte del dipendente del procedimento penale a suo carico, non conteneva la sanzione del rimprovero scritto;
30. d’altra parte, attenendo la contestazione disciplinare ad una serie di condotte e a una pluralità di addebiti, valgono i rilievi di non decisività della censura sviluppati con riferimento al precedente motivo (§ 26);
31. con il settimo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c.: sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento sulla sussistenza della prova della risonanza mediatica dalla produzione di un articolo della stampa locale, dal quale non si evincerebbe alcun collegamento con il lavoratore;
32. il motivo è inammissibile, per le ragioni sopra espresse in relazione al quarto motivo (§§ 22, 23), circa la ricorrenza di ipotesi di doppia conforme e l’insussistenza della
prospettata differenza sostanziale in materia di selezione e valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, seppur espressa in termini diversi e con argomenti ulteriori (anche attesa l’integrale conferma in appello della sentenza di primo grado);
33. con l’ottavo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione degli artt. 329 e 324 c.p.c., e 2909 c.c.: assume che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse impugnato la sentenza di primo grado nella sua totalità;
34. il motivo non è fondato, perché processualmente irrilevante;
35. con esso, infatti, viene in concreto censurata una frase che si apre con un verbo coniugato al condizionale (‘ potrebbe quindi ritenersi ‘, p. 27, 3° cpv.), senza tenere conto del compiuto argomentare contenuto nelle pagine successive (pp. 27 30, a partire dal 4° cpv. che inizia con le parole ‘ In ogni caso ‘;
36. il ricorso deve pertanto essere respinto nel suo complesso;
37. parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza;
38. al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione ;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 settembre 2023.