Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14111-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE CATANIA –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 604/2019;
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
La Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, aveva rigettato la domanda di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole il 24.5.2016 dall’RAGIONE_SOCIALE Catania.
La Corte territoriale ha premesso come fosse pacifico che la lavoratrice, al pari di altri dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, avesse ricevuto tra il 2014 e il 2015 pagamenti indebiti, tramite bonifico sul proprio conto corrente, per la somma di euro 28.530,60 illecitamente sottratta all’amministrazione datrice di lavoro; che gli importi ricevuti nell’arco di tempo di un anno e otto mesi, privi di qualsiasi giustificazione, erano di ammontare superiore allo stipendio spettante alla dipendente per un intero anno; che era indubbia la sussistenza del dolo, inteso quale consapevolezza della COGNOME di trattenere somme non dovute dall’RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro; che tale condotta era idonea ad integrare una giusta causa di recesso; che era irrilevante la successiva restituzione delle somme eseguita, non spontaneamente, ma dopo che la lavoratrice aveva appreso dai propri dirigenti delle gravi irregolarità riscontrate.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE di Catania ha resistito con controricorso e ha depositato successiva memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nella valutazione di essenziali elementi di prova raccolti nel corso del giudizio, desumibili dai documenti elencati e riassunti alle pagine da 11 a 14 del ricorso per cassazione, dall’organizzazione della Segreteria dell’RAGIONE_SOCIALE e dalle competenze della COGNOME, complessivamente idonei a dimostrare l’affidamento della ste ssa nella correttezza dell’operato della Amministrazione sua datrice di lavoro.
6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art. 5, legge n. 604 del 1966 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., degli artt. 56 CCNL del comparto AFAM e 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 in combinato disposto con gli artt. 2119 e 2106 c.c., per avere la Corte di merito addossato alla lavoratrice l’onere di spiegare e provare, al fine di negare la propria responsabilità, come mai i soggetti coinvolti nella vicenda avessero deciso di accreditarle, a sua insaputa, denaro sottratto illecitamente all’Amministrazione. La ricorrente assume, inoltre, che l’addebito contestato non integra alcuna delle condotte sanzionabili con il licenziamento, tra quelle elencate dall’articolo 56 del CCNL e dall’articolo 55 quater, d.lgs. 201 del 1965, risultando la sanzione espulsiva del tutto sproporzionata e illegittima; richiama l’articolo 56, comma 4, lettera c) del CCNL che sanziona con la sospensione dal servizio la condotta di chi ha effettuato ‘manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’amministrazione … quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo’; censura la
valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva motivata sul presupposto del carattere doloso della condotta che reputa, in realtà, non dimostrato ed anzi smentito dalla prova della propria buona fede.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 156, comma 2, c.p.c. per motivazione apparente, contraddittoria e discriminatoria. Si critica la motivazione della sentenza d’appello reiterando, in realtà, una serie di censure di violazione di legge con riferimento alla serenità di giudizio della commissione disciplinare, a causa del conflitto di interessi del suo presidente, e alla tardività della contestazione disciplinare, attribuibile a negligenza del datore di lavoro che era in condizioni di conoscere i movimenti di cassa risalenti agli anni 2014 2015. Si critica infine la sentenza d’appello per essersi limitata a ricalcare le argomentazioni, peraltro generiche, adottate dal tribunale.
Il primo motivo di ricorso non è fondato. Esso solo formalmente denuncia un error in iudicando , anche attraverso l’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 (cfr. Cass. n. 23940 del 2017 e Cass. n. 25192 del 2016, con la giurisprudenza ivi richiamata), mentre nella sostanza critica la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata la condotta contestata alla lavoratrice e il dolo della stessa; tale accertamento di fatto, tuttavia, non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene alcun conto,
pretendendo piuttosto una rivalutazione degli accadimenti storici ed una revisione del giudizio di fatto non ammissibile in questa sede di legittimità.
Deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie precluso in ragione della c.d. doppia conforme e, comunque, non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo.
Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La sentenza d’appello ha correttamente addossato a parte datoriale l’onere di provare la condotta contestata ed ha ritenuto tale onere assolto, etichettando come dolosa la condotta della lavoratrice sul rilievo, oltre che delle dichiarazioni rese in sede penale da NOME COGNOME, della non plausibilità logica del ricevimento in buona fede, sul proprio
conto corrente, e del trattenimento di somme di denaro provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE, non riportate in busta paga, e di entità tale da superare (in un anno e otto mesi) lo stipendio di un intero anno (‘una persona di media cultura che da anni svolge il lavoro di impiegata amministrativa, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non può non essere consapevole che l’utilizzo delle risorse pubbliche va sempre giustificato con provvedimenti motivati e che in qualsiasi rapporto regolarizzato, anche alle dipendenze di privati, le erogazioni al dipendente vengono sempre riportate nelle buste paga -anche perché sulle stesse vanno quantomeno trattenute e versate le tasse’, v. sentenza d’appello, p. 5, ultimo cpv. e p. 6). L’affermazione contenuta nella sente nza (p. 6, primo cpv.), secondo cui ‘la reclamante avrebbe dovuto spiegare e anche provare come mai i soggetti coinvolti nella vicenda avessero deciso di accreditarle (a sua insaputa) denaro sottratto illecitamente all’amministrazione’, costituisce sol o un argomento speso dai giudici di merito a sostegno della inconferenza degli elementi addotti dalla lavoratrice a supporto della propria buona fede. Ed è proprio in ragione del comprovato carattere doloso della condotta che la Corte d’appello ha ritenuto integrata, anche alla luce delle previsioni contrattuali (art. 56, comma 6, lett. d) del CCNL AFAM, concernente la ‘commissione in genere, anche nei confronti dei terzi, di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro’) la giusta causa di licenziamento.
11. Sulla integrazione del parametro della giusta causa di licenziamento, la Corte d’appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del
2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misura espulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007) ed ha motivatamente valutato la gravità della condotta della dipendente, sottolineando la grave lesione dell’elemento fiduciario connesso al ricevimento sine titulo di somme appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Come è noto, con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 cit. si è precisato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”. La motivazione apparente, che determina nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo , è quella che non consente di percepire il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. n. 22232 del 2016; Cass. n. 12351 del 2017).
La motivazione resa dai giudici di appello non contiene alcuno dei vizi atti ad integrare la violazione dell’art. 132 n. 4
c.p.c. poiché è ben espresso il percorso logico giuridico che sostiene il decisum .
Con particolare riferimento alla censura sulla irregolare composizione della commissione disciplinare, la Corte d’appello ha motivato il rigetto della stessa sul rilievo che la lavoratrice non avesse in alcun modo contestato gli argomenti usati dal tribunale, ed evidentemente fatti propri dai giudici di secondo grado, sulla ‘insufficienza probatoria delle affermazioni della COGNOME in ordine alla percezione di somme da parte del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE‘ e tanto basta a scongiurare la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c. sul punto.
Considerazioni analoghe valgono riguardo alla tardività della contestazione disciplinare che la sentenza d’appello ha escluso sul rilievo che il termine dovesse computarsi ‘non dalla conoscibilità dei fatti ma dal momento in cui il datore di lavoro ne abbia acquisito in concreto la piena conoscenza’, ciò in adesione ai principi costantemente affermati da questa Corte (v. Cass. n. 5546 del 2010; n. 10069 del 2016).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
Non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018; n. 3830 del 2021; n. 19948 del 2023) e non risultando nel caso di specie
elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024