Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35023 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 35023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
SENTENZA
Oggetto
Licenziamento disciplinare per giusta causa Assenza per malattia del lavoratore Investigazioni commissionate dal datore di lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
PU
sul ricorso 19350-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
TABLE
domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale Ł rappresentata e difesa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4090/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2019 R.G.N. 1179/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO ;
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicat a, la Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede n. 2922/2019, che pure aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva rigettato il suo ricorso relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli con lettera ricevuta il 6.10.2017 dalla convenuta datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE
2. La Corte territoriale, oltre a sintetizzare quanto ritenuto dal primo giudice nella sentenza oggetto d’impugnazione ed i motivi di reclamo formulati dal lavoratore, premetteva il contenuto RAGIONE_SOCIALE nota datoriale del 10.8.2017, recante la contestazione disciplinare mossa allo COGNOME. In sintesi, in quella lettera, dandosi atto dei distinti periodi, indicati in dettaglio, di malattia del dipendente tra il 27.5.2017 e il 23.7.2017, e di quanto emerso dai controlli a campione esperiti mediante agenzia investigativa, veniva contestato allo stesso: a) la ripetuta inosservanza delle norme di cui ai punti 31.3-31.4 del vigente CCNL RAGIONE_SOCIALE MobilitàRAGIONE_SOCIALE, essendosi egli allontanato dal luogo dichiarato di residenza durante lo stato di malattia e non avendo garantito la reperibilità nelle fasce orarie giornaliere in cui è previsto lo svolgimento delle visite fiscali presso il domicilio del lavoratore dichiaratosi ammalato; b) l’adozione, durante le giornate di assenza dal lavoro per malattia, di uno stile di vita in cui si era normalmente dedicato alle incombenze personali, con particolare riguardo alla gestione del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in cui era stato visto portarsi nelle giornate del 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 giugno 2017 e 4, 6, 7 luglio 2017, accedendovi dall’ingresso dedicato ai dipendenti e palesandosi all’interno non come un semplice avventore, ma come gestore del personale ed affabile intrattenitore RAGIONE_SOCIALE clientela; l’incompatibilità dei detti comportamenti con il dichiarato stato di malattia e la loro idoneità a favorire il suo pronto e pieno recupero dalla morbilità al fine di un quanto più celere rientro al lavoro in azienda; c) lo svolgimento di attività di gestione RAGIONE_SOCIALE predetta attività commerciale in data 27 maggio, 6, 7, 8, 9, 23 e 24 giugno 2017 e 4, 6, 7 luglio 2017 anche fino a tarda notte, con strumentalità del dichiarato stato di malattia, in quanto la presenza nel pub era inconciliabile con l’orario di lavoro in azienda, tenuto conto che la sede di lavoro era presso l’RAGIONE_SOCIALE di Benevento e che l’orario di lavoro era articolato con turno 5 giorni su 7, su prestazione unica giornaliera dalle 7,40 alle ore
16,06; d) l’aver avviato un’attività lavorativa privata senza aver chiesto né tanto meno ricevuto autorizzazione dall’azienda, come previsto dal Codice Etico di Gruppo; e) l’aver serbato, in relazione alle condotte già descritte, un comportamento in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, elementi cardine per un corretto svolgimento del rapporto di lavoro.
Quindi, considerava anzitutto legittima l’attività investigativa demandata da RAGIONE_SOCIALE ad un’apposita agenzia, munita di licenza, attraverso la quale attività la datrice di lavoro aveva ottenuto notizia dei comportamenti poi oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare. In tal senso, osservava che tale attività investigativa era stata richiesta al fine di verificare, non le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa da parte dello COGNOME, bensì le cause RAGIONE_SOCIALE sua assenza dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità durante la malattia.
La Corte territoriale, inoltre, riteneva esente da censure la statuizione del Tribunale, secondo cui sono incontestati in giudizio ex art. 115 c.p.c. e di conseguenza utilizzabili ex art. 116 c.p.c., i fatti rilevati all’esito RAGIONE_SOCIALE predetta investigazione e riversati analiticamente nella contestazione disciplinare, delle plurime assenze dello COGNOME dal luogo dichiarato quale residenza durante la malattia e in orari intranei alle fasce di reperibilità, nonché delle condotte extralavorative dallo stesso realizzate in dette giornate.
La stessa Corte riteneva condivisibile la qualificazione delle condotte addebitate allo COGNOME come violazioni disciplinarmente rilevanti, compresa quella degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuali, in quanto l’attività di gestione del pub, svolta nei giorni oggetto di contestazione per diverse ore al giorno e fino a tarda notte, era tale da esporre a pericolo la ripresa del servizio presso RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, il giudice del reclamo riteneva che correttamente il Tribunale aveva escluso che al caso di specie sia applicabile la sanzione conservativa prevista dall’art. 59 del CCNL, perché detta sanzione ha riguardo al solo inadempimento integrato dalle assenze dal domicilio durante lo stato di malattia e che, come si evinceva dalla clausola di chiusura prevista alla lett. h), è posto in essere per negligenza o per mera inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio; la mancanza, quindi, è rimproverabile a titolo di colpa al lavoratore ed ha circoscritto episodico rilievo; di contro, la condotta de qua era stata serbata dallo COGNOME in modo ripetuto e strumentale al compimento di altre inadempienze, il che induceva ad assimilarla (per somiglianza degli elementi costitutivi dei casi in raffronto) alla grave e comprovata violazione delle disposizioni sulla rilevazione dello stato di presenza, tipizzata alla lett. n) dell’art. 64 come mancanza punibile con la più grave sanzione espulsiva, tenuto altresì conto che la norma di chiusura posta alla successiva lett. p) considera, quale comune denominatore RAGIONE_SOCIALE categoria di riferimento, proprio i ‘fatti e atti dolosi di notevole gravità’.
Osservava, quindi, la Corte di merito che singolarmente considerate le violazioni erano tali da legittimare il licenziamento impugnato, ma, in via dirimente, di certo doveva essere affermata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE giusta causa di licenziamento ove le predette violazioni siano apprezzate in modo unitario, secondo le argomentazioni elaborate in tema dal Tribunale.
Infine, osservava che il motivo n. 5 era privo in radice di efficacia emendativa RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Ha resist ito l’intimat a con controricorso e successiva memoria.
11. Il P.G. ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Nel costituirsi in questa sede di legittimità la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso avversario, sul rilievo che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente (secondo il quale la sentenza impugnata neppure era stata comunicata), detta sentenza era stata invece comunicata dalla Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, completa del suo testo integrale, a mezzo di comunicazione ritualmente eseguita e perfezionatasi in data 12.11.2029, come risultava dall’estratto del fascicolo telematico del precedente giudizio di merito che produceva in copia asseverata.
Rileva, allora, che la notifica del ricorso per cassazione si era perfezionata in data 14.7.2020, ben oltre il termine breve di 60 giorni per l’impugnazione, decorrente dalla richiamata comunicazione.
3.Tale eccezione è fondata
3.1. Dalle n. 23 pagine dei documenti complessivamente prodotti dalla controricorrente sub allegato I) RAGIONE_SOCIALE sua produzione in questa sede risulta, infatti, confermato che la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale aveva comunicato in forma integrale la sentenza oggetto ora di ricorso in data 12.11.2019, vale a dire, il giorno stesso RAGIONE_SOCIALE sua pubblicazione, al difensore costituito del reclamante, il quale l’ha ricevuta alle ore 09,28:19.
3.2. Ebbene, a termini dell’art. 1, comma 62, primo periodo, L. n. 92/2012, ‘Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE stessa, o dalla notificazione se anteriore’. E tale specifica previsione trova applicazione in questo procedimento,
assoggettato al rito c.d. Fornero ex lege n. 92/2012, che è stato in concreto seguito in entrambi i gradi di giudizio nel merito.
Pacifico è, poi, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza di detto termine c.d. breve, occorre che la comunicazione di cancelleria comprenda il testo integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma, come sopra rilevato, tanto risulta essere avvenuto nel caso di specie. Né peraltro la difesa del ricorrente, nella sua memoria o in udienza, ha replicato alcunché a riguardo circa quanto tempestivamente eccepito e documentato dalla controparte.
Trattasi, perciò, di comunicazione senz’altro idonea a far decorrere dalla relativa data il termine per ricorrere per cassazione rispetto all’allora reclamante , soccombente in secondo grado.
3.3. E il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato solo il 14.7.2020, e quindi ben oltre il termine prescritto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, il che esime il Collegio dall’esame dei singoli motivi.
Il ricorrente, pertanto, dev’essere condannato al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.11.2023.