Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31552 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 14883/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14883-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2020 della CORTE D’APPELLO SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 22/01/2020 R.G.N. 131/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Sassari deducendo: a) di avere prestato attività lavorativa, con mansioni di commessa ed inquadramento al IV livello del CCNL CommercioRAGIONE_SOCIALE Terziario RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) dall’8 .7.2004 al 6.12.2016; b) che la datrice di lavoro, con comunicazione di febbraio e di marzo 2015, aveva avviato una procedura di mobilità stante la cessazione dell’attività lavorativa, con conseguente chiusura dei punti vendita maggiormente deficitari, tra cui quello di Ittiri di adibizione di essa ricorrente; c) di avere usufruito a partire dal mese di luglio 2015, di un periodo di congedo straordinario per assistere la madre disabile; d) di avere sottoscritto, in data 1.7.2015, una scrittura privata, sottoposta alla condizione di ratifica ed accettazione del licenziamento innanzi alla DTL di Sassari; e) di avere offerto, con lettera del 5.12.2016, la propria prestazione lavorativa; f) di avere ricevuto, in data 20.12.2016, comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso e per giustificato motivo oggettivo. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l’illegittimità del recesso non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo oggettivo; di condannare la datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione; in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto con il riconoscimento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n.
24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; ancora in via più gradata, dichiarare l’inefficacia del licenziamento per la violazione delle procedure di cui all’art. 7 legge n. 604/66.
Nel contraddittorio delle parti ed espletata attività istruttoria, il Tribunale adito, sia in fase sommaria che di opposizione, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato in data 6.12.2006 disponendo la reintegra presso una unità operativa diversa da quella di Ittiri ormai soppressa; condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, disponendo la deduzione di quanto la lavoratrice aveva percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 15 del 2020, confermava la pronuncia di primo grado, seppure con diversa motivazione, senza però disporre la reintegra attesa la scelta della COGNOME di optare per l’indennizz o sostitutivo.
I giudici di seconde cure rilevavano che: la scrittura privata dell’1.7.2015 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, assistita dal rappresentante sindacale, conteneva una serie di obbligazioni sottoposte alla condizione (da considerarsi non potestativa né meramente potestativa) della ratifica e contestuale accettazione che, però, non si era verificata; dalla lettera di licenziamento del 20.12.2016 si evinceva che la risoluzione del rapporto era riferita al progressivo peggioramento dell’andamento generale del punto vendita, con riguardo al rapporto tra il valore della produzione e i costi fissi, che aveva determinato la chiusura di quello di Ittiri nonché alla intervenuta risoluzione consensuale del rapporto; quest’ultima, però, andava esclusa mentre la prima causale, rapportata al dicembre 2016 (essendo irrilevante la situazione al luglio 2013 allorquando la dipendente era stata posta in congedo straordinario) non era ravvisabile non essendo invocabile la chiusura del punto vendita di Ittiri, avvenuta 18 mesi prima del licenziamento; anche considerando il perdurare
della crisi alla data del licenziamento, non era stata comunque fornita la prova della impossibilità di impiegare l’COGNOME in un altro punto vendita, anche presso un’altra Regione italiana.
Avverso la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
La società depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la società denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 e 1175 cc, per avere la Corte territoriale, pur considerando la validità dell’accordo sottoscritto tra le parti l’1.7.2015, ritenuto che lo stesso non fosse efficace per la mancata verificazione della condizione cui erano sottoposte le obbligazioni concordate, ossia la ratifica dell’accordo e la contestuale accettazione, da parte della dipendente, del licenziamento in sede di incontro presso l’RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che le parti avevano già manifestato la loro volontà di risolvere il rapporto e ciò che non si era verificato era unicamente la mancata ratifica dell’accordo (già p erfezionatosi) da imputare esclusivamente al comportamento doloso o colposo della COGNOME, con la conseguenza che la condizione doveva ritenersi avverata ex art. 1359 cc.
Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove la Corte territoriale non aveva considerato, ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo sotteso al recesso della COGNOME, l’attivazione, da parte della società, nel corso del 2016, di molteplici procedure di CIGS e mobilità su tutto il territorio nazionale e, principalmente, nella Regione Sardegna; si obietta, altresì, la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360 o. 1 n. 3 cpc, in particolare dell’art.
115 cpc e dell’art. 3 legge n. 604/1966 sulla sussistenza dello stato di crisi economica dei punti vendita presenti nella Regione Sardegna all’epoca del recesso.
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in particolare degli artt. 115 cpc e 3 legge n. 604 del 1966 nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cp c, in relazione all’art. 132 cpc, in ordine alla asserita violazione dell’obbligo di repechage quando, invece, dalle prove raccolte era emerso che le posizioni lavorative presso tutti gli altri punti vendita, in Sardegna e nel resto del territorio nazionale, erano all’epoca dei fatti coperte da personale ivi adibito e non esistevano posizioni lavorative vacanti cui l’Azienda avrebbe potuto proficuamente adibire la dipendente, neanche in mansioni diverse e/o inferiori.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in particolare dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c pc, in relazione all’art. 132 cpc, per avere la Corte di merito applicato la tutela reintegratoria senza alcuna valutazione sulla ritenuta insussistenza, prima facie , dei presupposti di legittimità del recesso.
Il primo motivo è inammissibile.
Deve precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure puntualizzato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e
delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
Le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione della cla usola della scrittura privata dell’1.7.2015, intercorsa tra le parti, senza veicolarla attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico.
I giudici di seconde cure hanno ritenuto che le obbligazioni nascenti dalla scrittura fossero sottoposte alla condizione della ratifica e contestuale accettazione del
licenziamento, da avvenire innanzi alla DTL competente per territorio, valorizzando appunto la locuzione letterale, oltre al comportamento delle parti, che la ratifica e la contestuale accettazione del licenziamento, erano state poste appunto ‘quale condizione sospensiva’ di tutte le obbligazioni contenute nella intesa.
Inoltre, la Corte distrettuale, sempre con un accertamento di merito adeguatamente motivato, ha escluso anche che la condizione (da considerarsi appunto sospensiva e non meramente potestativa) fosse stata apposta nell’esclusivo interesse della COGNOME, risultando detta ipotesi in contrasto con le previsioni contenute alla lettera f) e al punto 3) della menzionata scrittura, debitamente riportati nella gravata pronuncia, così statuendo sulla inapplicabilità dell’art. 1359 cc.
Si è in presenza, pertanto, di un accertamento che, in quanto fondato su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione contrattuale, involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, come nel caso di specie, è incensurabile in sede di legittimità.
Il secondo ed il terzo motivo, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione che, pur volendo considerarsi provato il persistere della situazione di crisi alla data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (il punto di vendita cui era addetta la COGNOME era stato chiuso nel giugno del 2015 mentre il licenziamento era stato intimato in data 6.12.2016), tuttavia difettava, nel caso in esame, la prova della impossibilità di impiegare la lavoratrice in
uno qualunque degli altri punti vendita della rete commerciale della RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE), in difetto di contraria disponibilità manifestata dalla COGNOME.
14. L’assunto, in diritto, è conforme ai principi di legittimità affermati da questa Corte in virtù dei quali, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (per tutte Cass. n. 29102/2019).
Va, poi, rilevato -relativamente ai profili di inammissibilità delle doglianze articolate nei motivi- che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
16. Inoltre, l ‘omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018), avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto indimostrata la prova sul repechage .
17. Va anche sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
18. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve in ogni caso precisarsi che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte Cass. n. 8053/2014) e, in ogni caso, che nella suddetta fattispecie si è in presenza di una cd. ipotesi di ‘doppia conforme’ che rende inammissibile og ni censura articolata ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc.
19. Il quarto motivo si rivela infondato alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 125 del 2022 che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta», ha in sostanza reso ininfluente ogni problematica sulla necessità, da parte dei giudici di merito, di delineare e, conseguentemente, di motivare sul concetto d i ‘manifesta insussistenza’ del fatto posto a base del licenziamento, essendo ormai sufficiente, per disporre la tutela reintegratoria attenuata, relativamente -nel caso di specie- alla posizione lavorativa della COGNOME, assunta nel luglio del 2004, l’accert amento sulla semplice insussistenza del fatto e non
anche su una inesistenza ‘prima facie’ dei presupposti di legittimità del recesso tali da renderlo pretestuoso.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023