SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 363 2025 – N. R.G. 00000251 2025 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 12.08.2025 iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. Sezione Lavoro e posta in discussi one all’udienza collegiale del
27.11.2025
d a
, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO del foro di Mantova, domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difes a dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del foro di Locri, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 231 del 2025 del Tribunale di Mantova.
OGGETTO:
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 231/2025, pubblicata il 3.7.2025, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso proposto da avverso il licenziamento intimatole il 9.1.2025 da per la ‘forte riduzione di commesse da parte dei clienti’ , che aveva imposto alla datrice di lavoro una riduzione di personale. Il primo giudice ha ritenuto che la documentazione allegata alla memoria di costituzione (mastrini), nonché quella ‘più ufficiale’ prodotta su suo invito (NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, nonché registro delle fatture di vendita) dimostrassero un notevole calo di fatturato derivante inevitabilmente dal calo di commesse indicato quale causa del licenziamento. Secondo il giudice a quo , l ‘effettivit à delle ragioni di carattere produttivo aveva poi trovato conferma negli eventi verificatisi a distanza di soli 6 mesi dal recesso impugnato, essendovi la prova documentale – depositata il 26.6.2025 – che la convenuta avesse cessato l ‘attività produttiva e licenziato tutti i dipendenti. Il Tribunale ha poi escluso la violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare perché, anche
senza considerare che le mansioni della ricorrente non erano fungibili rispetto a quelle dei suoi colleghi, l ‘unica dipendente con pari anzianità era in maternità e quindi non licenziabile ed il fatto che assistesse i genitori invalidi era privo di rilevanza, sia in sé sia perché gli stessi godevano di una pensione. Il Tribunale ha anche escluso una violazione dell ‘obbligo di repechage, non essendovi state assunzioni nei mesi successivi al licenziamento, ma anzi le dimissioni di 4 lavoratori tra marzo e giugno 2025, già prima della cessazione dell ‘attività . Infine, il giudice a quo ha condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, sia in applicazione del principio della soccombenza, sia per il rifiuto della proposta conciliativa formulata dalla datrice di lavoro.
Con l’atto d’appello, depositato il 12.8.2025, ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma con integrale accoglimento del proprio ricorso.
Con memoria del 17.11.2025, si è costituita titolare della , chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.
All’odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all’esito della camera di consiglio , è stata data lettura del dispositivo.
Con il primo motivo, l’appellante ha impugnato la sentenza per avere ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo sulla base
di documenti prodotti tardivamente, non con la memoria di costituzione, ma solo successivamente, con indebita rimessione in termini, neppure richiesta dalla parte, e violazione del principio del contraddittorio. A sostegno della sua tesi, l ‘appellante ha osservato che i poteri officiosi di cui all ‘art. 421 c.p.c. non potevano essere utilizzati per supplire all ‘inerzia d ella parte.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell’art . 421 c.p.c..
Ed invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, ai sensi dell’art . 421 c.p.c. e, in grado d’appello , dell ‘ art. 437 c.p.c., può ammettere, anche d’ufficio, le prove idonee a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio (Cass., Sez. Lav., ord. n. 11845 del 15.5.2018).
Ebbene, nel caso di specie il potere di acquisizione della prova è stato correttamente esercitato ai sensi dell ‘ art. 421 c.p.c. in quanto la datrice di lavoro si è costituita allegando il calo delle commesse di cui si occupava la lavoratrice, il calo generale del
fatturato, il licenziamento contestuale di un ‘altra dip endente con le stesse mansioni della ricorrente, le dimissioni di altri 4 dipendenti, l ‘assenza di nuove assun zioni, il collocamento in maternità di 2 dipendenti e, infine, l ‘imminente cessazione dell’attività di impresa con avvenuta stipula del preliminare di vendita del capannone. A dimostrazione di tali allegazioni, la società ha prodotto i mastrini contabili relativi al fatturato dal 2022 in avanti (doc. 18 e 21), la lettera di licenziamento di (doc. 6), le buste paga di tutti i dipendenti in forze a gennaio 2025 e una lista degli stessi (doc. 20 e 7), le domande di maternità delle lavoratrici (doc. 8, 9 e 10), le comunicazioni Unilav delle dimissioni (doc. 11, 12 e 13) ed il preliminare di vendita del capannone (doc. 16).
La convenuta, quindi, aveva già allegato e documentato tutti i fatti poi confermati dai documenti acquisiti su iniziativa del giudice e, in particolare, il generale calo del fatturato confermato dai modelli iva 2024 e 2025 e dal registro delle fatture di vendita, nonché il rispetto dei criteri di scelta tra i lavoratori da licenziare e l ‘ass enza di nuove assunzioni risultanti dal Il Tribunale, quindi, ha operato nei limiti del perimetro applicativo dell ‘art. 421 c.p.c. come tracciato dalla giurisprudenza richiamata. Part
Detto questo, risulta ammissibile e tempestiva anche la produzione da parte dell ‘ impresa individuale, il 26.6.2025, delle comunicazioni ad ed RAGIONE_SOCIALE della cessazione dell ‘attività e delle lettere di dimissioni/licenziamento dei dipendenti ancora in servizio, trattandosi di fatti sopravvenuti rispetto alla costituzione in giudizio
ed immediatamente documentati, alla prima occasione utile, subito dopo la loro verificazione.
In conclusione, il primo motivo di appello deve essere integralmente rigettato.
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Con il secondo motivo di appello, ha impugnato la sentenza laddove ha escluso la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare. Sul punto, ha osservato che dalle buste paga prodotte dall ‘impresa come doc. 20 emergeva che la sua stessa mansione di confezionatrice era svolta anche da e le quali avevano maggiore anzianità di servizio, ma non risultavano avere anche maggiori carichi familiari (che andavano considerati non nell ‘accezione strettamente fiscale, ma in senso sostanziale, con conseguente rilevanza dell ‘assi stenza da lei prestata ai genitori, non autosufficienti e percettori di un reddito mensile complessivo di euro 1.800,00 circa).
Anche questo secondo motivo è infondato e va rigettato.
Sul punto, va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro ha l ‘obbli go di operare la scelta tra i lavoratori da licenziare -le cui mansioni, si ripete, siano omogenee e fungibili -secondo i criteri di buona fede e correttezza cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., ogni
comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse, individuando in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai predetti dettami di correttezza e buona fede, pur nella diversità dei rispettivi regimi, nei criteri dettati dall’art. 5 l. 223/91, prescrivendo che debbano essere presi in considerazione ‘in via analogica’ i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità, non assumendo rilievo le esigenze tecnico produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità dei dipendenti.
Tanto premesso in generale, ritiene la Corte che nella specie, anche ammettendo lo svolgimento di mansioni fungibili da parte dell ‘appellante e delle lavoratrici e non possano dirsi violati i principi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Ed invero, da una parte, è pacifico che la appellante fosse stata assunta dopo le citate lavoratrici e quindi, avesse un minore anzianità di servizio, dall ‘altra, non risult a che avesse maggiori carichi familiari in quanto l ‘i mporto esiguo delle pensioni percepite dai genitori non implica necessariamente, in assenza di dati circa la loro situazione patrimoniale, che la appellante dovesse provvedere a sostenerli anche economicamente.
In considerazione di quanto precede, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di appello, con il quale ha riformulato le proprie conclusioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025, con la quale è stata dichiarata
l ‘illegittimità costituzionale dell’art. 9 del D. lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui prevedeva un tetto massimo di sei mensilità per l ‘indennità risarcit oria da licenziamento illegittimo.
In definitiva, la sentenza impugnata dev’essere integralmente confermata.
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Con il quarto motivo, l ‘appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, sebbene la controparte avesse rifiutato qualsiasi conciliazione pre-giudiziale, il provvedimento di licenziamento fosse generico e l ‘impresa avesse prodotto i documenti a sostegno del giustificato motivo oggettivo solo in corso di giudizio, peraltro dopo la prima udienza nella quale aveva formulato la proposta conciliativa rifiutata. Secondo l ‘appellante, tali circostanze integravano gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Anche tale ultimo motivo è infondato e va rigettato.
Nella fattispecie, infatti, non ricorrono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, non sussistendo alcuno dei casi previsti dalla legge (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), né alcuna delle ulteriori ipotesi delineate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 (altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come ad esempio uno ius superveniens , soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una
pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea, o una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea, o altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite).
In particolare, nella fattispecie non ricorre neppure tale ultima situazione, e ciò in quanto la appellante ha rifiutato l ‘ offerta conciliativa formulata dalla convenuta alla prima udienza (offerta che prevedeva l ‘ abbandono della lite a spese compensate), sebbene le allegazioni e le prove offerte con la memoria di costituzione già contenessero indizi gravi, precisi e concordanti della legittimità del licenziamento. In tal senso già deponevano, in modo particolare, i mastrini contabili, la lettera di licenziamento di le comunicazioni Unilav delle dimissioni, le buste paga di tutti i lavoratori (con data di assunzione, inquadramento e mansioni) ed il preliminare di vendita del capannone aziendale.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato integralmente rigettato.
1) rigetta l’appello avverso la sentenza n. 231/2025 del Tribunale di Mantova;
2) condanna la appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla appellata, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Brescia, 27.11.2025.
Il Consigliere COGNOME.
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)