Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6145 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17979-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1552/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2024 R.G.N. 1732/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO. FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, riformando la decisione del tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Forte Massimo, intimato
Oggetto
R.G.N.17979/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 16/12/2025
CC
dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente, valutando che, a seguito delle dichiarazioni dei testi escussi dal tribunale ed anche delle testimonianze rese in sede di gravame, i fatti posti a base del recesso non erano risultati provati.
In particolare, la corte territoriale rilevava che le testimonianze ritenute inattendibili dal primo giudice avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese nel giudizio di secondo grado, ove era risultata non confermata la tesi resa dalla teste NOME, le cui dichiarazioni costituivano il contenuto degli addebiti, fondati su frasi e comportamenti offensivi nei confronti della stessa manager NOME. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società, anche con successiva memoria, cui resisteva con controricorso il lavoratore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dele norme processuali con riguardo alla prova espletata in appello, all’ esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. con omessa motivazione e nullità della sentenza o del procedimento, (art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 132, 134, 421, 437 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Parte ricorrente lamenta la mancata motivazione in sentenza circa l’esercizio dei poteri ex art 437 c.p.c., utilizzati dal giudice d’appello in assenza dell’esplicitazione delle ragioni dell’impiego.
Occorre precisare che la corte di merito, rilevando la necessità di integrazione istruttoria in ragione di discrepanze nelle dichiarazioni rese dai testi escussi dal tribunale, ha ammesso la prova richiesta dal ricorrente già in primo grado, in tal modo esplicitando le ragioni dell’approfondimento istruttorio ed in coerenza con il principio secondo cui <> (Cass. n. 22630/2016).
Il motivo è dunque privo di fondamento.
2) La seconda censura ha ad oggetto la mancata ammissione delle specifiche richieste istruttorie articolate dalla difesa della società all’udienza del 29.02.2024, all’esito della prova testimoniale disposta dalla corte d’appello, nonché la mancata motivazi one sul diniego. È denunciato il mancato esercizio dei poteri d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., omessa motivazione, nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Con riguardo alla censura in questione deve richiamarsi il principio secondo cui <> ( Cass.n. 23194/2017).
Il principio esplicita la necessità non soltanto che ci sia precisa indicazione dei capitoli di prova richiesti, ma anche che si dia conto della loro essenzialità e decisività rispetto ad un diverso esito del giudizio. Tale necessaria deduzione è volta ad assicurare che la circostanza di cui si chiede l’attestazione testimoniale sia effettivamente dirimente rispetto alla finale decisione da assumere e non sia, all’opposto, una mera diversa prospettazione di esito del giudizio, evidentemente già escluso dal giudice.
Nel caso in esame la articolazione di più circostanze da sottoporre al vaglio giudiziale già di per sé esclude che si tratti di un fatto storico in grado di mutare la decisione finale, trattandosi, invece di contrapposte deduzioni da sottoporre comunque ad una valutazione che il giudice ha già espresso. Assente, pertanto, in tali articolate
deduzioni, l’aspetto della decisività e assoluta dirimenza rispetto al giudizio già effettuato. Il motivo deve essere disatteso.
Con il terzo motivo si denuncia, con riguardo al primo episodio oggetto di contestazione disciplinare (epiteto offensivo a sfondo razziale), la motivazione omessa ovvero apparente, la violazione dell’art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Il quarto motivo ha sempre ad oggetto il primo episodio oggetto di contestazione disciplinare (epiteto offensivo a sfondo razziale) per il quale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La Corte d’appello di merito ha valutato gli addebiti mossi sulla base delle risultanti testimoniali di cui ha riportato il contenuto nella motivazione della decisione. Non è dunque rinvenibile nel caso in esame il vizio denunciato poiché << ( Cass.n.7090/2022; Cass.n. 22598/2018)
Con motivo posto in subordine è lamentato, ancora sui vizi della sentenza in ordine al primo fatto contestato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.c., dell'art. 5
L. 604/1966 e degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 421 e 437 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è inammissibile poiché sollecita, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati in modo difforme da quello già valutato dal giudice del merito.
6)-In ulteriore subordine è poi dedotta la inapplicabilità della tutela reale con violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell'art. 18 commi 4 e 5 della l. 300/1970, nonché dell'art. 213 del c.c.n.l. turismo -pubblici esercizi, con r iferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura si duole dell'omesso esame circa la proporzionalità della sanzione espulsiva. Occorre precisare che la corte d'appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha escluso che ' i fatti oggetto degli addebiti disciplinari siano avvenuti così come contestati ', e, dunque, la censura di carenza di proporzione rispetto alla sanzione risulta del tutto inconferente rispetto alla decisione assunta, nella quale, peraltro, è anche precisato che ogni censura inerente alla violazione del principio di proporz ionalità nell'applicazione della sanzione più grave risulta assorbito.
Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione all'antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all'antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto Cosi' deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME