Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1621 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
Oggetto
Licenziamento
– tutela obbligatoria
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8020-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3405/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2023 R.G.N. 392/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogato a COGNOME NOME da NOME, in proprio e n.q. di titolare e l.r.p.t. dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto condannava il titolare dell’agenzia al pagamento di un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannava altresì COGNOME NOME a pagare a COGNOME NOME l’importo (ulteriore) di € 3.069,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; dichiarava la non debenza, da parte RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria sull’importo oggetto RAGIONE_SOCIALE statuizione di condanna di € 27.696; confermava nel resto la sentenza gravata (contenente condanna del datore di lavoro al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ex-dipendente RAGIONE_SOCIALE somma di € 20.819,70 a titolo di TFR, oltre accessori, divenuta cosa giudicata).
Per quanto qui ancora rileva, la Corte di Napoli rilevava che doveva ritenersi sussistente, nel caso concreto, l’invalidità del licenziamento (a differenza del Tribunale) per giusta causa intimato dal datore di lavoro il 21.5.2021, all’esito RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare dell’1.4.2021, a causa RAGIONE_SOCIALE mancata audizione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, che ne aveva fatto richiesta nella lettera di giustificazione del 6.4.2021, con le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966 (trattandosi di una piccola azienda con 5/6 dipendenti); considerate le ragioni poste alla base del recesso datoriale (oggetto di domanda riconvenzionale proposta in primo grado e accolta) stimava equo determinare l’indennizzo nella misura di tre
mensilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione, oltre gli accessori di legge; osservava che la circostanza che il recesso datoriale fosse illegittimo per la ragione evidenziata non determinava l’automatico rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale proposta dall’azienda per ottenere la restituzione di quanto assumeva non versato dalla ex-dipendente, reputando provata la debenza RAGIONE_SOCIALE restituzione attraverso la documentazione prodotta (in particolare relazione di consulente aziendale cui era stata demandata dal datore di lavoro indagine ispettiva, in seguito agli accertamenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva registrato una discrepanza tra gli incassi dell’agenzia e i versamenti effettuati sul conto dedicato, ricollegata a sottrazione di somme dal fondo cassa, riferita alla lavoratrice).
Avverso la sentenza d’appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 81, 112, 115, 416, 434 c.p.c., 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello circa la carenza di legittimazione attiva, la mancata prova del danno e RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale del datore o, in alternativa, per difetto assoluto di motivazione ove ritenuto implicito.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2712 c.c., per essere stata erroneamente percepita come ‘valida prova’ RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale
gli ‘accertamenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2712 c.c., per essere stata erroneamente percepita come ‘valida prova’ la ‘documentazione’ (in particolare i fogli cassa) che la lavoratrice aveva disconosciuto o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione circa il rigetto del motivo di impugnazione sull’inidoneità RAGIONE_SOCIALE relazione del dott. COGNOME a integrare ‘valida prova’ a sostegno RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale
Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 416, 434 c.p.c., per essere state erroneamente ritenute generiche le contestazioni mosse avverso la relazione del dott. COGNOME, o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 416, 434 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di inammissibilità (per tardività) delle ‘indagini difensive’, e in particolare delle sommarie informazioni testimoniali, o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Con il settimo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c.,
2727 c.c. per essere state, in difetto di istruttoria, erroneamente condivise le conclusioni del dott. COGNOME nella relazione, nel senso che la lavoratrice non aveva fornito alcuna spiegazione a fronte di anomalie inerenti al proprio ‘profilo” e, in relazio ne agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità dei profili degli altri dipendenti.
Con l’ottavo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 112 e 434 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione ove era stata censurata la pronuncia di primo grado per aver affermato che la lavoratrice avrebbe dovuto segnalare al datore gli ammanchi e la mancata consegna del fondo cassa giornaliero, o, in ogni caso, per essere stato erroneamente ritenuto che la lavoratrice non avesse mai contestato la consegna quotidiana del Fondo cassa di € 200 o, ancora, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
Con il nono motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 61, 191 ss., 210 ss., 244 ss., 434 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere generiche le richieste istruttorie in appello, o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto.
10. Con il decimo motivo, parte ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966), nonché del principio del ne bis in idem relativamente al quantum risarcitorio o, in subordine (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi relativamente al quantum risarcitorio o, in subordine (art. 360, n. 4, c.p.c.), in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto
11. I primi nove motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti denuncianti profili di nullità in relazione alle prove a base RAGIONE_SOCIALE decisione di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale di restituzione somme al datore di lavoro ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non sono meritevoli di accoglimento.
12. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALE violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), parametro nel caso in esame pienamente rispettato.
13. D’altra parte, il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017). Né, con il ricorso per cassazione, la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate nel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti in tale sede è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame quanto al debito restitutorio RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, di pronuncia cd. doppia conforme di merito. Va altresì ricordata
l’ampia discrezionalità probatoria normativamente assegnata al giudice del lavoro di merito dall’art. 420 c.p.c.
14. Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base RAGIONE_SOCIALE decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).
15. Neppure è integrata la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione RAGIONE_SOCIALE valutazione probatoria RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per
cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
16. Non ricorre la denunciata violazione dell’art. 2727 c.c., posto che il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova per presunzioni, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023).
17. Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene RAGIONE_SOCIALE vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene RAGIONE_SOCIALE vita non richiesto o diverso
da quello domandato (v. Cass. n. 455/2011 e successive conformi). Invece non rientra nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 112 c.p.c., come prospettato da parte ricorrente, l’esame esplicito di tutte le argomentazioni difensive.
Il decimo motivo non è fondato.
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina RAGIONE_SOCIALE cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, RAGIONE_SOCIALE misura dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604 del 1966 (sostituito dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 13380/2006), vizio non sussistenti nel caso in esame, in cui la determinazione in concreto dell’indennità risarcitoria è stata ancorata a un parametro espresso e collegato alla vicenda concreta.
In ragione RAGIONE_SOCIALE soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 dicembre
2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME