Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31442 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11653-2020 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 786/2019;
Oggetto
LICENZIAMENTO
R.G.N. 11653/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, guardia giurata, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato in data 22 dicembre 2015 per ‘impossibilità sopravvenuta d ella prestazione’, conseguente al mancato possesso del porto d’armi per oltre 180 giorni, così come da provvedimenti prefettizi;
la Corte, in estrema sintesi, premesso quanto disposto dall’art. 120 del CCNL delle imprese del settore della vigilanza in base al quale il rapporto di lavoro può essere risolto dal datore nell’ipotesi in cui la guardia giurata resti priva del porto d’arm i per un periodo superiore a 180 giorni, ha ritenuto che la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile alla dipendente, autorizzasse il datore di lavoro a recedere dal rapp orto stesso, risultando ‘provata l’assenza di interesse aziendale per le prestazioni di lavoro della lavoratrice’;
in particolare, la Corte ha evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE aveva offerto ‘alla NOMEra COGNOME l’adibizione a custode/portiere livello D CCNL RAGIONE_SOCIALE e questa ha rifiutato l’offerta aggiungendo di non essere interessata a ne ssuna ricollocazione endoaziendale’; offerta rifiutata anche nel corso del tentativo di conciliazione del giudice del Tribunale in prima udienza;
la Corte ha ritenuto, altresì, assolto l’obbligo di repŒchage , in quanto anche per essere adibita ‘a mansioni di video sorveglianza o di centro radio’ occorreva il porto d’armi e, rispetto a mansioni impiegatizie/amministrative, le stesse non risultavano compatibili ‘col bagaglio professionale pregresso della lavoratrice, che non aveva alcuna competenza al riguardo’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa invalidità della procura speciale, eccezione formulata dalla società controricorrente nella memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.; infatti, in calce al ricorso per cassazione risulta la procura conferita dalla RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE per rappresentarla e difenderla avanti a questa Corte nell’impugnazione avverso la sentenza n. 10 del 2020 della Corte di Appello di Bologna; procura ritualmente rilasciata prima della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta in data 10 marzo 2020; 1.1. sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7478 del 2023, effettuato dalla ricorrente unitamente alla comunicazione della memoria difensiva per l’adunanza camerale, atteso che, a mente dell’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti
e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, mentre nella specie la sentenza amministrativa riguarda, con evidenza, il merito della vicenda storica;
i motivi del ricorso della COGNOME possono essere come di seguito sintetizzati:
2.1. il primo denuncia: ‘erronea e non conforme alla legge applicazione dell’art. 120 CCNL dipendenti istituti di vigilanza nonché dell’art. 1256, 1463 e 1464 c.c. e dell’art. 3 legge n. 604/1966’; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver qualificato il recesso datoriale come licenziamento per impossibilità sopravvenuta e non come licenziamento per giustificato motivo oggettivo; si deduce che la norma collettiva richiamata prevede una facoltà del datore e non una ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro; si eccepisce che il provvedimento di revoca del titolo amministrativo era dipeso da uno status fisico momentaneo che non determinava un’assoluta impossibilità della prestazione;
2.2. col secondo motivo si denuncia: ‘errata interpretazione degli obblighi dettati in tema di repŒchage , violazione delle norme 3 e 5 della legge n. 604/1966’; si sostiene che ‘mansioni differenti’ dovessero essere ricercate anche presso altre imprese facenti parte del medesimo gruppo societario; si contesta che la cooperativa abbia assolto all’onere di pro vare l’impossibilità di ricollocazione in altre mansioni; 2.3. con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 18 St. lav. e degli artt. 3 e 5 della l. n. 604 del 1966, sostenendo che, non essendo stato ‘assolto l’onere della prova in ordine al repŒchage da parte del datore di lavoro’, sussisteva comunque ‘una necessità
indennitaria in capo alla RAGIONE_SOCIALE, così come riconosciuta nel giudizio di primo grado;
3. il ricorso non può trovare accoglimento;
3.1. in ordine ai profili di inquadramento della fattispecie (per tutte v. Cass. n. 29104 del 2019), la giurisprudenza di questa Corte ha, in prevalenza, ricondotto il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata in ragione della mancanza del porto d’armi all’ipotesi del giustificato motivo oggettivo in quanto non si può escludere aprioristicamente l’impiego del dipendente in mansioni diverse (cfr. Cass. nn. 24016, 13192, 4316 del 2017), ma vi sono precedenti che hanno ritenuto preferibile la tesi della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa dovuta, richiedendo che sia dimostrato che il datore di lavoro non abbia un interesse apprezzabile alla prosecuzione di esso, alla stregua delle ragioni inerenti all’organizzazione ed al regolare funzionamento dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 3 legge n. 604 del 1966 (Cass. n. 12072 del 2015; Cass. n. n. 13986 del 2000);
in ogni caso Ł stato escluso che il venir meno dei titoli abilitativi alle specifiche mansioni (decreto di nomina e/o licenza di porto d’armi) configuri, ai sensi dell’art. 120 del c.c.n.l. dipendenti di istituti e imprese di vigilanza, un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto, richiedendo pur sempre un atto di recesso datoriale, anche preceduto dal procedimento di conciliazione di cui all’art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 (Cass. n. 29104/2019 cit.);
3.2. nella specie occorre considerare che, al di là delle questioni di inquadramento dogmatico della fattispecie, la Corte d’Appello ha specificamente ritenuto provati sia l’ ‘assenza di interesse aziendale per le prestazioni di
lavoro della lavoratrice (al di fuori che nel caso ella avesse accettato le mansioni di portierato)’, sia ‘l’assolvimento dell’obbligo di repŒchage ‘, essendo altresì incontestato che la RAGIONE_SOCIALE si sia avvalsa della facoltà di procedere ad intimare un licenziamento, di modo che le censure rivolte nel primo motivo di ricorso sono prive di valore decisivo idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata;
3.3. il secondo motivo risulta inammissibile perchØ, lungi dall’individuare un errore di diritto, nella sostanza contesta un apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale circa l’assolvimento dell’obbligo di repŒchage ;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchØ il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchØ Ł quella che Ł stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura Ł attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;
nella specie parte ricorrente lamenta che la società non avrebbe assolto all’onere di provare che la COGNOME non fosse utilizzabile in altri posti disponibili presso l’intera azienda o presso altre imprese del gruppo, ma ciò si traduce in una diversa lettura dei fatti e dei materiali istruttori acquisiti, valutazione che appartiene al dominio del giudice del merito, invocando così un sindacato estraneo ai poteri di questa Suprema Corte di legittimità;
3.4. parimenti inammissibile l’ultimo motivo, il quale si fonda sul presupposto, risultato errato, che la società non avrebbe assolto all’onere di repŒchage , sicchØ alcuna tutela, neanche indennitaria, poteva essere riconosciuta, stante la legittimità del licenziamento;
in conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con le spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3