Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24098 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24098 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25233/2023 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati COGNOME NOME (ZCCPLA64T16L753I), COGNOME (TARGA_VEICOLO)
-ricorrente incidentale- contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3569/2023 depositata il 11/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’11.10.23 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del 2022 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato risolto il rapporto lavorativo tra le parti in epigrafe e condannato il datore ex articolo 18, comma cinque, al pagamento di un’indennità pari a 20 mensilità.
In particolare, premesso che il lavoratore era stato licenziato per avere tentato di entrare sul luogo di lavoro non solo senza green pass (imposto dall’articolo 9 del decreto legge 127 del 21) ma con green pass di altra persona, e che il fatto era stato riconosciuto dal lavoratore, la corte ha ritenuto sproporzionata la sanzione.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, resiste con controricorso il datore, che propone il ricorso incidentale per tre motivi, rispetto ai quali il lavoratore è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale propone unico motivo che deduce violazione dell’articolo 18, comma 4 e 5, Stat. Lav., per avere la corte territoriale trascurato l’insussistenza del fatto, da intendersi quale fatto avente carattere delle illiceità e rilevanza giuridica, in assenza anche di gravità del danno; inoltre, l’articolo 56 del decreto legislativo 127 del 21 dispone che i soggetti privi di certificato COVID debbano essere considerati come assenti senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari (mentre solo se sorpresi nel luogo di lavoro senza green pass possono essere licenziati).
Il motivo è infondato: nel caso il lavoratore era entrato nel luogo di lavoro e quindi non era solamente privo di certificato, ed inoltre aveva posto in essere un comportamento fraudolento che comunque l’aveva poi portato all’interno del luogo di lavoro senza certificazioni COVID.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo deduce ex numero quattro e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale applicato l’art. 18 comma cinque stat. Lav. senza domanda del lavoratore.
Il motivo è infondato in quanto il giudice è legittimato ad inquadrare la fattispecie nel modo consentito dall’ordinamento, una volta che il lavoratore abbia impugnato il licenziamento ed invocato la tutela avverso lo stesso.
Il secondo motivo deduce violazione agli articoli 1175, 1375, 2106 e 2119 c.c., e 213 del contratto collettivo, per aver ritenuto la sanzione del licenziamento sproporzionata.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso, posto che la valutazione della corte territoriale, tipicamente di merito e non sindacabile in sede di legittimità, è corretta.
Il terzo motivo ex art. 360 co. 1 numero cinque c.p.c. lamenta vizio di motivazione per aver trascurato fatti da cui emergerebbe l’intenzionalità della condotta.
Il motivo è infondato, posto che la corte territoriale ha compiutamente esaminato la condotta in tutti i suoi aspetti, oggettivi e soggettivi, senza alcuna omissione.
Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Spese compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorrenti.
p.q.m. rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.