Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30415 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 30415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 29052-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,
Oggetto
Licenziamento giusta causa impiego pubblico
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
PU
presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 9/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale
AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Potenza , con la sentenza n. 79 del 2022, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Puglia, Lucania e Irpinia (RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza n. 25/2022 del Tribunale di Potenza, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale , che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento per giusta causa che gli era stato irrogato.
La Corte d’Appello ricorda che i l fatto contestato al COGNOME, nella qualità di Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione di gara per la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa traversa del fiume Sauro in Agro di Aliano, era consistito nell’aver fornito, in sede di richiesta di accesso agli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE che aveva partecipato alla gara – richiesta ricevuta il 30 settembre 2016 – tabelle difformi da quelle sottoscritte ed in possesso RAGIONE_SOCIALEa Commissione dallo stesso presieduta, con falsificazione RAGIONE_SOCIALEe firme degli altri componRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione.
Il Tribunale aveva affermato che il datore di lavoro aveva rispettato i termini ex art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001, e aveva concluso per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘addebito e per la legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione del licenziamento per giusta causa che era stata irrogata.
3 . La Corte d’Appello ha affermato che non vi era stata la violazione dei termini di cui all’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che la condotta del lavoratore doveva ritenersi provata, e vi era proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione disciplinare.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ha proposto ricorso NOME COGNOME, prospettando sei motivi di ricorso (indicati con le lettere a-f).
5 . Resiste l’RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Puglia, Lucania e Irpinia con controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, che ha confermato nella discussione in pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo di ricorso è prospettato il vizio ex art. 360, comma 1 numero 3, cod. proc. civ. -Violazione eo falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , del d.lgs. 165 del 2001, in vigore dal 15112009 al 21/06/2017, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75.
Si censura la sentenza perché la Corte di Appello di Potenza avrebbe errato nel giustificare lo sforamento dei termini previsti dalla normativa, dilatandone l’equa previsione fatta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, pur in assenza di particolari attività istruttorie.
Dalla contestazione di addebito si evinceva che già il 30 settembre 2016, il lavoratore, convocato per chiarimRAGIONE_SOCIALE a seguito di istanza di terzi, aveva riferito ed incartato con documento a protocollo ai massimi organi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, una parte preponderante de lle accuse mossegli.
Poiché la contestazione era intervenuta il 21 dicembre 2016, oltre il termine di quaranta giorni, e la sanzione disciplinare era stata irrogata il 20 febbraio
2017, oltre il termine di centovRAGIONE_SOCIALE giorni, la sanzione avrebbe dovuto essere annullata per intervenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare.
Dunque, l a Corte d’Appello, nel richiamare la nozione di ‘notizia circostanziata RAGIONE_SOCIALE‘illecito’ , avrebbe dilatato immotivatamente il termine per esercitare il potere disciplinare, atteso che sin dal 30 settembre 2016 il datore di lavoro era a conoscenza completa RAGIONE_SOCIALE‘operato del dipendente, come si evinceva dal confronto tra l’audizione e la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘UPD, di cui sono riportati stralci nel ricorso.
Assume il ricorrente che l’unico accertamento effettuato dall’UPD era l’ascolto degli altri due Commissari RAGIONE_SOCIALEa Commissione di gara; quindi la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello aveva applicato in modo erroneo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L’art. 55 -bis , comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 prevede: ‘Il termine per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimRAGIONE_SOCIALE acquisito notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia
RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, d all’esercizio del diritto di difesa’.
Questa Corte ha più volte fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta disciplina, affermando i seguRAGIONE_SOCIALE principi.
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elemRAGIONE_SOCIALE sufficiRAGIONE_SOCIALE a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione, ma richieda accertamRAGIONE_SOCIALE di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., n. 22075 del 2018).
Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elemRAGIONE_SOCIALE narrativi e conoscitivi sufficientemente
articolati, dettagliati e circostanziati in quanto «è a tutela RAGIONE_SOCIALEo stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficiRAGIONE_SOCIALE dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza RAGIONE_SOCIALE‘agire amministrativo l’a pertura di procedimRAGIONE_SOCIALE disciplinari in assenza di significativi elemRAGIONE_SOCIALE di riscontro RAGIONE_SOCIALEa responsabilità» (Cass. n. 33236/2022).
In conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consRAGIONE_SOCIALEre allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria e RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 21193 del 2018).
Dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito dall’art. 55 -bis , comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001,
assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consRAGIONE_SOCIALEre allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elemRAGIONE_SOCIALE necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione e richieda accertamRAGIONE_SOCIALE di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (si v., Cass., n. 16706 del 2018).
Nella specie, la Corte d’Appello nell’accertamento e nella valutazione dei fatti acquisiti al processo rimessa al giudice di merito, ha correttamente applicato i suddetti principi e ha affermato che proprio all’esito d i quanto dichiarato dal lavoratore nella stessa giornata del 30 settembre 2016, in cui perveniva la richiesta di accesso agli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di aver aperto la busta su autorizzazione degli altri due componRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa commissione e di averla smarrita, si imponeva l’inevi tabile necessità da parte del datore di lavoro di ascoltare gli altri due componRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa commissione, COGNOME e COGNOME, per sapere se avessero autorizzato il lavoratore ad aprire la busta nonostante che sulla stessa, controfirmata sui lembi, di chiusura, fosse stata apposta
la dicitura ‘ busta da aprire solo su autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria’ .
Le dichiarazioni dei due Commissari di gara recavano la data del 24 novembre 2016. Il COGNOME negava di aver autorizzato l’apertura RAGIONE_SOCIALEa busta e di aver e sottoscritto tabelle comparative di confronto a coppie diverse da quelle già firmate, come da verbali di gara, di cui una copia originale era in suo possesso.
COGNOME, invece, dichiarava di non aver mai ricevuto la telefonata di COGNOME e di non averlo in quella sede autorizzato ad aprire la busta.
Il procedimento disciplinare era stato, dunque, a vviato all’esito del contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni a firma degli altri due ComponRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa commissione, che assumevano rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestazione.
L’addebito veniva contestato i l 21 dicembre 2016, il 16 gennaio 2017 veniva sRAGIONE_SOCIALEto il COGNOME, il 23 gennaio veniva sRAGIONE_SOCIALEto nuovamente COGNOME, e quindi in data 14 febbraio 2027 veniva irrogato il licenziamento.
Pertanto la Corte d’Appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accertato, alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, come illustrate nella sentenza, che il procedimento disciplinare era stato avviato tempestivamente, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività preliminare che si era resa necessaria.
b. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 11 ( recte : 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.
Si censura la sentenza in quanto il giudice di appello avrebbe adottato la decisione con motivazione apparente ed illogica in relazione alla dichiarata complessità RAGIONE_SOCIALEe indagini che erano state svolte dall’Ufficio disciplinare per definire la condotta ascrivibile al lavoratore.
La Corte d’Appello ha affermato la necessità di assumere dettagliate informazioni dagli altri ComponRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione. In tal modo emetteva una semplice tautologia, ma non giustificava la necessità RAGIONE_SOCIALEa dilatazione dei tempi istruttori, sino a travalicare quelli previsti RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, a pena di decadenza. Non vi era nessun supporto probatorio alla mera decisione RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEo sforamento dei suddetti termini di legge. L’audizione degli altri Commissari non implicava particolari complessità.
2.1. Il motivo è inammissibile.
È applicabile ratione temporis l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 RAGIONE_SOCIALE‘11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Hanno osservato le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, quale giudice RAGIONE_SOCIALEo ius constitutionis e non RAGIONE_SOCIALEo ius litigatoris, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge.
Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione RAGIONE_SOCIALEa legge costituzionale, ‘in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘, che non si rinvengono nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione’, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le
risultanze istruttorie e di tutti gli argomRAGIONE_SOCIALE sviluppati dalla parte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria tesi.
Va anche rilevato che l”omesso esame’ va riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure irritualmente formulate (si v., ex multis , Cass., n. 2268 del 2022).
La Corte d’Appello ha motivato la statuizione adottata illustrando, come esposto sopra nella trattazione del primo motivo di ricorso, che l’audizione degli altri due Commissari conseguiva proprio al contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del lavoratore e riguardava la vicenda oggetto del procedimento disciplinare; successivamente, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEe audizioni, veniva effettuata la contestazione.
Pertanto, la censura è inammissibile in quanto esula dal paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e nella sostanza sollecita ex novo un esame RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, che è rimesso al giudice del merito.
3. c. Con il terzo motivo è prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 Violazione eo falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2199 , cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art 55 -quater del d.lgs. 1652001, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9,
comma 9, n. 2 del CCNL RAGIONE_SOCIALE VI Dirigenza RAGIONE_SOCIALE.
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello di Potenza avrebbe adottato la decisione in contrasto con i principi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità e in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme contrattuali, senza l’analisi degli elemRAGIONE_SOCIALE di gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta del lavoratore in ordine alla procedura di gara, che era stata giudicata legittima dalla Magistratura Amministrativa.
Illustra il lavoratore che non vi era stata alterazione del risultato di gara, essendosi egli limitato a correggere l’allocazione dei valori , con la predisposizione di una nuova tabella priva di refusi, per una migliore comprensibilità e fruizione.
Il ricorso che era stato proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE dinanzi al giudice amministrativo, dove l’ Amministrazione nel costituirsi indicava come errore scusabile l’operato di esso lavoratore, era stato rigettato.
Non vi era stato danno per il datore di lavoro, e non vi erano precedRAGIONE_SOCIALE disciplinari a suo carico.
La Corte d’Appello non aveva effettuato una valutazione di proporzionalità appropriata con riguardo a ll’elemento soggettivo e al l’elemento oggettivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La contrattazione collettiva, nel prevedere i casi di licenziamento senza preavviso, non conteneva alcuna voce in cui potesse essere sussunta la condotta ascritta al lavoratore.
3.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile.
La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e RAGIONE_SOCIALEa sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elemRAGIONE_SOCIALE concreti, di natura oggettiva e soggettiva, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (si v., ex aliis , Cass., n. 33811 del 2021, n. 3283 del 2020, n. 18195 del 2019).
Di tale principio il giudice di appello ha fatto corretta applicazione.
Peraltro, il ricorrente non ha dedotto la devoluzione in appello RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 9, n. 2 del CCNL RAGIONE_SOCIALE VI Dirigenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE -di cui non vi è menzione nella sentenza di appello – di talchè l’odierna relativa censu ra è inammissibile per novità RAGIONE_SOCIALEa questione.
Il giudice di secondo grado ha preso in considerazione l’elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, ritenendo provato che il lavoratore, di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte degli altri due componRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione, sostituiva le tabelle contenute nella busta, poi dallo stesso successivamente smarrita, così consegnando alla società RAGIONE_SOCIALE
documentazione difforme da quella sottoscritta ed in possesso RAGIONE_SOCIALEa Commissione esaminatrice.
Ha considerato il giudizio amministrativo, che aveva riguardato la procedura di gara , e l’esito RAGIONE_SOCIALEo stesso, e ne ha escluso la rilevanza in relazione alla condotta del lavoratore oggetto di contestazione disciplinare.
3.2. Lo stesso ricorrente (pag. 13 del ricorso) riporta che il TAR Puglia con la sentenza n. 252 del 2017 in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che i giudizi (ed i punteggi finali attribuiti) sono comunque idRAGIONE_SOCIALEci… (pag. 7).
Si apprezza, quindi, come la statuizione del giudice amministrativo verte sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara, ma non offre argomRAGIONE_SOCIALE rispetto alla condotta disciplinare, relativa, lo si ripete , all’apertura RAGIONE_SOCIALEa busta e all’aver fornito alla RAGIONE_SOCIALE una documentazione non corrispondente agli originali RAGIONE_SOCIALEe tabelle dei confronti a coppie, così come sottoscritte e certificate dai componRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione aggiudicatrice di gara, condotta rispetto alla quale la Corte d’Appello ha effettuato il giudizio di proporzionalità con riguardo alla sanzione anche sotto il profilo soggettivo.
Il giudice di secondo grado ha affermato la particolare gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere dal lavoratore, trattandosi di un dirigente di notevole esperienza e qualificazione professionale, tale da recidere il rapporto fiduciario tra il dipendente e il datore
di lavoro e non consRAGIONE_SOCIALEre la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
La censura di omesso esame del motivo di appello con il quale si era fatto leva sull’assenza di precedRAGIONE_SOCIALE disciplinari, così come quella relativa alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe difese che sarebbero state svolte dall’Amministrazione nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo, sono inammissibili per carenza di specificità RAGIONE_SOCIALEe stesse, atteso che nel ricorso non sono riprodotte le relative statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e i motivi di appello che sarebbero stati proposti, né è indicata la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEe suddette difese RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, di talchè non è p ossibile procedere al giudizio di rilevanza RAGIONE_SOCIALEa stessa.
4. d. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5 -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione a ll’art. Cost., art. 111 e all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.
La Corte di Appello di Potenza non avrebbe motivato sulla dichiarata irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe pronunce del Giudice Amministrativo, che con giudizio ormai definitivo, aveva dichiarato legittimo, quindi conforme alla legge, l’operato del ricorrente, atteso che era stata riscontrata la legittimità dei provvedimRAGIONE_SOCIALE censurati.
4.1. Il motivo è inammissibile perché la censura esula dal parametro legale RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in ragione dei principi illustrati nei par.2.1 e 3.2.
e. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione eo falsa applicazione degli art. 111 Cost., 115, cod. proc. civ., 116, comma 1, cod. proc. civ., 132, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che sarebbe mancata l’ analisi da parte del giudice di appello del contenuto RAGIONE_SOCIALEa CTU di trascrizione dei colloqui telefonici e personali (di cui riporta stralci nel motivo), intrattenuti dal ricorrente con altro membro RAGIONE_SOCIALEa Commissione, COGNOME, che fondavano la richiesta di dichiarare come non consistente l’accusa di aver realizzato la condotta imputatagli contro l’assenso dei Commissari di gara.
Il giudice di appello non aveva preso posizione sul perché le asserzioni RAGIONE_SOCIALE‘altro componente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, COGNOME, non potevano essere prese in considerazione, limitandosi a far riferimento alle pressioni che il ricorrente avrebbe realizzato, senza ulteriori specificazioni, sull’altro membro RAGIONE_SOCIALEa Commissione.
6.f. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione ex art. 360, comma 1, n. 5 -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. Cost., art. 11 ( recte : 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.
La sentenza sarebbe carente di motivazione sul motivo di impugnazione relativo alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘addebito.
Il ricorrente ricorda il contenuto RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘incontro e RAGIONE_SOCIALEa telefonata con altro componente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, COGNOME, da cui sarebbe emerso che la vicenda disciplinare era un mero pretesto utilizzato in modo strumentale rispetto ad altre vicende.
6.1. Il quinto e il sesto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione.
Gli stessi sono inammissibili.
L’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità (Cass., n. 24155 del 2017, n. 6587 del 2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass., n. 22707 del 2017, Cass., n. 195 del 2016).
Le doglianze in disamina evocano un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa e si pongono perciò al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, vizio di violazione di legge e di omesso esame, traducendosi di
fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALEa causa (Cass., n. 6939 del 2020, n. 7192 del 2020, n. 27072 del 2019, n. 29404 del 2017, n. 16056 del 2016).
È evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica RAGIONE_SOCIALEa sufficienza o RAGIONE_SOCIALEa razionalità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consRAGIONE_SOCIALEre un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., S.U., n. 28220 del 2018).
Nella specie, non è ravvisabile, in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, il vizio di omesso esame, che riguarda un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, e non ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, come quelle indicate dal ricorrente.
Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360, n.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, cod. proc. civ., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova.
La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo
alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamRAGIONE_SOCIALE di fatto compiuti dal giudice di merito.
Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elemRAGIONE_SOCIALE di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
La Corte d’appello, invero, ha valutato, con motivazione logica e coerente, nel rispetto dei suddetti principi, le risultanze probatorie, la consulenza relativa al l’estrapolazione e trascrizione dei colloqui tra COGNOME e il lavoratore, la dichiarazione testimoniale di COGNOME, affermando la legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione che
liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del