Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8027 Anno 2019
Civile Sent. Sez. L Num. 8027 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 29522-2017 proposto da: COGNOMENOME, GLYPH in ROMA, domiciliato INDIRIZZO, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME; da : COGNOME
– ricorrente –
2019
contro
541 REI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in pro ROMA ,
L.G. COGNOME 22, GLYPH studio COGNOME presso GLYPH lo GLYPH dell’avvocato COGNOME ICO, COGNOME NOME COGNOME che COGNOME COGNOME la rappresenta e difende;
– controrícorrente –
avverso la sentenza n. 4358/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2017 R.G.N. 1466/2017; della il udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME nella dal
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME
udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME per
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede con sentenza n.4358 del 4.10.2017 – respinto la domanda di annullamento del licenziam per giusta causa intimato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in data 30.3.2015 COGNOME, operaio specializzato addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferrovi fatti oggetto della sentenza penale di condanna del Tribunale di Cassino n. 1283 del 201
2. La Corte respingeva il reclamo proposto dal lavoratore confermando la declarator legittimità del licenziamento e rilevando che il comportamento adottato dal D’Anto 15.12.2013 (apertura delle bombole del gas nella sua abitazione, chiamata delle dell’ordine, minaccia di far esplodere la palazzina, aggressione degli agenti intervenuti), valutato alla luce delle mansioni (addetto alla sicurezza delle infr disimpegnate, integrava – per la sua gravità, anche di ogni singola condotta – gli una giusta causa di licenziamento ed incrinava definitivamente il vincolo fiduciario.
3. Per la cassazione di tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattr La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria 378 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 116 cod.proc.civ. cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, distrettuale, trascurato che il COGNOME ha sempre contestato i fatti del 15.12.2013 addebitati, essendo trascorsa una mezz’ora tra la chiamata telefonica e l’interve agenti di Polizia, non essendo stato accertato con strumentazione mbiente era ad hoc se l’a saturo di gas, essendo intervenuti i Vigili del fuoco a distanza di tempo, e, in genera state smentite dai condomini tutte le circostanze riferite dagli agenti.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, distrettuale, posto a base del proprio giudizio prove inesistenti, in quanto le oggetto di contestazione disciplinare sono state contestate dal COGNOME e il datore d non ha richiesto di provarle.
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 111 Cost. nonché vizio di motivaz relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte dis reso una motivazione apparente, non avendo precisato in cosa sarebbe consistita la lesi vincolo fiduciario e in base a quali prove si fondava la prognosi di una reitera comportamento.
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2119 cod.civ. nonché del dirit vivente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. .proc.civ.) avendo, la Corte GLYPH 3, cod distrettuale, erroneamente ritenuto definitivamente accertati i fatti emergenti dall’istrut svolta in sede penale, non essendo emerso alcun notevole inadempimento né essendo stato precisata la modalità della lesione del vincolo fiduciario.
5. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e per la parte residuale infondati.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norm processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., be un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n cod.proc.civ.., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dal n. 134 del 2012 (Cass. 23940 del 2017) ed interpretato, mediante il canone del “minimo costituzionale”, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Invero, come precisato dalle Sezioni Unit (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esisten della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinde dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ivazione apparente”, nella “mot nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” otivazione perplessa ed e nella “m obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Ebbene, non è ravvisabile, nella sentenza impugnata, cuna lacuna o contraddizione GLYPH al motivazionale, avendo, il Tribunale e la Corte distrettuale, proceduto ad analizzare la condotta tenuta dal COGNOME alla luce degli esiti del giudizio penale “e, in particolare, alla luce delle testimonianze rese in quella sede e della motivazione della sentenza di condanna (che ha assolto il COGNOME dal reato di cui all’art. 575 c.p. ma lo ha condannato per resistenza lesioni ai pubblici ufficiali intervenuti)): il fatto che anche uno solo degli episodi s valutato sufficientemente grave non rende atomistica né vizia in alcun modo una valutazione che è stata, altresì, compiuta a livello complessivo.”
6. In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essend determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore,
suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la f correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare l congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavor assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, a precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2013 e, precedentemente, in senso analogo, tra le tante, Cass. 21.6.2011 n. 13574; Cass. 7.4.2011 n. 7948; Cass. 2.3.2011 n. 5095; Cass. 18.2.2011 n. 4060).
Nella fattispecie, come già rilevato, la Corte distrettuale ha rilevato che “i comportamenti descritti e dimostrati dall’istruttoria in sede penale (e peraltro mai negati dal COGNOME) “di particolare gravità sotto il profilo del vincolo fiduciario” anche in considerazione mansioni svolte dal COGNOME nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture. Ta affermazikone è difficilmente contestabile e certo il vincolo fiduciario non può dirsi meno le dalla circostanza che “generalmente” l’incolpato lavora in squadra (essendo di comune esperienza che la perdita di controllo da parte di uno dei componenti di una squadra può mettere a repentaglio sia i colleghi che l’utenza); non si vede infatti come l’interesse azienda possa essere efficacemente perseguito da una squadra di colleghi i cui componenti, prima ancora di occuparsi della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, devono impiegare le lo energie nel contenere il rischio che un membro della loro stessa squadra possa nuovamente indulgere in comportamenti così distruttivi e antisociali quali quello che ha visto protagonist COGNOME nella sera del 15.12.2013. Lo stato di ebrezza alcolica, poi, lungi dal costituire u attenuante, a sua volta si manifesta sintomo di una fragilità che contribuisce alla nefas prognosi di correttezza del futuro adempimento, sempre in considerazione delle mansioni specifiche di operatore specializzato della sicurezza.
7. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
10. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vi della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la st impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento
n. 29522/2017 R.G.
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019.