SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 387 2025 – N. R.G. 00000087 2025 DEPOSITO MINUTA 30 12 2025 PUBBLICAZIONE 31 12 2025
n. 87/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati:
dr. NOME COGNOME – Presidente
dr.ssa NOME COGNOME – Consigliera
dr. NOME COGNOME – Consigliere relatore
all’udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza
ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente
tra
, rappresentato e difeso da: AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: AVV_NOTAIO e
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa. Appello avverso la sentenza n. 495/2024 del 16/10/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro. Conclusioni: come da verbale dell’udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/04/2025 dipendente del dal 16/12/2021 al 24/10/2023, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il
16/10/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata l’impugnazione, da lui proposta con ricorso del 18/12/2023, avverso il licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatogli in data 24/10/2023, a seguito di contestazione del 12/07/2023, per: illecito utilizzo, durante e oltre l’orario di lavoro, delle autovetture di servizio dell’amministrazione comunale (una Fiat Panda tg. TARGA_VEICOLO e una Fiat Punto tg. TARGA_VEICOLO), per finalità personali extralavorative, tra cui: raggiungere i ristoranti, disbrigare faccende familiari, raggiungere la propria abitazione, disporre del mezzo comunale nei giorni non lavorativi ed acquistare sostanze stupefacenti, nei giorni 09/09/2022 (per acquisto di sostanze stupefacenti), 22 e 23 ottobre 2022 (sabato e domenica, per recarsi a vedere un incontro sportivo), 24/10/2022, 17/01/2023, 15/02/2023, 28/02/2023 e 01/03/2023 (per scopi personali), così appropriandosi dei veicoli per scopi estranei all’attività lavorativa, tenendo condotta di rilevanza penale perché integrante il reato di cui all’art. 314 c.p.; falsa attestazione della presenza in servizio in data 17/01/2023 dalle ore 14.57 in poi, quando, pur risultando uscito dagli uffici comunali per motivi di servizio in base alle timbrature effettuate, in realtà stava utilizzando l’autovettura di servizio per scopi personali ed estranei all’attività lavorativa . L’impugnata sentenza ha ritenuto quanto segue.
Il raggiungimento della prova della sussistenza dei fatti disciplinarmente ascritti al in base agli elementi probatori risultanti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali indicate nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti del lavoratore, emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara in data 19/06/2023 nel p.p. n. 516/2022 r.g.n.r., aperto a carico del per il reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p., e nell’ordinanza in data 17/07/2023 del Tribunale per il Riesame di L’Aquila (che aveva rideterminato le durata della misura, respingendo il riesame nel resto), da cui emergeva che il (al pari del collega di lavoro utilizzava con disinvoltura e reiteratamente le autovetture di servizio della pRAGIONE_SOCIALE datrice per soddisfare esigenze extralavorative, quali raggiungere i ristoranti ove consumava pranzi insieme al al proprio dirigente (dirigente del settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ed al conoscente
sbrigare faccende familiari, e finanche per recarsi ad acquistare sostanze stupefacenti, da assumere insieme ai due predetti, e ciò anche al di fuori dell’orario di servizio ed in giornate in cui era in ferie, il tutto con il consenso del il quale era consapevole dell’illecito utilizzo delle auto di servizio e lo tollerava, usufruendo lui stesso dei trasporti a mezzo delle auto, per analoghe finalità personali estranee all’attività lavorativa;
ciò, segnatamente, in riferimento alle seguenti conversazioni.
-ambientale del 09/09/2022 alle ore 13.38, ove: il che si era recato ad acquistare stupefacente con l’auto di servizio, dice al ed al i quali lo stavano aspettando, di avere perso nell’auto la bustina contenente la sostanza, e viene rimproverato dal poi, una volta giunto il nel luogo di incontro con gli altri due, tutti insieme cercano la bustina, seguendo le indicazioni del infine, non essendo la bustina stata rinvenuta, il rimprovera ancora il di avere messo la bustina nell’auto e non in tasca;
-ambientale del 24/10/2022 alle ore 13.53, ove: il si avvicina all’auto ove erano il ed il dicendo loro che avrebbe preso la Panda del che nel pomeriggio non serve a nessuno, e, alla battuta del che commenta dicendo che il fa ‘autogestione’, il dice che il aveva già preso l’auto di servizio sabato sera per andare a vedere la partita, tornando all’una di notte, e che faceva uso smodato delle auto comunali, senza nascondersi;
-ambientale del 17/01/2023 alle ore 14.57, ove: il dice al che è uno ‘scampanato’ e che va in giro con l’auto del Comune nonostante sia una persona conosciuta in città e nonostante il veicolo sia riconoscibilissimo, ed egli risponde che basta fare le cose con scioltezza e naturalezza;
-telefonica del 15/02/2023 alle ore 14.44, ove: il chiamato dal gli dice che lo raggiungerà più tardi e cercherà di trovare un’auto di servizio per recarsi da lui;
-telefonica del 01/03/2023 alle ore 07.40, ove: segretaria del servizio lavori pubblici del chiama il e gli chiede se abbia la Punto di servizio, perché alcuni colleghi dovevano uscire, ed egli risponde di sì, che aveva chiesto al dirigente il permesso di riportarla a casa la sera prima, perché era tardi, e che tra qualche minuto sarebbe arrivato in ufficio;
-telefonica del 01/03/2023 alle ore 07.46, ove: la richiama il dicendogli che la ‘sparata’ che gli aveva fatto prima era dovuta al fatto che ‘ufficialmente la macchina ce l’aveva il dirigente’, ed aveva davanti a lei , c he stava facendo un ‘bordello’ per la mancanza dell’auto, quindi bisognava avvisare NOME, al che il le chiede cosa avrebbe dovuto fare una volta arrivato, e la risponde di consegnarle le chiavi e sostenere che aveva l’auto per andare a prendere il dirigente.
2. L ‘irrilevanza della mancanza di registrazione delle uscite con le auto di servizio, dato l’utilizzo illecito che il ne faceva .
L ‘irrilevanza del fatto che i testi escussi non avevano saputo riferire con precisione i fatti emergenti dall’ordinanza cautelare, in quanto questi sono stati compiutamente scoperti solo grazie alle intercettazioni.
Il riscontro, da quanto riferito dai testi escussi, di elementi confermativi della sussistenza dei fatti disciplinarmente ascritti al poiché il teste aveva confermato di avere più volte riscontrato la mancanza delle auto di servizio, di avere chiesto al o al chi l’avesse, sentendosi sempre rispondere dall’uno che l’auto l’aveva l’altro, e di essere stato lui a chiedere alla il 01/03/2023, chi aveva l’auto di servizio mancante, ed i testi e avevano riferito che a volte il dirigente interveniva per inserire manualmente le timbrature mancanti di entrata o uscita del
Il raggiungimento della prova della falsità delle timbrature di presenza del 17/01/2023, poiché il che risultava uscito per servizio, in realtà si stava dedicando ad attività extralavorative, come si evinceva dalla conversazione delle ore 14.57.
L ‘integrazione della giusta causa di licenziamento addotta dal Comune datore di lavoro, trattandosi di gravissima violazione dei doveri di servizio, e ciò anche qualora si ritenesse non provata la falsità delle timbrature del 17/01/2023.
L’appellante ha dedotto l’erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza e l’insussistenza dell’addotta giusta causa di licenziamento per insussistenza o comunque per mancanza di gravità dei fatti ascritti, articolando i seguenti motivi.
Le prove atipiche utilizzate e valutate dal giudice di primo grado, costituite dalle intercettazioni riportate nelle ordinanze cautelari richiamate in sentenza, erano insufficienti alla dimostrazione della sussistenza dei fatti disciplinarmente ascritti, né vi erano ulteriori elementi probatori della sussistenza dei fatti stessi, poiché:
-quanto ai fatti del 09/09/2022, dalle intercettazioni non emergeva l’utilizzo dell’auto di servizio per l’acquisto di stupefacente, ma solo che esso appellante, insieme al ed al
cercava una bustina in auto, senza risultanze sul contenuto di essa, né vi erano risultanze sulla durata e sulle ragioni dell’impiego dell’auto di servizio, ed anzi esso appellante aveva raggiunto il proprio dirigente su sua richiesta, poiché i colleghi erano soliti raggiungersi reciprocamente con l’auto per poi recarsi sui cantieri, e pertanto, dopo l’ora di pranzo, l’auto ben poteva essere servita al dirigente per esigenze di servizio, e comunque non vi era prova della sussistenza di un significativo impossessamento dell’auto o di pregiudizi o disfunzioni all’organizzazione comunale;
-quanto ai fatti del 22/10/2022, dalle intercettazioni del 24/10/2022 emergeva solo che il parlando con il gli aveva detto che esso appellante, il sabato sera precedente, aveva preso l’auto di servizio per andare a vedere la partita ed era tornato all’una di notte, ma alcuna prova vi era sulla verità della dichiarazione, ed i testi escussi in primo grado non avevano saputo riferire alcunché di preciso al riguardo;
-quanto ai fatti del 24/10/2022, dalle intercettazioni emergeva solo che esso appellante aveva detto al ed al che avrebbe preso la Panda del perché di pomeriggio non serviva a nessuno, ma non vi era alcuna prova dell’effettivo uso dell’autovettura;
-quanto ai fatti del 17/01/2023, le conversazioni intercettate erano avvenute alle 14.57, quando esso appellante era uscito con l’auto per motivi di servizio, con regolare timbratura, limitandosi a raggiungere il ed il presso il ristorante ove quest’ultimo aveva pranzato, e non vi era alcuna prova che si fosse dedicato ad attività extralavorative, avendo il parlato dell’utilizzo dell’auto in termini generici, probabilmente riferendosi alla condotta di guida di esso appellante, ed anzi era ripartito dal ristorante per raggiungere i cantieri aperti, ed i testi escussi in primo grado non avevano saputo riferire alcunché di preciso al riguardo;
-quanto ai fatti del 15/02/2023, dalle intercettazioni emergeva solo che esso appellante aveva detto al che avrebbe cercato un’auto di servizio per raggiungerlo, ma non vi era alcuna prova dell’effettivo uso dell’autovettura;
-quanto ai fatti del 28/02/2023 e 01/03/2023, non vi era prova né che il dirigente non avesse autorizzato esso appellante a riportare l’auto a casa, né che egli stesso non fosse stato impegnato in attività lavorative fino alle 20.30 insieme al dirigente, senza effettuare timbrature di presenze.
2. Il licenziamento era stato irrogato ad esso appellante per i motivi di cui al verbale n. 3 del 24/10/2023 dell’UCPD, ed in tale verbale era specificato che la condotta rilevante era consistita nell’uso improprio della macchina di servizio, anche attestando falsamente, il 17/01/2023, la propria presenza in servizio, sicché il fatto addotto come giusta causa di licenziamento era esclusivamente siffatto uso improprio, mentre la falsa attestazione della presenza in servizio costituiva elemento accessorio, finalizzato esclusivamente ad illustrare la gravità del fatto, sicché, una volta dimostrata l’insussistenza dell’uso improprio, l’eventuale falsità dell’attestazione era irrilevante, in base al principio dell’immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento di cui all’art. 3 l. n. 604/1966; in ogni caso, non essendovi prova che esso appellante si fosse dedicato, nel pomeriggio del 17/01/2023, ad attività extralavorative, la falsità delle attestazioni di presenza era del tutto insussistente, ed era irrilevante che le successive timbrature delle ore 16.00 e delle ore 18.00 fossero state effettuate successivamente, con l’autorizzazione del dirige nte, poiché ciò era evenienza ricorrente, come riferito dai testi e nemmeno erano rilevanti le ulteriori timbrature asseritamente false, prodotte dall’appellato nel costituirsi in giudizio in primo grado, poiché estranee alla contestazione disciplinare.
Il licenziamento era stato irrogato ad esso appellante per i motivi di cui al verbale n. 3 del 24/10/2023 dell’UCPD, ed in tale verbale era specificato che la condotta rilevante era consistita nell’uso improprio della macchina di servizio, mentre non era contenuta, nella specificazione dei motivi del recesso, la rilevanza e la qualificazione penale dei fatti, che anzi erano state ritenute non rilevanti, sicché il fatto addotto come giusta causa di licenziamento era esclusivamente siffatto uso improprio, e pertanto, una volta dimostrata l’insussistenza dell’uso improprio, l’eventuale commissione di fatti di rilevanza penale era irrilevante , in base al principio dell’immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento di cui all’art. 3 l. n. 604/1966; analogamente, era irrilevante la sussistenza di danni o disfunzioni all’amministrazione comunale, in quanto non oggetto di contestazione; in ogni caso, non era emersa la sussistenza di siffatti danni o disfunzioni, e pertanto le condotte, anche ove sussistenti, non potevano integrare fattispecie di rilevanza penale, nemmeno di peculato d’uso, per la cui configurabilità è necessaria la sussistenza di conseguenze economicamente e funzionalmente significative o di danno patrimoniale apprezzabile, procurati alla p.A. datrice di lavoro.
L’impugnata sentenza non conteneva alcuna valutazione in punto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, nonostante il CCNL di comparto preveda, per le ipotesi di peculato d’uso, l’applicabilità di un range di sanzioni dal rimprovero scritto alla sospensione dal servizio, in base alla gravità del fatto, e preveda sanzioni espulsive solo per la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale o la condanna per gravi delitti, sicché le condotte contestate, anche ove qualificabili come di peculato d’uso, non erano di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento, non essendosi prova che si fosse trattato di azioni sistematiche, o finalizzate ad acquisto di stupefacente, o che esso appellante avesse agito in accordo o con la complicità o la copertura di altri dipendenti comunali.
Esso appellante aveva già subito l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio, ciò che aveva comportato la totale perdita delle relazioni
professionali e umane e della retribuzione, destinata alle funzioni vitali proprie e della sua famiglia, e, scontata la misura, per anni egli stesso avrà impressa addosso una macchia indelebile nell’ambiente di lavoro e nelle relazioni esterne, venendo additato come uno dei peggiori dipendenti dell’intera città , sicché la funzione preventiva ed intimidatoria nei suoi confronti si è già realizzata, con conseguente non applicabilità di sanzioni disciplinari espulsive.
L’appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del licenziamento impugnato e la reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto de ll’appello, eccependone l’inammissibilità per difetto di chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi, per violazione delle regole di redazione degli atti di cui al d.M. Giustizia n. 110/2023, e per novità, in violazione dell’art. 345 c.p.c., delle eccezioni di inoffensività dei fatti materiali, difetto di danni o disfunzioni all’amministrazione, di cui al primo ed al terzo motivo, in quanto non proposte in primo grado; nel merito, deducendo la correttezza della motivazione dell’impugnata sentenza e l’infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L’eccezione di inammissibilità dell’intero appello, sollevata dall’appellato, è infondata.
Difatti, il ricorso in appello è sì formato di complessive 91 pagine -83 pagine con esclusione delle parti di cui all’art. 4 d.M. Giustizia n. 110/2023 – ed è pertanto ben superiore ai limiti di cui all’art. 3 d.M. stesso, e non indica alcuna specificazione delle ragioni per le quali si sarebbe reso necessario il superamento dei limiti, né una sintesi unitaria del contenuto dell’atto , ma, pur essendo stato redatto in maniera prolissa, con frequenti ripetizioni degli enunciati, e con alcune considerazioni meramente ipotetiche, sganciate da riferimenti agli atti di causa, contiene una divisione in paragrafi con enunciazione separata e specifica dei motivi di gravame, idonea a permetterne l’individuazione in modo sufficientemente chiaro e specifico, secondo quanto riportato in narrativa.
Pertanto, l’atto, pur di estensione irragionevole rispetto all’oggetto del giudizio ed al grado di complessità delle condotte disciplinarmente contestate, non pregiudica l’intelligibilità delle questioni e non rende oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, sicché, non essendo il superamento dei limiti di cui al d.M. n. 110/2023 di per sé sanzionato, deve ritenersi ammissibile (cfr., quanto ai requisiti di sinteticità, Cass. Sez.
2 n. 21297 del 20/10/2016 rv. 641554 -01 e Cass. Sez. U. n. 964 del 17/01/2017 rv. 641821 -01, e, quanto ai requisiti di specificità, Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 01).
Di contro, devono ritenersi inammissibili il primo profilo del secondo motivo, nonché il terzo ed il quinto motivo di appello.
È difatti pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 7687 del 24/03/2017 rv. 643577 -01 e 9675 del 05/04/2019 rv. 653619 -01, e precedenti ivi richiamati) che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che la causa petendi dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell’atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare, e che pertanto non sono rilevabili ragioni di invalidità del licenziamento diverse da quelle eccepite dalla parte (cfr. anche Cass. Sez. L. nm. 12898 del 22/06/2016, 13673 del 03/07/2015, 19142 del 28/09/2015, 655 del 16/01/2015, 8293 del 25/05/2012, 5555 del 09/03/2011 e 15795 del 12/06/2008).
Va pertanto osservato che nel ricorso introduttivo di primo grado l’odierno appellante aveva impugnato il licenziamento irrogatogli, oltre che sotto il profilo dell’insussistenza dei fatti contestatigli per mancanza di prova dell’utilizzo delle auto di servizio per esigenze personali extralavorative o per acquisti di stupefacente , esclusivamente per insussistenza di falsa attestazione di presenza in servizio, appunto quale conseguenza del difetto di prova dell’irregolare utilizzo , nonché per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, in base ai criteri di valutazione della gravità delle mancanze e di graduazione delle sanzioni previsti dal CCNL di comparto, per effetto della derubricazione dell’originaria imputazione di peculato in quella di peculato d’uso, con conseguente difetto di gravità del reato .
In base ai principi di diritto sopra richiamati, ne consegue che il primo profilo del secondo motivo ed il terzo motivo di appello -con i quali l’appellante deduce che i fatti disciplinarmente contestatigli risiederebbero esclusivamente nell’illecito utilizzo delle auto di servizio, mentre la falsa attestazione di presenza in servizio non costituirebbe fatto disciplinarmente contestato, ma semplice elemento accessorio finalizzato ad illustrare la gravità degli illeciti utilizzi, ed analogamente la sussistenza degli estremi per la rilevanza penale dei fatti o la qualificazione penalistica di essi, ovvero la sussistenza di danni o disfunzioni all’amministrazione comunale sarebbero irrilevanti perché non contestati, il tutto in base al principio dell’immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento di cui all’art. 3 l. n. 604/1966 – sono inammissibili, risolvendosi in motivi di impugnazione fondati su profili di illegittimità, circostanze di fatto o deduzioni in diritto differenti rispetto a quelli dedotti in primo grado, e come tali da qualificarsi nuovi, in violazione dell’art. 345 c.p.c..
I profili dei motivi in esame, peraltro, sono del tutto infondati nel merito, poiché il verbale n. 3 del 24/10/2023, invocato dall’appellante per sostenere la limitazione dei motivi del licenziamento all’irregolare utilizzo delle auto di servizio, non circoscrive in alcun modo l’ambito dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti rispetto a quelli descritti nella relativa contestazione del 12/07/2023, comunicata al lavoratore, ma si limita a svolgere deduzioni su quanto da lui sostenuto nella memoria difensiva depositata in sede disciplinare (necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo penale, insussistenza di prova della commissione dei fatti e riqualificazione del reato contestato in quello più lieve di cui all’art. 314 bis c.p., in sede di ammissione dell’imputato alla messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p.) senza accogliere tali giustificazioni ma ribadendo la ritenuta sussistenza di tutte le condotte contestate -quindi anche quelle relative alle false attestazioni di presenzaindipendentemente dalla rilevanza e qualificazione penalistica, cioè indipendentemente dall’esito del processo penale ed in particolare della messa alla prova dedotta dal lavoratore.
Analogamente, è inammissibile il quinto motivo con il quale l’appellante deduce che, avendo già subito una misura cautelare interdittiva di elevato contenuto afflittivo e sanzionatorio, non sarebbero applicabili sanzioni disciplinari espulsivecosì prospettando una sorta di incompatibilità dell’applicazione congiunta o cumulativa delle due misure, non trattandosi di questione di proporzionalità della sanzione del tipo di quelle dedotte nel ricorso introduttivo in primo grado, ma di prospettazione di un divieto di cumulo di sanzioni.
Il motivo in esame, peraltro, sarebbe manifestamente infondato nel merito, non rinvenendosi alcuna disposizione di legge o contrattazione collettiva da cui si possa evincere un divieto del tipo di quello prospettato dall’appellante.
Nel merito l’ appello è infondato.
Quanto al primo motivo, va osservato in primo luogo che i fatti disciplinarmente ascritti all’appellante alle lett. A) e B) della citata lettera di contestazione del 12/07/2023 consistono nell’utilizzo ripetuto delle autovetture di servizio comunali, durante ed oltre l’orario di servizio, per finalità estranee all’attività lavorativa, integrante illecito penale, con elencazione di tali finalità prima unitariamente (raggiungere ristoranti, sbrigare faccende familiari, raggiungere la propria abitazione, disporre dei mezzi in giorni non lavorativi, acquistare stupefacenti), poi singolarmente in riferimento alle singole giornate in cui l’illecito utilizzo è contestato.
In particolare, per le singole giornate oggetto di contestazione, viene indicato sia che si tratta di uso per fini extralavorativi e personali, sia quali siano detti fini, con indicazione delle relative fonti di prova, costituite dalle intercettazioni riassunte in narrativa, nonché delle violazioni delle norme disciplinari ritenute integrate, in particolare quanto all’art. 71 k) CCNL Funzioni Locali (non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio) ed all’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti del
(il dipendente utilizza i mezzi di trasporto a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti di ufficio).
Inoltre, va tenuto conto che in base all’art. 5 del regolamento sull’utilizzo dei veicoli dell’autoparco comunale di , in atti, i veicoli comunali possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio o di rappresentanza, e che, in base a quanto riferito dai testi escussi in primo grado, i dipendenti del settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ove l’appellante era assegnato, che devono utilizzare le autovetture di servizio, devono indicare, riempiendo l’apposito registro di movimentazione , l’ora di prelevamento e riconsegna del mezzo nonché le destinazioni raggiunte.
La condotta contestata alle lett. A) e B) citt., pertanto, consiste nell’utilizzo delle auto di servizio per ragioni estranee al servizio, ciò che di per sé integra la violazione dei doveri d’ufficio addotta dalla pRAGIONE_SOCIALE. datrice, mentre l’elencazione delle singole finalità costituisce illustrazione dei motivi della ritenuta assenza di ragioni di servizio, per come risultanti dalle fonti di prova dei fatti contestati.
Ne segue che, ai fini dell’integrazione dei fatti ascritti all’appellante, è sufficiente il riscontro dell’assenza di ragioni di servizio, mentre resta irrilevante, in tale ipotesi, che non emer ga con precisione quale uso extralavorativo egli abbia fatto dell’auto di servizio, appunto in quanto la violazione disciplinare è integrata per la sola mancanza di ragioni di servizio.
Inoltre, appunto in considerazione del divieto di qualsiasi uso dei veicoli per ragioni estranee al servizio, ne segue che qualora si riscontri il possesso da parte dell’appellante di un veicolo comunale al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero durante l’orario di servizio ma in difetto di regolare compilazione del relativo registro in uso presso il Comune datore di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di ragioni di servizio, appunto in quanto al di fuori dell’orario di lavoro non è ex se prospettabile uno svolgimento di compiti di ufficio, e solo la regolare compilazione del registro permette il riscontro dell’effettiva sussistenza di dette ragioni.
Ciò posto, va considerato quanto segue.
Il 09/09/2022 alle ore 13.38 l’appellante era con certezza in possesso di un’auto di servizio, rilevandosi dalle conversazioni intercettate, sopra citate, che il nel cercare dentro l’auto la bustina che l’appellante aveva perso, insieme a lui e quindi alla sua presenza, lo rimprover a di averla messa dentro la macchina del Comune, senza che l’appellante neghi alcunché, ciò che avrebbe di certo fatto qualora si fosse trattato di un’altra auto.
A quell’ora l’appellante non era al lavoro, risultando dal relativo registro presenze, in atti, che egli era uscito alle 12.42, né risulta che avesse compilato l’apposito registro per attestare il prelievo dell’auto, ed anzi egli stesso, nel ricorso di primo grado, deduce che quel giorno non risultava, dal registro, avere preso alcuna autovettura (cfr. pag. 3 dell’atto) .
Inoltre, non vi è alcuna prova che l’appellante, come sostenuto, avesse raggiunto con l’auto di servizio il proprio dirigente su sua richiesta, per poi recarsi sui cantieri, ed anzi ciò deve escludersi, sia poiché egli non era in servizio, sia poiché egli stesso ed il qualora avessero dovuto realmente recarsi presso un cantiere per motivi di servizio, non avrebbero avuto motivo alcuno di cercare una bustina nell’auto, tra l’altro in presenza e con l’ausilio del
persona estranea all’amministrazione comunale.
Il 24/10/2022 alle ore 13.53 l’appellante, pur risultando in servizio in base al relativo registro presenze, in atti, era in realtà fuori dagli uffici comunali, accanto all’auto ove erano il ed il e, come risulta dalla conversazione intercettata sopra citata, disse loro che avrebbe preso la Panda del che nel pomeriggio non serviva a nessuno; ai commenti del il quale disse che faceva ‘autogestione’, e del il quale disse che aveva già preso l’auto di servizio il sabato sera precedente per andare a vedere la partita, tornando all’una di notte, e che faceva uso smodato delle auto comunali, senza nascondersi, l’appellante non contestò o negò alcunché, ciò che avrebbe di certo fatto qualora il collega gli avesse falsamente addebitato irregolarità nel servizio (sabato 22 ottobre risulta avere lavorato solo al mattino), per lo più alla presenza di persona estranea
all’amministrazione; inoltre, poco dopo l’appellante disse ai due predetti che non poteva andare da ‘quello’, perché non era fornito, e che sarebbe andato da tale , senza altre specificazioni, con ciò sottintendendo, con evidenza, che lo avrebbe fatto con la Panda che poco prima aveva detto di volere utilizzare, poiché, tenuto conto dei rapporti di confidenza e stretta frequentazione che intratteneva con i due predetti ed il (palesemente rilevabili dal tenore estremamente colloquiale ed informale di tutte le conversazioni intercettate) se avesse cambiato programmi rispetto a quanto concordato poco prima con i predetti, li avrebbe certo informati; infine, poco dopo, alle 14.18, l’appellante timbrò l’uscita dal servizio.
Vi è quindi prova, in base alle stesse dichiarazioni dell’appellante, intercettate, del possesso di auto di servizio sia la sera del 22/10/2022, sia il pomeriggio del 24/10/2022, quando egli non era al lavoro, senza che egli abbia dimostrato la sussistenza di ragioni di servizio che necessitassero l’utilizzo di auto comunali.
Il 17/01/2023 alle ore 14.57 l’appellante era con certezza in possesso di un’auto di servizio, rilevandosi dalla conversazione intercettata, sopra citata, che il gli disse che era uno ‘scampanato’ ed andava in giro con l’auto del Comune nonostante fosse una persona conosciuta in città e nonostante il veicolo fosse riconoscibilissimo, ed egli non nega alcunché, ciò che avrebbe di certo fatto qualora i due non fossero stati a bordo di un’auto di servizio, ed anzi gli risponde che basta fare le cose con scioltezza e naturalezza; a quell’ora, come si rileva dal relativo registro presenze in atti, l’appellante era fuori per servizio, ma non vi è stata compilazione da parte dell’appellante del registro di movimentazione di nessuna delle due autovetture di servizio in uso al settore RAGIONE_SOCIALE comunale, che quel giorno non risultano mai utilizzate, né l’appellante ha dimostrato la sussistenza di ragioni di servizio che necessitassero l’utilizzo di auto comunali.
Il 01/03/2023 alle ore 07.40 l’appellante era con certezza in possesso della Fiat Punto di servizio sopra indicata, rilevandosi dalle conversazioni intercettate, sopra citate, che egli, a specifica domanda della rispose di sì, e che aveva chiesto al dirigente il permesso di riportare l’auto a casa la sera prima, perché erano le 20.30. Come risulta dal relativo registro presenze, quel giorno l’appellante iniziò il proprio turno di lavoro alle 7.54, ed il giorno prima finì di lavorare alle 17.30; inoltre, dal registro di movimentazione della predetta autovettura non risulta che il 28/02/2023 l’appellante ne abbia annotato l’utilizzo.
Al riguardo il teste responsabile del servizio progettazione, esecuzione e collaudi, interno al settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, escusso in primo grado, ha riferito che il 01/03/2023 rilevò la mancanza della predetta Punto, che pur risultava disponibile in base al registro, che l’auto
serviva a , del servizio sport, il quale gli aveva chiesto dove fosse, e che quindi si recò dalla per lamentarsi dell’assenza dell’auto, al che ella telefonò al e poi all’appellante, il quale le disse che era lui ad avere l’auto e che l’avrebbe riportata poco dopo.
Le dichiarazioni del teste sono pienamente riscontrate anche dal registro di movimentazione dell’auto, da cui si rilevano, in data 01/03/2023, annotazioni di prelievo del veicolo alle ore 7.30 e di riconsegna alle ore 8.30, a firma ‘, sicché è evidente che quest’ultimo annotò il prelievo del veicolo ma, accorgendosi che di fatto non c’era, si rivolse al e poté utilizzare l’auto solo dopo che l’appellante la ebbe riportata negli uffici comunali.
Anche la sentita quale teste in primo grado, ha reso dichiarazioni in tutto analoghe, pur non ricordando la data dei fatti, riferendo che una mattina il le chiese chi avesse l’auto, al che telefonò al il quale le disse che l’aveva l’appellante, sicché gli telefonò dicendogli di riportarla.
Infine, in data 28/02/2023 n on vi è stata compilazione da parte dell’appellante del registro di movimentazione della predetta autovettura di servizio, che quel giorno non risulta mai utilizzata.
Vi è quindi prova, in base alle stesse dichiarazioni dell’appellante e della intercettate, nonché delle citate dichiarazioni testimoniali, del possesso della Fiat Punto di servizio da parte dell’appellante sia la sera del 28/02/2023, sia la mattina del 01/03/2023, quando egli non era al lavoro, senza che egli abbia dimostrato -com ‘ era suo onere- la sussistenza, di fatto, di ragioni di servizio che necessitassero l’utilizzo di auto comunali , ed anzi avendo egli fornito giustificazioni palesemente inattendibili, sostenendo di essere stato autorizzato dal a portare l’auto a casa la sera del 28/02/2023 perché aveva lavorato fino alle 20.30, laddove, come visto, finì il proprio turno alle 17.30, e non registrò il prelievo dell’auto.
Correttamente, pertanto, l’impugnata sentenza ha ritenuto provata l’illiceità dell’utilizzo delle auto comunali da parte dell’appellante, nelle giornate sopra indicate, oggetto di contestazione, per insussistenza di ragioni di servizio, e tale illiceità, per quanto sopra osservato, permane indipendentemente dal riscontro di quale specifico uso extralavorativo egli ne abbia fatto.
Di contro, quanto al giorno 15/02/2023 , dalla sola affermazione dell’appellante, il quale, chiamato alle ore 14.44 dal gli dice che lo raggiungerà più tardi e cercherà di trovare un’auto di servizio per recarsi da lui, non può affatto evincersi un’irregolare utilizzo di auto di servizio, tenuto conto che l’appellante, in base al relativo registro presenze, risultava quel
giorno in servizio dalle 14.39 alle 19.48 e non vi è alcun’altra risultanza.
Quanto alla gravità dei fatti ed all’idoneità di essi ad integrare giusta causa di licenziamento, oggetto del quarto motivo, correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto la rilevanza disciplinare e gravità delle condotte ascritte all’appella nte.
Le condotte tenute dall’appellante nei giorni 9 settembre, 22, 23 e 24 ottobre 2022, 17 gennaio, 28 febbraio e 1 marzo 2023, come sopra descritte, si sono risolte in reiterato utilizzo delle autovetture di servizio dell’amministrazione datrice di lavoro per finalità del tutto estranee all’attività lavorativa e di natura esclusivamente personale, sicché si tratta, con evidenza, di condotte abusive poste in essere a scopi di profitto personale (disporre di mezzo di trasporto senza sostenere le relative spese), concretanti grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. nonché dei doveri di servizio di cui all’art. 71 c. 3 lett. k) del CCNL del comparto Funzioni Locali, applicato al rapporto di lavoro, nonché comportanti la sottrazione dei veicoli, per i periodi di illecito utilizzo, alla sfera di appartenenza della p.A. ed alla loro destinazione istituzionale, con conseguenze dannose e pericolose derivanti dall’usura dei mezzi, dal consumo di carburante e dal pericolo di eventuali incidenti stradali, integranti perciò il delitto di peculato ex art. 314 c. 1 c.p., e non quello più lieve di peculato d’uso ex art. 314 c. 2 c.p., non avendo l’appellato fatto uso meramente temporaneo e di breve durata dei mezzi con immediata restituzione, ma avendoli trattenuti anche per serate e nottate intere, e non rinvenendosi esigenze di servizio concomitanti con quelle private (giurisprudenza pacifica al riguardo: cfr. Cass. Pen. Sez. 6 nn. 26330 del 21/05/2019 ud. -dep. 14/06/2019 rv. 276218 01, 39102 del 26/04/2019 ud. -dep. 24/09/2019 rv. 276836 -01, 39832 del 10/07/2019 cc. dep. 27/09/2019 rv. 277066 -01 e 39546 del 09/07/2024 ud. -dep. 28/10/2024 rv. 287034 01) e costituiscono pertanto giusta causa di recesso del datore di lavoro.
Al riguardo, difatti, è pacifico che ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale (e nemmeno la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato), dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (cfr. Cass. Sez. L. n. 21549 del 21/08/2019 rv. 654647 – 01), e, in particolare, agli effetti della rilevanza (non penale ma) disciplinare del fatto-reato la gravità degli illeciti va valutata non in base al sistema sanzionatorio penalistico dell’appropriazione dei beni di ufficio da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma in base all’idoneità a pregiudicare gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o a compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso (cfr. Cass. Sez. L. nn. 18513 del 21/09/2016 rv. 641187 -01, 6937 del 20/03/2018 rv. 647541 -01, 19263 del 17/07/2019 -ud. 09/05/2019).
Pertanto, è irrilevante che il procedimento penale instaurato a carico dell’appellante per i medesimi fatti per cui è causa si sia concluso con derubricazione dei fatti nel reato di peculato d’uso.
Di contro, va osservato che l’appellante, reiteratamente e nell’arco di un discreto arco temporale, ha profittato della propria posizione di lavoro, nonché della connivenza del proprio dirigente coindagato nel citato procedimento penale e dimessosi dal servizio al diffondersi della notizia del procedimento, al fine di ottenere l’illecita disponibilità delle auto di servizio, per finalità private ed individuali; si tratta quindi, in primo luogo, di condotta infedele e fraudolenta tenuta con abuso della propria posizione di lavoro e con grave violazione dei doveri di correttezza connessi allo svolgimento delle mansioni affidate, con violazione della buona fede contrattuale nei confronti del datore di lavoro; in secondo luogo, di condotta sistematica, denotante come tale premeditazione; in terzo luogo, di condotta che ha cagionato alla p.A. datrice i pregiudizi sopra descritti.
Perciò, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le condotte non sono in alcun modo paragonabili a quelle per cui l’art. 72 CCNL prevede l’applicazione di sanzioni conservative (ed in particolare a quella dell’occultamento, da parte del responsabile, dell’illecito uso di beni), trattandosi di gravi e reiterate violazioni dei doveri d’ufficio, di natura intenzionale e di rilevanza penale, direttamente commesse dal lavoratore, e peraltro di condotta espressamente prevista quale integrante causa di licenziamento senza preavviso ex art. 72 c. 2 lett. b) CCNL cit..
Trattandosi di abuso di fiducia con finalità di profitto personale, non è quindi rilevante, ai fini della valutazione della gravità della condotta, il controvalore economico dei risparmi di spesa che l’appellante può avere conseguito utilizzando le auto di servizio invece delle proprie, o l’entità del danno o del pericolo cui ha di fatto esposto la pRAGIONE_SOCIALE. datrice in relazione alle modalità di utilizzo, essendo l’abuso commesso, in relazione al contenuto delle mansioni affidategli ed alle finalità di profitto individuale cui la condotta era destinata, idoneo di per sé a minare il rapporto di fiducia ed a costituire giusta causa di licenziamento (come peraltro pacifico in giurisprudenza in fattispecie di condotte abusive a scopo di profitto personale o di appropriazione di beni o denaro sul luogo di lavoro, che integrano giusta causa indipendentemente dall’entità dell’appropriazione o del profitto ottenuto, in quanto incidono in modo diretto ed immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo specifico rapporto di lavoro, trattandosi di fatti commessi dal lavoratore approfittando della mansione assegnata e con modalità che denotano premeditazione (cfr. Cass. Sez. L. nn. 6100 del 18/06/1998 rv. 516589, 14567 del 27/12/1999 rv. 532533, 5434 del 07/04/2003 rv. 561954, 14507 del 29/09/2003 rv. 567240 e 23318 del 29/08/2024 rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Sussiste, pertanto, l’addotta giusta causa del licenziamento , indipendentemente dalla sussistenza degli addebiti ascritti all’appellante sub C) della contestazione (falsa attestazione di presenza in servizio), nonché indipendentemente dalla mancanza di prova della sussistenza dei fatti del 15/02/2023, essendo già i restanti sette episodi di illecito utilizzo, come sopra ricostruiti, idonei a giustificare il licenziamento, e non avendo l’appellante, pur onerato, addotto elementi di prova da cui si possa evincere che i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro solo se presi in considerazione tutti e congiuntamente (cfr. Cass. Sez. L. n. 18836 del 28/07/2017 rv. 645250 01).
Le superiori considerazioni sono dirimenti ed assorbono i restanti profili del secondo motivo di gravame.
L’appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi p er il versamento da parte dell’appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma del c. 1 bis dell’art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 495/2024 in data 16/10/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l’appello e condanna l’appellante alla refusione in favore dell’appellat o delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell’appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L’Aquila all’udienza del 20/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. NOME COGNOME – – dott. NOME COGNOME –