Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14168 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4844-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4496/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2023 R.G.N. 2061/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. 4844/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 27/03/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il licenziamento disciplinare intimato ad NOME COGNOME dalla Napoli RAGIONE_SOCIALE per ‘utilizzo del veicolo aziendale con targa contraffatta’ e per ‘abbandono del posto di lavoro’, appl icando le tutele previste dal comma 4 dell’art. 18 St. lav.;
la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto ‘non provato sia che l’COGNOME abbia avuto la consapevolezza di utilizzare un veicolo con targa contraffatta, sia che il predetto abbia posto in essere una condotta di abbandono del posto di lavoro’;
sulla base dell’istruttoria espletata, secondo la Corte, ‘per le modalità con le quali veniva compilato il foglio di marcia riportando la targa del veicolo per come indicata sul portachiavi e per l’assenza di un qualsiasi obbligo di controllo in capo all’u tilizzatore dello stesso, è emersa la totale inconsapevolezza del lavoratore in ordine alla contraffazione’;
quanto alla seconda contestazione, per la Corte ‘l’COGNOME nei giorni contestati in esecuzione della prestazione ha riportato il veicolo aziendale presso il piazzale non ponendo in essere una condotta di abbandono del posto di lavoro della quale non ricorre alcuno degli elementi costitutivi, in primis , l’elemento oggettivo’;
pertanto, la Corte, ritenuti insussistenti i fatti addebitati perché privi del carattere di illiceità disciplinare, ha riconosciuto al lavoratore la tutela reintegratoria e indennitaria apprestata dall’art. 18, comma 4, St. lav.;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 100, commi 12 e 14, d. lgs. 285/1992, 469 c.p., 18 commi 4 e 5, l. 300/1970, in relazione all’art. 360, co.1, nr. 3, c.p.c.’; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto pri va di rilievo disciplinare la condotta del dipendente che circola con un veicolo con targa contraffatta;
1.2. il secondo motivo, in subordine, denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 100, commi 12 e 14, d. lgs. 285/1992, 469 c.p., 18 commi 4 e 5, l. 300/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.’; si reputa che ‘l’oggettiva circolazione con targa visibilmente alterata costituisca un fatto di per sé antigiuridico e apprezzabile dal punto di vista disciplinare’, di talché la Corte territoriale avrebbe potuto applicare al più il rimedio indennitario forte contemplato dall’ar t. 18, comma 5, l. n. 300/1970;
1.3. il terzo motivo deduce: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 100, commi 12 e 14, d. lgs. 285/1992, 469 c.p., 18 commi 4 e 5, l. 300/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.’; si sostiene che la presenza dell’Agrillo, nella fascia oraria delle 11.00, in una zona della città oggettivamente
distante dal luogo di lavoro di assegnazione integri gli elementi oggettivi della fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto proposti ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e sono da respingere;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;
orbene, le doglianze in scrutinio non evidenziano gli errori di diritto che avrebbe commesso la Corte territoriale ma si fondano su di un diverso apprezzamento degli accadimenti posti alla base del licenziamento;
invero, i giudici territoriali hanno ritenuto, con valutazioni che involgono valutazioni di merito, che l’Agrillo abbia circolato con
un mezzo aziendale recante una targa alterata in ‘totale inconsapevolezza’ e che non abbia posto in essere una condotta di abbandono del posto di lavoro;
tali accertamenti di fatto non possono essere sindacati in sede di legittimità con la prospettazione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, atteso che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016);
2.2. il secondo motivo è infondato;
una volta accertato in fatto che le condotte contestate, pur materialmente poste in essere dal dipendente, non configuravano tuttavia un inadempimento disciplinarmente rilevante, la Corte ha correttamente applicato la tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte originata da Cass. nn. 20540 e 20545 del 2015 e oramai consolidata, secondo cui l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 novellato, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria cd. ‘attenuata’;
pertanto, il ricorso deve respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. COGNOME che si è dichiarato anticipatario;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 marzo 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME