Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4241 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 4241  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10742/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio  digitale  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici siti in INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Napoli n. 1810/2024 depositata il 22/04/2024.
Udita  la  relazione  svolta  nella  pubblica  udienza  in  data  04/02/2025  dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli , adita in sede di reclamo proposto ex lege n.  92  del  2012,  ha confermato  il  rigetto  dell’impugnazione  del licenziamento  irrogato  in  data  23  settembre  2022  dal  RAGIONE_SOCIALE -ad NOME COGNOME,  dipendente  con  mansioni  di  funzionaria  RAGIONE_SOCIALE  professionalità pedagogica presso il RAGIONE_SOCIALE sito in Napoli.
Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità del licenziamento perché irrogato da organo incompetente per essere stato rispettato il principio di terzietà, in termini di distinzione sul piano organizzativo tra l’ufficio dei procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente, atteso che ad emettere il provvedimento di recesso era stato il Direttore generale del personale, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in qualità di dirigente di tutto l’ufficio, organo che rappresenta all’esterno detto ufficio, estraneo all’ufficio presso il quale la dipendente svolgeva il proprio servizio, in base all’art. 7 del d. P.C.M n. 84 del 15 giugno 2015. Inoltre, in dichiarata conformità a precedente di questa Corte, ha chiarito che la formazione RAGIONE_SOCIALE volontà degli organi collegiali resta distinta dalla sua manifestazione; di conseguenza, mentre la RAGIONE_SOCIALE deve esprimersi all’interno dell’organo , secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all’esterno l’organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta e, dunque, gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest’ultimo.
 Avverso  tale  pronuncia  propone  ricorso  per  cassazione  NOME COGNOME articolando due motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE,
che ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando le  conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che il RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, ha sanato la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso, effettuata presso l’RAGIONE_SOCIALE distrettuale invece che nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ciò consente anche di superare ogni questione in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE costituzione da parte dell’amministrazione , considerato che proprio in virtù RAGIONE_SOCIALE stessa, benché fuori termine, si è reso possibile esaminare nel merito il ricorso, evitando di disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione. Va, inoltre,  rilevato  che  la  ricorrente  ha  depositato  memoria  nella  quale  ha espressamente preso posizione in ordine alle difese svolte da ll’amministrazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 112, e 113 cod. proc. civ., dell’art. 1 preleggi nonché dell’art. 7 d. P.C.M. n. 84 del 2015 in relazione all’art. 2697 cod. civ., ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di incompetenza dell’organo che ha intimato il recesso nonostante il RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato né preso posizione in ordine a tale eccezione e, solo nel corso RAGIONE_SOCIALE udienza di discussione, avesse evidenziato l’esistenza del d. P.C.M. n. 84 del 2015, sollecitando l’applicazione del principio iura novit curia . La decisione assunta in proposito dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello era, dunque, illegittima perché in violazione del l’art. 416 cod. proc. civ. nonché del l’art. 113 cod. proc. civ., per aver applicato il richiamato principio ad una fonte meramente regolamentare e non avente forza di legge, così violando anche il divieto di ultra o extra petizione. In ogni caso, il d.P.C.M. in questione risultava superato dalla riforma operata con il d.lgs. n. 75 del 2017, che assegna competenza esclusiva all’U PD; peraltro, anche a considerare il predetto d.P.C.M., lo stesso prevedeva la competenza del Direttore generale solo «quando il capo RAGIONE_SOCIALE struttura non ha qualifica dirigenziale», con
conseguente  onere  del  RAGIONE_SOCIALE  di  provare  la  suddetta  circostanza  per sostenere la legittimità del licenziamento.
2.1. Il motivo è infondato, in disparte l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura relativa  all a  violazione  dell’onere  di  contestazione, che,  per  costante indirizzo di questa Corte, può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto, come correttamente rilevato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, assume valore dirimente rispetto ad ogni altra questione la considerazione che, per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l ‘ erronea individuazione dell ‘ organo interno alla PRAGIONE_SOCIALE. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento RAGIONE_SOCIALE stesso, incidono sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l ‘ ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell ‘ incolpato, in quanto l ‘ introduzione dei commi 9bis e 9ter nell ‘ art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l ‘ ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE nullità prevista dal primo comma dell ‘ art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo RAGIONE_SOCIALE disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 cod. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sanzione (così, Cass. Sez. L, 15/11/2022, n. 33619). In particolare, come pure affermato nel richiamato precedente, l ‘erronea individuazione dell’organo interno alla RAGIONE_SOCIALE per mezzo del quale il potere disciplinare può essere esercitato, nonché il mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento di quell’organo, potranno incidere sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione, espulsiva o conservativa, solo qualora emerga che di fatto non siano state assicurate al dipendente quelle garanzie che la previsione di un ufficio terzo e specializzato mira a realizzare. Non senza precisare che il principio di terzietà non può essere confuso con quello di imparzialità dell ‘ organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare, e postula unicamente la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il
dipendente (in tal  senso, fra molte, anche  Cass. Sez. L,  01/06/2021, n. 15239, e Cass. Sez. L, 19/03/2024, n. 7267).
Nella  specie,  il  giudice  del  merito,  con  accertamento  di  fatto  non censurabile  in  questa  sede,  ha  ritenuto la  terzietà  dell’organo  che  ha intimato il licenziamento rispetto alla struttura cui era adibita la ricorrente ed escluso, nel merito, la lesione del diritto di difesa, lesione non utilmente prospettata  dalla ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 416 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2607 cod. civ., ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello non ha colto la censura intesa a contestare la mancata formazione RAGIONE_SOCIALE volontà dell’UPD all’interno dell’organo collegiale. Nel caso di specie, l’UPD aveva ricevuto la segnalazione del dirigente del CGM, aveva provveduto alla contestazione disci plinare, aveva proceduto all’audizione richiesta dalla dipendente in sede di giustificazioni, mentre il provvedimento finale, di intimazione del licenziamento, risultava a firma del Direttore generale, senza che fosse stato deliberato o riferibile all’UPD, con conseguente nullità del recesso.
3.1. La censura, nei termini formulati, è infondata, oltre che per l’assorbente rilievo svolto in ordine al primo mezzo, perché nella sentenza impugnata risulta correttamente applicato il principio espresso da questa Corte secondo cui, in relazione all ‘ attività degli organi collegiali la formazione RAGIONE_SOCIALE volontà resta distinta dalla manifestazione, sicché mentre la RAGIONE_SOCIALE si deve formare all ‘ interno dell ‘ organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all ‘ esterno l ‘ organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest ‘ ultimo (Cass. Sez. L, 06/02/2019, n. 3467). Ogni ulteriore rilievo sul punto, pertanto, trasmoda in un’inammissibile censura nel merito dell’accertamento svolto dalla Corte d’appello.
In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente  soccombente  alla  refusione  delle  spese  processuali,  liquidate come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il  ricorso  principale,  a  norma  del  comma  1bis ,  RAGIONE_SOCIALE  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE