Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5162 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 5162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 7778-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge . n. 221 del 2012;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell ‘ Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 320/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 05/11/2022 r.g.n. 103/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l ‘
AVV_NOTAIO;
udito l ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia, avverso la sentenza che, in primo grado, aveva disatteso l’impugnativa del licenziamento intimato a seguito di indagini penali, nel cui ambito era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni, senza far risultare, mediante timbratura RAGIONE_SOCIALE scheda magnetica, i relativi periodi di assenza.
– La Corte territoriale, condividendo le motivazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha rigettato i motivi di appello, reputando raggiunta la prova dei fatti in base alle risultanze penali allegate all’ordinanza di applicazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, sufficientemente specifica la contestazione, l’assenza di lesione del diritto di difesa in ragione dell’instaurazione del procedimento accelerato, la proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura espulsiva adottata in relazione alla gravità dei fatti, in assenza di qualsivoglia elemento giustificativo addotto dal lavoratore.
– Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il COGNOME per cinque motivi, cui oppone difese l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
– Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza, nella quale sono intervenuti i difensori RAGIONE_SOCIALE parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 115 c od. proc. civ. e travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, con la prospettazione di un errore di
percezione del giudice d ‘ appello sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE prova del fatto contestato, essendo stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una prova inesistente, vale a dire l’ordinanza cautelare emessa in sede penale e caducata dal tribunale del riesame.
– Con il secondo motivo è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 73 e 74 del CCRL del comparto non dirigenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9.05.2019, anche con riferimento all’art. 24 Cost., nonché la violazione del diritto di difesa, per avere i giudici d ‘ appello ritenuto erroneamente applicabile il procedimento disciplinare con il rito cd. accelerato di cui all’art. 55 -quater , commi 3bis e 3ter , del d.lgs. n. 165/2001, in assenza di accertamento in flagranza RAGIONE_SOCIALE falsa attestazione in servizio.
– Con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 -quater del d.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 2119, 2104, 2105 2106 cod. civ., nonché degli artt. 73 e 74 del CCRL del comparto non dirigenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9.05.2019, e l’o messa, insufficiente, errata valutazione, da parte dei giudici d ‘ appello, RAGIONE_SOCIALE giusta causa di recesso e comunque RAGIONE_SOCIALE gravità del comportamento del ricorrente in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, sia di natura oggettiva che soggettiva.
– Con il quarto motivo è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132 , n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 2106 cod. civ, per motivazione apparente in ordine al giudizio di gravità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione del licenziamento.
– Con il quinto motivo è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art 55 -quater e agli artt. 2106 e 2119 cod. civ., nonché all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604 del 1966, per erronea applicazione da parte dei giudici d ‘appello RAGIONE_SOCIALE regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova, con
particolare riferimento alla valutazione di gravità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare del licenziamento.
5. – Il primo ed il quarto motivo, che possono essere valutati unitariamente, in quanto intesi a denunciare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., quale vizio espressamente invocato in rubrica, da un lato per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (primo motivo), dall’altro per violazione de gli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 2106 cod. civ. (quarto motivo), sono inammissibili, in quanto, dietro la prospettazione di errores in procedendo -come errore di percezione ovvero come motivazione apparente – mirano piuttosto a censurare la ricostruzione fattuale ed il governo RAGIONE_SOCIALE prove operati dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, che ha ribadito il principio per cui «il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l ‘ apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall ‘ analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l ‘ apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell ‘ ambito di quest ‘ ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l ‘ esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all ‘ uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione»), proponendo un ‘ inammissibile lettura alternativa degli atti e RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, peraltro ampiamente argomentata -sicuramente attingendo la soglia del minimo costituzionale (fra tutte, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053) – in base non già a ll’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare bensì alle indagini di P.G. ad essa allegate e prodotte.
In questo senso, quanto all’integrazione del vizio denunciato in rubrica, occorre evidenziare che «Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano
dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (v. Cass. Sez. 6 – 2, 12/10/2021, n. 27847), censura nella specie preclusa in ragione RAGIONE_SOCIALE cd. ‘doppia conforme’ ( sul punto, fra molte, Cass. Sez. 6 – 2, 09/03/2022, n. 7724, che si è espressa nel senso che «Ricorre l ‘ ipotesi di ‘ doppia conform e’ , ai sensi dell ‘ art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice», condizione ravvisabile nel caso in esame).
6. – Non si sottraggono ad analoga declaratoria di inammissibilità gli ulteriori motivi, che possono essere unitariamente valutati in quanto intesi a denunciare il vizio di violazione di legge in ordine alla prospettata violazione del diritto di difesa per l’applicazione del procedimento disciplinare con il rito cd. accelerato (secondo motivo), alla ritenuta integrazione RAGIONE_SOCIALE giusta causa di recesso e giudizio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura espulsiva adottata (terzo motivo) nonché alla regola sull’onere probatorio RAGIONE_SOCIALE fondatezza dell’addebito e RAGIONE_SOCIALE sua gravità (quinto motivo), in quanto, in disparte il rilievo circa l ‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura sviluppata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in riferimento ad una contrattazione collettiva di livello non nazionale (in tal senso, Cass. Sez. L, 14/01/2021, n. 551, che ha espresso il principio secondo cui « la denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è
ammissibile limitatamente ai contratti nazionali, con esclusione dunque dei contratti provinciali, anche RAGIONE_SOCIALE province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo a un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale RAGIONE_SOCIALE disciplina, che giustifica l’intervento nomofilattico e la parificazione di disposizioni negoziali a norme di diritto, rappresenta altresì l’elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l’ esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali»), le doglianze, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
6.1. – Nella specie, i predetti motivi tendono in maniera inammissibile a prospettare una lettura degli atti e RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie divergente da quella resa dal giudice di merito, che ha escluso qualsivoglia lesione del diritto di difesa in relazione al procedimento disciplinare adottato, ritenuto integrata la giusta causa di recesso e valutato la gravità RAGIONE_SOCIALE condotta senza ricorrere ad automatismi, in assenza di idonee giustificazioni da parte del lavoratore, così risultando anche erroneamente prospettata la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE regola sull’onere probatorio ex art. 269 7 cod. civ. (in tal senso, v. fra molte Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395: «La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultim a, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‘nuovo’ art. 360 n. 5 c.p.c.») .
– Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
-Il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).
– Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/1/2024