Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4652-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2507/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 64/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
R.G.N. 4652/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
In data 26.1.2012 RAGIONE_SOCIALE intimava al dipendente NOME COGNOME il licenziamento disciplinare per avere redatto, ancorché in forma anonima, e diffuso due lettere, rispettivamente datate 19.2.2004 e 18.1.2010, dal contenuto offensivo e diffamatorio verso il dott. NOME COGNOME, Capo del Personale della Divisione Infrastrutture e Reti.
Il Tribunale di Roma, sulle domande hic et inde proposte dalle parti, dichiarava la legittimità del licenziamento e la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2507/2019, in riforma della impugnata pronuncia dichiarava, invece, la illegittimità del licenziamento con condanna della società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute dalla data del licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo, oltre accessori.
I giudici di secondo grado hanno rilevato che gli elementi acquisiti non erano idonei a far ritenere possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità, l’avvenuta redazione della lettera anonima del 19.2.2004 da parte del COGNOME; per quella del gennaio 2010, che già il Tribunale aveva ritenuto non attribuibile al dipendente, hanno considerato condivisibile l’assunto circa il fatto che non vi era stata congrua prova in giudizio sulla redazione e diffusione della lettera da parte del COGNOME, trovando la statuizione conforto nella sentenza di assoluzione, per il reato di diffamazione, di cui era stato il lavoratore imputato per la lettera in questione, del Giudice di pace di Roma. In ordine alla tutela, trattandosi di licenziamento disposto prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012, la Corte ha precisato che andava accordata la tutela reintegratoria piena ex art. 18 legge n. 300/1970 con reintegra del dipendente e condanna della società al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto scaduta dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, detratti i redditi percepiti dall’attività libero -professionale e autonoma occasionale svolta dal COGNOME.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi prospettati e dibattuti nel giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, rappresentato dal fatto che il file contenente la lettera anonima del 2004, era stato ritrovato, in due diversi documenti salvati su due diversi percorsi, sul supporto esterno Lacie, sequestrato presso l’abitazione del COGNOME, e inoltre che l’Hard Disk Lacie era sempre rimasto nella disponibilità del dipendente, a differenza del Computer Sony 2 in uso al COGNOME s olo dal marzo 2009 all’aprile 2010 non in modo esclusivo, per cui era plausibile che la lettera del 2004 era stata trasferita sull’Hard Disk Lacie da altro supporto ove era stata creata.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 115 cpc nonché degli artt. 2727 e 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale completamente omesso di valutare alcune risultanze di prova presenti in atti.
Con il terzo motivo si obietta la violazione dell’art. 115 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su prove non fornite dalle parti, allorquando avevano ritenuto che uno dei files contenente la lettera del 2004 presente sul supporto Lacie potesse essere derivato da una trasformazione del detto file dal computer IBM 1.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 115 cpc nonché degli artt. 2697 cc e 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere la Corte distrettuale posto a base della decisione in fatto (manomissione del computer del dipendente) non solo provato ma la cui dimostrazione gli stessi giudici avevano ritenuto superflua.
Con il quinto motivo la società lamenta la violazione degli artt. 115 cpc e 416 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, perché, in assenza di contestazione da parte del COGNOME, la Corte territoriale non poteva rilevare l’assenza del riscontro dell’avvenuta diffusione della lettera del 19.2.2004 riferibile allo stesso.
Con il sesto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc per motivazione apparente nonché la violazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, perché, in relazione all’altra lettera anonima del 18.1.2010, la Corte dis trettuale aveva respinto la richiesta di essa società di correzione della motivazione della pronuncia di primo grado lì dove non era stata ritenuta provata la riconducibilità al COGNOME della predetta lettera.
I primi cinque motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.
Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione che, sia in relazione alla lettera anonima del 19.2.2004 che a quella del 18.1.2010, non era stata raggiunta la prova della avvenuta redazione delle stesse da parte del COGNOME.
Sotto questo profilo, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit , sicché il giudice può trarre il suo libero convin cimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020). In tema di
prova per presunzioni, inoltre, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ “id quod plerumque accidit” , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023).
Sono, poi, inammissibili le doglianze, prospettate ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc perché tale disposizione, come riformulata dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis ) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. n. 8053 del 2014 per tutte). Inoltre, va sottolineato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass n. 19881 del 2014).
Nella fattispecie, la questione dell’Hard Disk esterno Lacie è stata valutata dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto che lo stesso era stato consegnato al COGNOME nel dicembre 2009.
Infondata è pure la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).
In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
Nel caso de quo la Corte distrettuale, come detto, attraverso una motivata analisi delle emergenze istruttorie e attraverso un ragionamento anche indiziario, ha rilevato la mancanza di idonei elementi per ritenere sussistente la giusta causa del licenziamento il cui onere probatorio, a fronte della prospettazione di fatti estintivi o modificativi addotti dal lavoratore in via di eccezione, gravava sul datore di lavoro.
Anche il sesto motivo, infine, non è meritevole di accoglimento.
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia
alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 6758/2022).
Inoltre, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Nel caso di specie, i giudici di seconde cure in ordine alla richiesta di correzione della motivazione della pronuncia di primo grado relativamente alla lettera anonima del 18.1.2010, hanno specificato, da un lato, l’inammissibilità della doglianza perché dalla valutazione del Tribunale non era derivata alcuna situazione di soccombenza in capo alla società che era risultata vittoriosa in primo grado e, dall’altro, hanno sottolineato che, in ogni caso (e quindi con altra ratio decidendi idonea autonomamente a fondare il rigetto della pretesa) sul punto, attraverso un esame delle risultanze processuali non era emersa congrua prova in giudizio della redazione e diffusione anche della lettera del 18.10.2010 da parte del COGNOME.
Alcun vizio di motivazione o di omessa pronuncia, nei termini prospettati nel motivo di ricorso per cassazione, è pertanto ravvisabile in ordine al ragionamento operato dai giudici di merito.
Non vi è stata, infatti, una acritica adesione a quanto affermato dal Tribunale, ma una valutazione dei fatti e dei motivi di appello che sono stati ritenuti, attraverso l’esame delle risultanze processuali in modo conforme a quello compiuto dal primo giudice, in parte inammissibili e in parte infondati in ordine alle questioni sollevate.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 aprile 2024