Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32838 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32838 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10401-2020 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA depositata il 30/01/2020 R.G.N. 405/2019;
Oggetto
Licenziamento disciplinare
tutele
R.G.N. 10401/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto dalla RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME in data 26 febbraio 2016 e risolto, a tale data, il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria, ex art. 18, comma 5, St. Lav., pari a ventuno mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese;
La Corte -in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva -ha valutato che i fatti accertati e addebitati al COGNOME fossero ‘senz’altro meritevoli di sanzione disciplinare, anche severa, ma non di tipo espulsivo’; ha poi applicato la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell’art. 18 novellato, in luogo di quella reintegratoria prevista dal comma 4, invece applicata dai giudici di prime cure per la insussistenza del fatto addebitato, ;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il COGNOME con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso ‘per assenza della procura speciale’;
la parte ricorrente ha comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
preliminarmente risulta infondata l’eccezione formulata dalla controricorrente di invalidità della procura apposta di seguito al ricorso per cassazione, atteso che dal tenore della medesima risulta che il mandato è stato conferito al difensore ‘nel presen te procedimento dinanzi la Corte di Cassazione’, di modo che risulta salvaguardata la regola della specialità della procura;
parimenti infondata l’eccezione, pure formulata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso ‘per violazione dell’art. 366 c.p.c. per omessa o insufficiente esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo’;
infatti, i fatti di causa sono esaurientemente ricostruiti ai fini della delibazione dei motivi di gravame, nelle prime nove pagine dell’atto introduttivo;
i motivi del ricorso possono essere – secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente – come di seguito sintetizzati:
con il primo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 18, comma 4, e comma 5 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato della L. n. 92 del 2012, degli artt. 51-52 del CCNL per gli addetti
10 all’industria chimico -farmaceutica settore coibentazioni del 18 Dicembre 2009 – 27 Maggio 2010 e vizio di omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione di tali articoli del CCNL che prevedono una sanzione conservativa, con riferimento all’art. 360 n. 3 -5 c.p.c.’;
col secondo mezzo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 18, comma 4, e comma 5 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato della L. n. 92 del 2012, dell’art. 55 del codice disciplinare del CCNL che riguarda chimici-energia e petrolio -rinnovato con accordo del 25/01/2017 dalle parti sociali, e vizio di omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione di tale articolo del codice disciplinare che prevede una sanzione conservativa, con riferimento all’art. 360 n. 3 -5 c.p .c.’;
nel terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione di legge del D. Lgs n. 23 del 2015 art. 3, dell’art. 18, comma 4, e comma 5 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato della L. n. 92 del 2012 e vizio di omessa motivazione con riferimento a ll’art. 360 n.3 -5 c.p.c.’;
il quarto motivo deduce: ‘Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 18, comma 4, e comma 5 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato della L. n. 92 del 2012; del D.Lgs n. 23/2015; degli artt.2106 e 2119 cod.civ.; dell’art. 24 della Corte Socia le Europea e vizio di omessa motivazione per la mancata liquidazione dell’indennità di preavviso, con riferimento all’art. 360 n. 3 -5 c.p.c.’;
i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per reciproca connessione in quanto censurano la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto che la condotta contestata, così come accertata, rientrava tra quelle per le quali le previsioni del contratto collettivo stabilivano una sanzione conservativa, sono fondati nei limiti e nei sensi espressi dalla motivazione che segue;
la ‘Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo’, introdotta dalla l. n. 92 del 2012 che ha modificato l’art. 18 della l. n. 300 del 1970, al quarto comma della disposizione novellata prevede la cd. tutela reintegratoria ‘attenuata’ nelle ipotesi in cui il
giudice ‘accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perchØ il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili ‘;
rispetto a questa seconda ipotesi (della prima, concernente l’insussistenza del fatto, si vedrà poi in relazione al terzo mezzo di gravame), la Corte territoriale si Ł limitata ad affermare -come ricordato nello storico della lite -che ; tale apodittica affermazione, del tutto priva di ulteriori riferimenti alle disposizioni della contrattazione collettiva applicabile, preclude a questa Corte di verificare quale sia stato il ragionamento seguito dai giudici di appello per negare la tutela reintegratoria;
come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;
si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perchØ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere
l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchØ essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);
in ossequio si Ł affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; conf. Cass. n. 20921 del 2019); ancora di recente si Ł ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020); tale vizio radicale ravvisa questo Collegio nella sentenza impugnata, laddove ci si limita laconicamente ad una formula negatoria della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, ma senza spiegare in alcun modo il perchØ;
il terzo motivo, con cui si invoca la tutela reintegratoria anche per insussistenza del fatto addebitato, Ł infondato; invero, la Corte del merito, secondo la sua ricostruzione dei fatti intangibile in questa sede di legittimità, ha ritenuto esplicitamente che la condotta accertata fosse meritevole di sanzione disciplinare, anche grave; con il che viene ad essere inapplicabile l’ipotesi di tutela reintegratoria per difetto di rilievo disciplinare da qualificare alla stregua di una ‘insussistenza del fatto’, perché, invece, i giudici d’appello hanno
considerato che l’illecito disciplinare vi fosse, anche se non tale da legittimare la massima sanzione espulsiva; 5. l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe il quarto, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso, essendo ancora sub iudice la risoluzione o meno del rapporto di lavoro in controversia;
in ragione di quanto precede, il ricorso per cassazione deve essere accolto quanto ai primi due motivi, respinto il terzo e dichiarato assorbito il quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, verificando se la condotta accertata del COGNOME fosse riconducibile o meno ad una delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile e provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20