Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13633 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 13633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 16827-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 910/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/06/2023 R.G.N. 1425/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Oggetto
LICENZIAMNTO EX LEGE 12/2012
R.G.N. 16827/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
PU
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udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16 giugno 2023, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE con qualifica di assistente tecnico amministrativo, all’esito del procedimento disciplinare avviato in relazione all’arresto del medesimo in flagranza di reato ed all’esercizio a suo carico RAGIONE_SOCIALE‘azione penale nel giugno del 2013, sospeso con l’atto di contestazione degli addebiti del 23.7.2013 e poi ripreso il 15.4.2019 a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione in data 18.3.2019 RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto priva di fondamento la tesi del COGNOME per cui il procedimento disciplinare attivato e sospeso il 23.7.2013 si era di fatto concluso per avere l’amministrazione riammesso in servizio il dipendente, finanche stipulando il contratto di lavoro a tempo indeterminato, così dimostrando di aver ritenuto il fatto contestato privo di rilievo disciplinare e di aver condiviso la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda operata dal primo giudice; questi aveva affermato che il RAGIONE_SOCIALE, legittimamente avvalendosi a suo tempo RAGIONE_SOCIALEa facoltà di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘avviato procedimento disciplinare, aveva applicato l’art. 55 ter, commi 1 e 4, d.lgs. n. 16572001, vigente fino al 21.6.2017, tempestivamente riaprendo il procedimento stesso a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna in sede penale del COGNOME; il Dipendente era stato licenziato essendo stata ravvisata l’idoneità lesiva del vincolo fiduciario
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da riconoscersi in relazione alla spiccata gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata nella sua materialità e per l’evidente pregiudizio derivante all’immagine RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha poi depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, l. n. 300/1970, in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in spregio al principio di immediatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare e senza tener conto di circostanze quali la riammissione in servizio dopo la sospensione del procedimento disciplinare a seguito RAGIONE_SOCIALE‘originaria contestazione e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado, poi confermata in appello, che valevano a fondare con il decorso del tempo l’affidamento del ricorrente sulla rinuncia del datore all’intento sanzionatorio.
La stessa doglianza viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 111, comma 7, Cost., nonché di denuncia del carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
Nel terzo motivo il ricorrente sostanzialmente ribadisce la censura di cui al secondo mezzo, questa volta sotto forma di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 55 ter, d.lgs. n. 165/2001.
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Con il quarto motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 300/1970 e 99, 112 e 115 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del giudizio circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giusta causa di recesso e la proporzionalità RAGIONE_SOCIALE‘irrogata massima sanzione in relazione alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE‘assenza di qualsiasi pregiudizio nell’esecuzione, sempre corretta e diligente, RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, tanto più considerato l’impiego in mansioni che escludono la presenza di minori, l’epoca risalente RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa, la permanenza medio tempore del rapporto.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., lamentando a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erroneità, in relazione ai denunciati vizi, RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa quanto alle spese e definita in base al criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per ricondursi tutti alla riproposizione RAGIONE_SOCIALEa tesi per cui, per avere l’amministrazione riammesso in servizio il ricorrente finanche stipulando il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il procedimento disciplinare doveva ritenersi concluso, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non cogliendo la ratio decidendi , fondata sulla legittima sospensione RAGIONE_SOCIALE‘originario procedimento disciplinare, sull’altrettanto legittima riapertura di quel procedimento, sull’essere stato il medesimo correttamente definito sul piano formale con la tempestiva irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare ed anche sul piano sostanziale risultando il giudizio sulla proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione fondato sulla verifica RAGIONE_SOCIALE‘incidenza lesiva RAGIONE_SOCIALEa condotta extralavorativa sul vincolo fiduciario sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto materiale e RAGIONE_SOCIALEa coerenza con gli interessi morali e l’immagine RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione datrice.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024