Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30859 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30859 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12466-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
principale
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, INDIRIZZO, che lo rappresentano e difendono;
Oggetto
LICENZIAMENTO
GIUDIZIO DI
RINVIO
R.G.N. 12466/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
–
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente
incidentale –
avverso la sentenza n. 2874/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 941/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 2874/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 217/2018, ha dichiarato illegittima la destituzione comunicata a NOME COGNOME il 10/6/2010 e per l’effetto condannato RAGIONE_SOCIALE alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno da parametrare alle retribuzioni globali di fatto dalla data di efficacia del licenziamento alla reintegra, detratta la somma netta già percepita in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, oltre accessori e spese di tutti i gradi di giudizio;
2. come rilevato nella sentenza rescindente, con sentenza del 2 luglio 2015 la Corte d’Appello di Roma, in riforma di decisione resa dal Tribunale di Roma, aveva accolto la
domanda proposta da NOME COGNOME (coordinatore di esercizio par. 210 e capo dell’impianto di S. Giuseppe in Roma) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli successivamente all’annullamento giudiziale per vizio formale di altro licenziamento disciplinare comminato in precedenza (il 18/4/2007) e fondato sui medesimi addebiti, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando la Società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni omesse, senza detrazione alcuna per aliunde perceptum ; la decisione della Corte territoriale discendeva dall’aver questa ritenuto l’intimazione del nuovo licenziamento fondata sulla mera reiterazione della contestazione, valutata in sede giudiziaria generica, avente ad oggetto le medesime mancanze con applicazione della medesima sanzione espulsiva, operata in violazione del principio del ne bis in idem e, così, in condizioni di intervenuta consumazione del relativo potere;
3. questa Corte riteneva fondato il primo motivo di cassazione della società ricorrente, con cui veniva denunciata la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem , degli artt. 1423 e 2909 c.c., dell’art. 53 dell’All. A) al R.D. n. 148 del 1931, dell’art. 7 legge n. 300/1970 e dell’art. 324 c.p.c., lamentando la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non rinnovabilità del licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziaria ancorché per vizi meramente formali, alla luce dell’orientamento (Cass. n. 6773/2013) secondo cui è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso; osservava il Collegio
che l’illegittimità del primo licenziamento era stata dichiarata con riferimento alla genericità della contestazione, da ritenersi vizio di carattere formale, in quanto afferente alla formulazione dell’atto di avvio del procedimento disciplinare; assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata con rinvio per procedere alla rivalutazione dell’intimato recesso, omessa nel grado di appello, investendo anche il profilo del rispetto delle forme precedentemente disattese e delle connesse garanzie procedimentali, prima tra le quali quella attinente al diritto di difesa del lavoratore, suscettibile, considerato il vizio originario, di risultare pregiudicato dal rilevante lasso di tempo intercorso tra il primo licenziamento e la sua rinnovazione;
4. riassunto il giudizio dal lavoratore, con la seconda sentenza di appello la Corte di Roma, rammentati gli addebiti disciplinari, collegati ad anomali rifornimenti di carburante per i veicoli aziendali da parte degli autisti e ai relativi pagamenti, ha giudicato violato il principio di tassatività per mancata contestazione del dolo quale presupposto della norma applicata (art. 45 n. 4 R.D. n. 148/1931, All. A, che punisce con la destituzione il dipendente che ‘
ha ritenuto, anche sulla base di sentenza di proscioglimento in sede penale per i fatti di causa, non dimostrata la natura necessariamente dolosa degli addebiti ai fini della destituzione stabilita dalla norma disciplinare;
5. avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste il lavoratore con controricorso; propone il lavoratore ricorso incidentale condizionato; resiste la società con controricorso al ricorso incidentale condizionato del lavoratore; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp. Prel. Cod. Civ. in relazione all’art. 45, n. 4, dell’All. A) al regio decreto n. 148 del 1931, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. in relazione all’interpretazione della contestazione disciplinare del 16 marzo 2010; sostiene che la Corte di Appello è incorsa in vizio palese per aver apoditticamente escluso la configurabilità di uno stato di dolo nella condotta omissiva realizzata dal lavoratore;
il motivo, nella sua prospettazione quale violazione di legge, non è ammissibile;
invero, la Corte distrettuale non ha escluso in assoluto la configurabilità di condotte dolose omissive ai fini dell’integrazione della fattispecie disciplinare giustificante la destituzione, ma ha escluso la prova del dolo (richiesto dalla fattispecie disciplinare) nel caso concreto, avendo espressamente rilevato la mancata dimostrazione, in fatto, della sussistenza del dolo, con conseguente insussistenza, sempre in fatto, degli addebiti contestati;
si tratta, quindi, di questione di prova, interamente di competenza del giudice di merito, che si è conformato alle
indicazioni della sentenza rescindente, che aveva devoluto tale accertamento al giudizio da riassumere, una volta affermata in diritto l’errata applicazione del principio del ne bis in idem come operata nella prima sentenza d’appello, con necessità di accertamento in fatto della fondatezza degli addebiti disciplinari contestati, accertamento risultato negativo quanto alla compiuta prova dell’elemento soggettivo, e non sindacabile sotto tale profilo in sede di legittimità;
5. la sentenza rescindente vincola le parti ed il giudice del rinvio a tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni di diritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto (cfr. Cass. n. 7281/2011); è la sentenza rescindente della Cassazione a circoscrivere l’oggetto del giudizio della fase rescissoria; tanto premesso, deve ribadirsi che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, poiché il giudizio di Cassazione non è strutturato quale ulteriore grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (tra le molte conformi, v. Cass. n. 15568/2020 e
giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
con il secondo motivo, parte ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 45, n. 4, dell’All. A) al regio decreto n. 148 del 1931, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.); assume di aver fornito piena prova in ordine alla realizzazione da parte del dipendente (ora in pensione) di condotte pienamente riconducibili alla fattispecie astratta e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di apprezzare le circostanze di fatto dedotte, allegate e dimostrate;
anche tale motivo non è meritevole di accoglimento;
questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011);
inoltre, ha affermato il principio che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla
fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022);
la sentenza gravata resiste pertanto alle censure contenute in ricorso, che deve complessivamente essere respinto;
il ricorso incidentale condizionato (collegato , tra l’altro, a violazione del giudicato penale di assoluzione) rimane dunque assorbito;
le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatari;
non ricorrono i presupposti per l’applicazione della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. richiesta da parte controricorrente, stante il complesso sviluppo del processo nelle varie fasi;
al rigetto dell’impugnazione principale consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 20